n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Fratelli Parmigiani SpA - Domanda 18/10/2010 di rinnovo con variante sostanziale e contestuale cambio di titolarità di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee comune di Noceto. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 - Artt. 27, 28 e 31. Provvedimento di rinnovo con variante sostanziale e contestuale cambio di titolarità alla concessione

Il RESPONSABILE 

(omissis)

determina:

a) di assentire alla Ditta Fratelli Parmigiani SpA, con sede in Comune di Noceto, Via Gandiolo n. 2/a, P. IVA 00162670343, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Noceto, la variante sostanziale alla concessione, assentita con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma n. 6500 del 29/4/2005, a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite un pozzo in comune di Noceto, per uso industriale al servizio dello stabilimento con la portata massima di prelievo di 10 l/s e un consumo annuo massimo pari a 120.000 m3;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 12/1/2011 n. 148

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
  • di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

 (omissis)

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