n.57 del 03.03.2021 periodico (Parte Seconda)

Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini. Proroga termini di utilizzo riproduttori semiresistenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare e di sanità animale e in particolare:

- il Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e s.m.i., che prevede l’attuazione di programmi di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE;

- la Decisione 2003/100/CE che fissa requisiti minimi per l’istituzione di programmi d’allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

- il Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio europeo che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Richiamata altresì la seguente normativa nazionale in materia e in particolare:

- il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

- il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

- la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»,

- l’O.M. del 10 maggio 1991, Norme per la profilassi di ma­lattie animali, che include la scrapie tra le malattie a carattere infettivo e diffusivo elencate all’articolo 1 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

- il Decreto del Ministro della Salute del 3 agosto 1991 “Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, quale centro di referenza nazionale”;

- il Decreto del Ministro della sanità del 8 aprile 1999 “Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini”;

- il D.M. del 25 novembre 2015, Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale;

- le linee guida per l’attuazione del D.M. del 25 novembre 2015 emanate dalla Direzione Generale della sanità animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute con nota 0015672 del 30 giugno 2016;

- la nota 0032406 del 27 dicembre 2018 della Direzione Generale della sanità animale e dei Farmaci Veterinari –DGSAF del Ministero della Salute riguardante il programma di selezione genetica per la tutela delle razze in via di estinzione;

- La nota 0005459 del 27 febbraio 2019 della Direzione Generale della sanità animale e dei Farmaci Veterinari –DGSAF del Ministero della Salute recante Chiarimenti per eliminazione dei soggetti suscettibili delle razze comuni e non in via di estinzione o a notevole contrazione numerica;

- La nota 0013173 del 10/6/2020 della Direzione Generale della sanità animale e dei Farmaci Veterinari –DGSAF del Ministero della Salute recante indicazioni per la riprogrammazione dei controlli in sanità pubblica veterinaria a seguito dell’emergenza da SARS COV 2 (Pandemia COVID-19);

Vista la propria deliberazione n. 1723 del 6 novembre 2017 recante il piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

Considerato che l’attività di selezione genetica ai fini della resistenza alle encefalopatie spongiformi nei greggi ovini in Emilia-Romagna a partire dall’anno 2005, in applicazione alla propria deliberazione n. 1356 approvata il 12 luglio 2004, si è rivolta inizialmente ai greggi iscritti ai Libri Genealogici, poi estesa dal 2013, con propria deliberazione n. 317 approvata il 25 marzo 2013, a tutti i greggi commerciali costituiti da una consistenza di capi superiore ai 50 ovini, successivamente integrata, a partire dal 2017 con l’attività di selezione genetica per tutti gli allevamenti ovini, esclusi gli autoconsumi;

Tenuto conto che tale attività, condotta sui greggi presenti mediante l’eliminazione progressiva dei montoni suscettibili e la selezione di soggetti semi resistenti e resistenti, anche in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori, ha permesso di registrare un significativo spostamento della frequenza dei caratteri di resistenza genetica nei capi presenti in Regione, come documentato dalla Funzione Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna nel “Rapporto sulla resistenza genetica alla scrapie degli arieti della Regione Emilia‐Romagna” del 22 ottobre 2020, anche in quelle razze ovine o loro meticciamenti con bassa frequenza dell’allele di resistenza (ARR), ma non ha ancora permesso di raggiungere un numero sufficiente di soggetti resistenti in molti allevamenti di medie e piccole dimensioni;

Dato atto che a partire dal 2018 in regione non si sono registrati casi di scrapie classica;

Considerato che:

- attualmente è significativo in Regione Emilia-Romagna il numero di allevamenti da carne con una consistenza al di sotto dei 50 capi, per lo più a carattere amatoriale, in cui risulta difficile una attività di selezione genetica in tempi contenuti senza incorrere nel rischio di fenomeni di consanguineità;

- il Ministero della Salute, nelle note sopra richiamate, evidenzia che per un efficace prevenzione sanitaria ai fini dell’infezione per scrapie non è necessario raggiungere il 100% dei soggetti omozigoti resistenti, ma occorre valutare il livello di frequenza degli alleli di resistenza raggiunto presso ciascun allevamento, così da definire l’indennità sanitaria per scrapie degli stessi allevamenti sfruttando soprattutto la classificazione delle greggi anche per evitare fenomeni di consanguineità;

Considerato che a causa dell’emergenza SARS COV 2 i Servizi Veterinari delle aziende USL della regione Emilia-Romagna sono stati costretti a riprogrammare numerose attività non differibili sulla base delle priorità individuate dal Ministero della salute;

Ritenuto attualmente prioritario continuare in modo incisivo in tutti i greggi commerciali e iscritti ai LLGG l’attività di selezione genetica dei riproduttori maschi presenti e la conseguente eliminazione dei soggetti suscettibili, rinviando in modo più graduale la eliminazione dei soggetti riproduttori maschi eterozigoti resistenti negli allevamenti, in modo da poter meglio progredire sullo spostamento delle frequenze dell’allele di resistenza senza incorrere in fenomeni di riduzione della variabilità genetica;

Valutata pertanto l’esigenza di aggiornare il piano regionale, in particolare lo schema di selezione genetica, per quanto riguarda l’impiego di arieti semi-resistenti, già presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna, tenendo conto delle considerazioni sopra esplicitate;

Ritenuto di dover semplificare la definizione dei componenti della commissione regionale di coordinamento del piano, che ha ruoli consultivi e di coordinamento fra le componenti attori del piano;

Acquisito il parere positivo della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche al suddetto documento “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” approvato con propria deliberazione n. 1723/2017;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 111 del 28/1/2021 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 -2023”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;

Vista la determinazione del Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare n. 15571 del 14/9/2020 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica nell’ambito della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di modificare, in considerazione delle motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la propria deliberazione n. 1723/2017 come di seguito specificato, dando atto che rimangono invariate le restanti parti;

2. di stabilire che, nello specifico, sono così modificati i seguenti punti:

A. Il punto 5.1 dell’allegato 1 della propria deliberazione n. 1723/2017 è così sostituito:

5.1. Per garantire la corretta esecuzione del piano viene istituita una commissione regionale di coordinamento del piano, composta da un funzionario dall'Assessorato alla Sanità con compiti di Presidente nominato dal Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica, un funzionario dell'Assessorato alla Agricoltura, due veterinari del Servizio Veterinario delle Aziende USL, un veterinario del Reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER) di IZSLER, un esperto nominato dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, un rappresentante della associazione Regionale Allevatori e un massimo di due rappresentati nominati dalle Associazioni e organizzazioni professionali interessate dal piano.

B. Il punto 6.2 dell’allegato 1 della propria deliberazione n. 1723/2017 è così sostituito:

6.2. All'interno delle greggi si deve giungere nel più breve tempo possibile all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti. Per l’impiego a fini riproduttivi, tutti i riproduttori maschi degli allevamenti che rientrano nel piano devono essere classificati, sulla base della resistenza alla scrapie classica, come segue:

Resistenza alla scrapie classica

Genotipo corrispondente

Resistente (o resistente omozigote)

ARR/ARR

Semi-Resistente
(o resistente eterozigote)

ARR/ARQ; ARR/ARH; ARR/AHQ

Fino al 1 gennaio 2022 è consentito l'utilizzo di arieti semi-resistenti, già presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna.

Fino al 1 gennaio 2023 l’utilizzo è consentito:

- per i capi iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici

- per i capi presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna in allevamenti con una consistenza di ovini identificati individualmente non superiore a 50 capi

Suscettibile

ARQ/ARQ; ARQ/AHQ; AHQ/AHQ; ARQ/ARH; ARH/ARH; AHQ/ARH;

VRQ/VRQ; VRQ/ARQ; VRQ/ARH; VRQ/AHQ; ARR/VRQ

Tutti i riproduttori ovini suscettibili devono essere macellati o castrati entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo.

N .B. ai fini della determinazione del genotipo altri alleli rari (es. ARK, TRQ) sono equiparati all’allele ARH

Tale classificazione e limite di impiego si applicano anche agli ovini di sesso femminile eventualmente sottoposti ad analisi genetica negli allevamenti aderenti al piano allo scopo di predisporre gruppi di monta.

C. Il punto 6.4 dell’allegato 1 della propria deliberazione n. 1723/2017 è così sostituito:

6.4 Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dell’esito, il Servizio Veterinario della A.USL competente provvede:

- a registrare il genotipo nella Banca Dati Nazionale (portale VETINFO);

- a rilasciare un documento di identificazione individuale (passaporto) dal portale VETINFO che deve accompagnare l'animale durante gli spostamenti subiti durante la sua vita produttiva. Tale documento deve contenere anche le eventuali prescrizioni riguardo al suo utilizzo come riproduttore;

- a notificare ai proprietari specifiche prescrizioni di macellazione o castrazione per i montoni con genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori ai sensi del presente piano;

D. Il punto 6.8 dell’allegato 1 della propria deliberazione n. 1723/2017 è così sostituito:

6.8. Fino al 1 gennaio 2022 è consentito l'utilizzo di arieti semi-resistenti, già presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna. Fino al 1 gennaio 2023 l’utilizzo è consentito per i capi iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici e per i capi presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna in allevamenti con una consistenza di ovini identificati individualmente non superiore a 50 capi. Per detti capi, non è consentita la vendita o la movimentazione salvo che verso il macello;

E. Il punto 6.11 dell’allegato 1 della propria deliberazione n. 1723/2017 è così sostituito:

6.11. Successivamente alle deroghe indicate ai punti 6.7 e 6.8, tutti gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori ai sensi del presente piano devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo. Fanno eccezione gli arieti suscettibili appartenenti a razze a rischio, esclusivamente nell’ambito dei piani aziendali di selezione genetica specifici per allevamenti di particolare pregio genetico autorizzati dalla Commissione di coordinamento del piano.

3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina