SUPPLEMENTO SPECIALE N.24 DEL 19.11.2020

PROGETTO DI LEGGE

Articolo1

Principi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna ha costituito il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza per finanziare i servizi sociosanitari rivolti alle persone in condizioni di non autosufficienza e a coloro che se ne prendono cura.

2. Il Fondo finanzia le prestazioni ed i servizi sociosanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.

Articolo 2

Funzioni della Regione

1. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal Fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei.

2. Le risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, dei servizi presenti, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

 Articolo 3

Fonti e gestione delle risorse economiche

1. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del Fondo: risorse del Fondo Sociale e del Fondo Sanitario Regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al Fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 dell’articolo 2, concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.

2. Il Fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 2 dell’articolo 2, ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende Usl. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il Fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 2 dell’articolo 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.

Articolo 4

Monitoraggio sull’utilizzo del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza

1. Al fine di ottimizzare e monitorare l'utilizzo delle risorse erogate con il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, la Giunta Regionale informa annualmente la commissione assembleare competente sulle eventuali osservazioni pervenute all'Ufficio di Distretto dalle organizzazioni sindacali territoriali, dai soggetti del terzo settore e dai cittadini ed utenti o altri soggetti portatori di interesse, nonché sui risultati raggiunti e dell'equilibrio del Fondo a livello distrettuale.

2. La Regione prevede un sistema di raccolta osservazioni a livello distrettuale ed elabora un report da illustrare annualmente, prima del riparto delle risorse destinate al Fondo per la Non Autosufficienza, nella commissione competente.

3. Per garantire la massima concertazione, la Regione prevede adeguate campagne informative destinate ai soggetti di cui al comma 1.

Articolo 5

Abrogazioni

1. L’articolo 51 della Legge regionale 23 dicembre 2004, n.27 (Legge Regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è abrogato.

2. L’articolo 31 della Legge regionale 23 dicembre 2016, n.25 (Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2017) è abrogato.

 Articolo 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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