n.82 del 04.04.2018 periodico (Parte Seconda)
Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: determinazione dei criteri di finanziamento per l'anno 2017
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la legge regionale 16 giugno 1988, n. 25, recante: “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 8;
- la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
- il decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1991, recante "Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
- il “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS” adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio 1991 n. 375, così come modificato con delibera consiliare n. 940 dell’8/7/1998;
- la propria deliberazione 8 febbraio 1999 n. 124 recante “Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari”;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995 e la propria deliberazione n. 2002 del 30/7/1996, relative all'attività di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e patologie correlate;
- la propria deliberazione n. 1561 del 20 ottobre 2015 avente ad oggetto “Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione e concessione finanziamento a valere sul FSN anno 2013 alle Aziende USL ai sensi della L. 135/90”;
Dato atto che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, comma 560, ha stabilito che a decorrere dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS» confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente.
Ritenuto di dover disporre con il presente atto per l’assistenza extra-ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate destinate all’assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS nell’anno 2017;
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende USL: rette giornaliere, mobilità infraregionale, intensità assistenziale sanitaria e sociale;
Riscontrato che:
- per l’anno 2017 le Aziende USL di questa Regione hanno stipulato convenzioni con Associazioni di volontariato e altro privato sociale per la gestione dell’assistenza residenziale e che tali strutture, poste sul territorio regionale e riportate nel successivo prospetto, sono idonee al trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000:
Azienda USL |
Associazione convenzionata |
N. posti letto |
N. posti di assistenza diurna |
Piacenza |
“La Pellegrina” |
10 |
|
Parma |
“Betania” |
12 |
|
Reggio Emilia |
“C.E.I.S.” di Reggio Emilia |
10 |
|
Modena |
“Casa S. Lazzaro” |
15 |
2 |
Bologna |
“Casa Padre Marella” di Sala Bolognese |
14 |
|
Romagna |
“Comunità di S. Patrignano” |
30 |
20 |
- l’Azienda USL di Bologna ha in gestione un Centro Diurno per persone HIV positive di n. 24 posti;
- pertanto, l’offerta complessiva sul territorio regionale a fine 2017 è di 91 posti residenziali e di 46 posti semiresidenziali;
Considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato e con il privato sociale sono conformi a quanto previsto dall'allegato B) al citato decreto del Ministero della Sanità 13/9/1991 e risultano agli atti del Servizio Assistenza Territoriale, Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare;
Dato atto che le Aziende USL consentono l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni in argomento di persone provenienti da qualunque Azienda USL della Regione e, in subordine, dalle altre Regioni;
Dato atto inoltre che:
- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che già siano inserite in strutture residenziali autorizzate per trattamenti da dipendenze patologiche ai sensi della propria deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005 o in strutture residenziali con meno di 7 posti di cui alla propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000, gestite da Enti ausiliari, è possibile erogare le prestazioni sociosanitarie previste dall'allegato A) al citato D.M. Sanità del 13.09.1991, prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni socio-sanitarie previste dal sopraccitato D.M. 13.09.1991. In tal caso, la retta per l'attività di cui trattasi sostituisce quella stabilita per gli altri ospiti delle strutture di cui sopra;
- le Aziende USL interessate possono stipulare apposite convenzioni, oltre che con Associazioni di volontariato e organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli Enti ausiliari che gestiscono strutture residenziali (comunità terapeutiche), in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;
Richiamata la propria deliberazione n. 2137/2011 per la parte riferita all’ammontare delle rette applicate per l’anno 2012 per ogni giornata di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare, prestata ai malati di AIDS e patologie correlate;
Tenuto conto del contesto economico determinatosi a seguito delle manovre finanziarie degli ultimi anni, si ritiene necessario confermare gli importi delle rette medie giornaliere per ciascuna giornata di assistenza, secondo quanto previsto dalla richiamata propria deliberazione n. 2137/2011, come di seguito indicati:
EURO 100,71 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;
EURO 59,39 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;
EURO 67,13 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;
Considerato che per quanto riguarda l’assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunità terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che, nel caso in cui per un periodo superiore alla metà delle giornate di effettiva assistenza vengano erogate – per ciascun paziente considerato – prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta viene diminuita del 50%;
Precisato che:
- per la mobilità tra Aziende USL della Regione, relativamente all’assistenza residenziale e semiresidenziale vige l’obbligo economico, tra la struttura convenzionata e l’Azienda USL di residenza, di provvedere all’addebito dei costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere relative all’anno di riferimento;
- “per evitare l’insorgere di contestazioni è auspicabile che per tutti i servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni venga inviata una comunicazione alla USL di residenza del soggetto” ricoverato, così come stabilito dall’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ad oggi vigente;
- per il recupero dei costi delle rette dei servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni, le strutture convenzionate provvederanno con fatturazione diretta, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28.1.1997 e dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale. Anno 2002" e sulla base delle rette giornaliere stabilite per l’anno di riferimento;
Atteso che:
- alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento provvedono le Aziende USL che hanno convenzioni con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;
- il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL verrà rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza, all’Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002, n. 20 del 12/12/2003 e n. 3 del 22/2/2007, nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (farmaci ad erogazione diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;
- le strutture socio-sanitarie garantiscono la presenza di personale nell'arco delle 24 ore, assicurando le seguenti attività:
- assistenza medico-infermieristica
- assistenza domestica
- animazione socio-culturale
- assistenza psicologica
Rilevato che per quanto riguarda la rendicontazione dell’attività, le Aziende USL regionali hanno provveduto a trasmettere al Servizio regionale competente le relazioni e rendicontazioni dei costi sostenuti nell’anno 2016 - verificate per regolarità e congruità dal medesimo Servizio - calcolati sulla base dei criteri indicati nella propria deliberazione n. 1422/2014;
Richiamata la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
Visto altresì il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. per quanto applicabile e n. 468 del 10/04/2017;
- n. 193 del 27 febbraio 2015 recante “Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell'incarico di direttore generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali – agenzie – istituto e nomina dei responsabili della prevenzione, della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 2344 del 21 dicembre 2016 “Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare”;
- n. 477 del 10 aprile 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul servizio territoriale agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna”;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020” ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute Sergio Venturi;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente richiamate:
- di prendere atto della la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all’articolo 1, comma 560, ha stabilito che a decorrere dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS» confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente.
- di prendere atto delle convenzioni stipulate per l’anno 2017 dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato elencate in premessa;
- di affidare alle Aziende USL ove ha sede la struttura residenziale e/o semiresidenziale il calcolo delle somme da liquidare alle strutture convenzionate, tenendo conto della effettiva occupazione dei posti letto, ovvero della non disponibilità degli stessi durante il periodo di assenza motivata del soggetto degente, verificando e convalidando le motivazioni addotte dalle relative strutture convenzionate;
- di stabilire che, per l’attività a favore dei residenti della Regione Emilia-Romagna, le strutture residenziali e semiresidenziali provvedano, secondo le modalità e le periodicità stabilite fra le parti, alla fatturazione diretta nei confronti delle Aziende USL presso le quali hanno sede e con le quali sono convenzionate;
- di stabilire che tali Aziende USL, secondo le modalità e le periodicità stabilite fra le parti, provvedano alla liquidazione della somma corrispondente alle prestazioni effettivamente erogate a favore delle strutture con cui hanno stipulato le relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime di apposita relazione e documentazione;
- di dare atto che, ferme restando le funzioni di vigilanza delle Aziende USL, i Comuni, ai sensi della L.R. n. 2 del 12.03.2003 e successive modifiche e della propria deliberazione n. 564 dell’01.03.2000, esercitano attività di vigilanza e controllo sulle strutture con cui sono state stipulate le relative convenzioni, anche avvalendosi delle Commissioni di esperti di cui al punto 6.2 della citata propria deliberazione n. 564/00;
- di dare altresì atto che la Regione, ai sensi del paragrafo 9 della già citata propria deliberazione regionale n. 564/2000 e fatta salva un’eventuale diversa regolamentazione ai sensi della L.R. n. 2/03 e successive modifiche, può disporre controlli e verifiche sull’attività svolta dalle strutture in argomento - dandone comunicazione al Comune territorialmente competente, avvalendosi delle citate Commissioni di esperti;
- di stabilire che per l’attività di assistenza residenziale e semiresidenziale vige l’obbligo economico, per la mobilità infra-regionale tra la struttura convenzionata e l’Azienda USL di residenza, di provvedere al relativo addebito dei costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere relative all’anno di riferimento;
- di dare atto che il recupero delle rette per l’assistenza a soggetti residenti in altre Regioni viene effettuato dalle strutture convenzionate tramite fatturazione diretta, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28/1/1997, dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale e infra-regionale. Anno 2002” e sulla base delle rette stabilite per l’anno di riferimento;
di dare inoltre atto che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL viene rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza, alla Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002, n. 20 del 12/12/2003 e n. 3 del 22/2/2007, nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (farmaci ad erogazione diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;
di stabilire che le Aziende USL, entro il mese di giugno 2018, provvedano ad inviare al Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare la specifica rendicontazione e relazione per documentare analiticamente l’assistenza prestata a domicilio, presso case alloggio e centri diurni a favore dei malati di AIDS nell'anno 2016;
di stabilire inoltre che, tenuto conto del contesto economico determinatosi a seguito delle manovre finanziarie degli ultimi anni, si ritiene necessario confermare le rette medie giornaliere vigenti per l’assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, di cui alla propria deliberazione n. 2137/2011, come di seguito indicate:
EURO 100,71 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;
EURO 59,39 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;
EURO 67,13 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;
di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.