n.50 del 01.03.2013 (Parte Seconda)

Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali: inserimento delle prestazioni HBV - Reflex, ANA - Reflex ed indicazione alla prescrizione dei markers tumorali: CEA, CA125, CA 19,9 E ALFA1FETOPROTEINA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

  • il Decreto Legislativo 30 dicembre 1997 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 1 comma 2, vincola l’erogazione delle prestazioni dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;
  • l’allegato 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza” ritiene indispensabile garantire adeguati interventi sul tema dell’appropriatezza da parte delle Regioni in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale con conseguente scopertura di altri livelli assistenziali, disattendendo in tal modo ai diritti da garantire a tutti i cittadini;

Considerato che il documento del Ministero della Salute, discusso in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni nella riunione del 20 marzo 2009, individua alcune prestazioni specialistiche di laboratorio e di diagnostica per immagini, che dovranno essere oggetto di linee guida e prescrizioni per favorirne l’appropriatezza;

Ritenuto pertanto necessario stabilire modalità di applicazione di tali indicazioni nazionali, condivise con i professionisti interessati, sia erogatori che prescrittori;

Considerato che:

  • il punto 4.2 dell’allegato 1 della delibera di Giunta regionale n. 1035/2009 delega, per la declinazione regionale dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nell’ambito della Medicina di Laboratorio, il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali a provvedere alla costituzione di gruppi di lavoro regionale;
  • con la delibera di Giunta regionale n. 1779/2010 sono stati implementati in maniera condivisa i primi percorsi diagnostici - della funzione tiroidea e della patologia prostatica - con l’obiettivo di promuovere l’uso appropriato delle indagini di laboratorio;

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 3273 del 28/3/2011 con la quale è stato rinnovato il Gruppo tecnico regionale che ha già lavorato sul tema dell’Appropriatezza nella prescrizione e nell’erogazione delle prestazioni di medicina di laboratorio;

Tenuto conto che:

  • l’inappropriatezza di un esame di laboratorio, tranne nel caso di quelli obsoleti o sostituiti da esami più informativi, non può essere stabilita in termini assoluti, ma dipende dal contesto in cui viene richiesto, rafforzando l’importanza che un esame sia prescritto per rispondere ad un preciso quesito clinico;
  • per poter garantire comportamenti prescrittivi virtuosi la costruzione di percorsi diagnostici, deve essere sostenuta da momenti formativi in materia rivolti ai medici prescrittori (MMG/PLS/Specialisti Ambulatoriali), prevedendo anche il ricorso a strumenti informatici più complessi che forniscano sistemi di segnalazione che ricordano al medico prescrittore in quali situazioni la richiesta di esame è appropriata;
  • il gruppo di lavoro regionale sopracitato ha deciso di riprendere le attività affrontando gli esami di laboratorio riguardanti i percorsi relativi a: epatite B, indagini sierologiche per le patologie autoimmuni, markers tumorali;

Preso atto delle risultanze del gruppo di lavoro regionale, analiticamente riportate all’interno del documento allegato 1 “Appropriatezza nella erogazione delle prestazioni di medicina di laboratorio - percorsi prescrittivi”, parte integrante e sostanziale della presente delibera, con il quale sono stati definiti gli algoritmi del percorso diagnostico necessari per l’appropriata erogazione delle prestazioni relative all’epatite B, alle indagini sierologiche per le patologie autoimmuni nonché le condizioni di erogabilità da indicare nella richiesta dei markers tumorali analizzati;

Considerato inoltre:

  • che dal documento citato emerge tra l’altro la necessità di sostenere il processo prescrittivo e l’opportunità di evitare l’esecuzione di esami di approfondimento inutili relativamente ad epatite B ed alle patologie autoimmuni, si è ritenuto, pertanto, corretto individuare un esame di primo livello prevedendo, solo nel caso in cui dovessero emergere dati al di fuori della norma, l’esecuzione automatica, sullo stesso campione, di ulteriori approfondimenti analitici da eseguire a cascata;
  • per tale motivo ed in questi casi il gruppo di lavoro regionale ha proposto l’individuazione di due nuove prestazioni di laboratorio che legittimino l’esecuzione o l’esclusione degli eventuali successivi approfondimenti, da inserire nella branca di laboratorio analisi del nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale, denominati HBV - Reflex cod. 91183R e ANA - Reflex cod. 90524R, definendone le relative tariffe;

Ritenuta, conseguentemente, l’opportunità di individuare per la prestazione cod. 91185R HBV Reflex la tariffa di euro 25,00 e per la prestazione cod. 90524R ANA - Reflex la tariffa di euro 17,50, commisurata al numero di HBSAg e ANA (anticorpi anti nucleo) anomali che attivano l’esecuzione di esami a cascata;

Dato atto che l’erogazione dei markers tumorali, trattati all’interno del presente atto, sarà oggetto di monitoraggio da parte delle Aziende Sanitarie in relazione alle condizioni individuate dal gruppo di lavoro e riportate nell’allegato documento;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il documento sopracitato, con l’obiettivo di riaffermare il principio che una prestazione deve essere erogata rispettando le indicazioni cliniche per le quali si è dimostrata efficace;

Richiamata, inoltre, la propria delibera n. 410 del 25 marzo 1997 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe” e s.m.i. di cui da ultimo la DGR 90 del 30/1/2012;

Valutato che:

  • la tariffa stabilita per le indagini Reflex sono generalmente tali da far ritenere compensato il costo delle eventuali successive indagini a cascata, sulla base delle valutazioni espresse nel documento tecnico allegato;
  • comunque, qualora tali successivi approfondimenti diagnostici siano ritenuti necessari, costituiscono il completamento di un unico esame eseguito sul medesimo campione;
  • l’attivazione a posteriori del percorso amministrativo necessario per recuperare l’importo del ticket relativo alle eventuali indagini eseguite in fase successiva per HBSAg e ANA anomali comporta l’adozione di procedure maggiormente onerose rispetto all’importo da recuperare, appare opportuno ritenere soddisfatto il pagamento della quota di partecipazione alla spesa attraverso il pagamento del ticket relativo all’esame Reflex inizialmente corrisposto dal cittadino;

Ritenuto inoltre di stabilire che i contenuti del presente atto abbiano effetto con decorrenza dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

Acquisito il parere della Commissione Assembleare “Politiche per la salute e Politiche sociali” espresso nella seduta del 29 gennaio 2013;

Vista la propria delibera n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m.i., “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

 a voti unanimi e palesi 

delibera:

  1. di approvare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il documento allegato n. 1 "Appropriatezza nella erogazione delle prestazioni di medicina di laboratorio - percorsi prescrittivi", parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di apportare le modifiche e le integrazioni al Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo le denominazioni, i codici e le tariffe analiticamente riportati nel documento sopra citato;
  3. di stabilire che gli esami successivi che scaturiscono dall’applicazione dell’algoritmo del Reflex non sono assoggettati al pagamento del ticket in quanto la tariffa dell’esame Reflex HBV - ANA è stata proporzionata per dare copertura ai costi degli eventuali esami aggiuntivi, come meglio specificato nell’allegato tecnico;
  4. di stabilire, inoltre, per le patologie croniche invalidanti (D.M. 329/99 e s.m.i.) e per gli altri casi previsti dalla normativa vigente, l’esenzione per gli esami Reflex (HBV - ANA);
  5. di implementare un sistema di segnalazione informatica da inserire negli applicativi dei prescrittori, che consenta di vincolare la prescrizione dei markers tumorali indicati nell’allegato 1 alle condizioni di appropriatezza definite;
  6. che compete alle Aziende Sanitarie l’avvio di momenti di formazione all’interno delle Aziende stesse, rivolti ai medici prescrittori (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti Ambulatoriali) e il monitoraggio dell’applicazione delle indicazioni relative ai Markers Tumorali riportate nell’allegato 1 citato, anche attraverso la valutazione a campione delle prescrizioni;
  7. di stabilire che le modificazioni e le integrazioni introdotte dal documento sopracitato decorrano dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
  8. di pubblicare il presente atto, comprensivo dell’allegato n. 1, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

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