n.101 del 30.06.2011 (Parte Prima)

Note

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, è il seguente:

«Art. 2 - Condizioni per la partecipazione.

1. L’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 1 è subordinata alla condizione che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano:

(omissis)

c) che il Consiglio regionale e la Giunta regionale abbiano uguale rappresentanza nel Consiglio di amministrazione».

Comma 2

2) il testo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, è il seguente:

«Art. 2 - Condizioni per la partecipazione.

1. L’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 1 è subordinata alla condizione che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano:

(omissis)

d) che la rappresentanza del Consiglio regionale invii entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull’attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali».

Comma 3

3) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, è il seguente:

«Art. 2 - Condizioni per la partecipazione.

1. L’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 1 è subordinata alla condizione che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano:

a) che all’istituzione della Fondazione partecipino Enti locali della regione Emilia-Romagna, oltre ad eventuali altri soggetti;

b) che la Fondazione persegua le finalità di cui all’art. 3;

c) che il Consiglio regionale e la Giunta regionale abbiano uguale rappresentanza nel Consiglio di amministrazione;

d) che la rappresentanza del Consiglio regionale invii entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull’attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali».

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