n.17 del 25.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Declassificazione di una porzione di suolo pubblico appartenente al demanio stradale del centro storico di San Leo (Via Toselli - zona Belvedere)

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

delibera:

- Di declassificare e dichiarare la cessazione di uso pubblico / sdemanializzare ad ogni effetto di legge, l’immobile distinto al Catasto Terreni Foglio 37 Particella 596, quale relitto della demanio stradale del “Centro Storico di San Leo”, meglio identificato con colorazione ROSA nell’allegato “D”.

- Di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di San Leo la presente deliberazione per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 35/1994, precisando che gli interessati possono presentare opposizione entro trenta giorni successivi alla scadenza di detto termine ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. n. 35/1994.

- Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dando atto che i provvedimenti in essa contenuti avranno effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione suddetta ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 35/1994.

- Di trasmettere il presente provvedimento divenuto definitivo, entro un mese dalla pubblicazione nel BUR al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Opere Pubbliche e per Edilizia - Direzione generale per le Strade ed Autostrade Divisione V - Via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, per la registrazione nell’archivio Nazionale delle Strade di cui all’art. 226 del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 495 del 16/12/1992.

- Di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata alla definizione dell'atto pubblico di cessione del terreno di cui al precedente punto 1) da stipularsi tra il Comune di San Leo e (omissis).

- Di determinare in € 3.150,00 (in lettere € tremilacentocinquanta/00) il corrispettivo per il giusto indennizzo derivante dall’estinzione della servitù pubblica e la cessione, relativa agli immobili di cui al precedente punto 1), tenendo conto dell’utilità conseguita dai richiedenti (omissis).

- Di rinunciare in sede dei rogiti notarili di cui al precedente punto 5) all’ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualunque responsabilità in merito al reimpiego o utilizzazione del corrispettivo della vendita.

- Di dare mandato ai competenti Uffici di provvedere ad ogni adempimento necessario al compimento della presente deliberazione precisando che dal presente atto non deriverà alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

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