n.352 del 14.10.2020 periodico (Parte Seconda)

O.C.D.P.C. 18 maggio 2020, n. 675 - Attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2. Approvazione dei criteri per l'attribuzione, la concessione e la liquidazione di contributi e per la realizzazione e presentazione degli elaborati relativi a studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

– la microzonazione sismica, cioè la suddivisione dettagliata del territorio in base alla risposta sismica locale, è uno degli strumenti più efficaci per la riduzione del rischio sismico in quanto permette, fino dalle prime fasi della pianificazione urbanistica, di valutare la pericolosità sismica locale, indirizzare i nuovi interventi verso le zone a minore pericolosità e programmare interventi di mitigazione del rischio nelle zone in cui sono presenti particolari criticità;

– questa Regione, con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 112/2007, ha approvato gli “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, successivamente aggiornati con proprie deliberazioni n. 2193/2015 e n. 630/2019;

– il Dipartimento della Protezione Civile e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 13 novembre 2008 hanno approvato gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”;

– la L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e la L.R. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” richiedono l’esecuzione di studi di microzonazione sismica per la redazione e l’approvazione dei piani urbanistici comunali;

– l'articolo 11, del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, istituisce un fondo per la prevenzione del rischio sismico;

– le Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile, poste in essere in attuazione del suddetto art. 11 della legge n. 77/2009 (OPCM 3907/2010, OPCM 4007/2012, OCDPC 171/2014, OCDPC 293/2015, OCDPC 344/2016 e OCDPC 532/2018), all’art. 2, comma 1, lettera a) prevedono che parte delle risorse disponibili debbano essere utilizzate per indagini di microzonazione sismica (MS) e analisi della condizione limite di emergenza (CLE);

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675/2020, pubblicata il 25 maggio 2020 sul n. 133 della G.U., che disciplina le risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze PCM 3907/2010, PCM 4007/2012, CDPC 52/2013, CDPC 171/2014, CDPC 293/2015, 344/2016 e CDPC 532/2018, ed in particolare:

– l’art. 1, comma 2, che definisce quali “risorse non utilizzate” le risorse in capo alle Regioni, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) delle suddette ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;

– l’art. 2, comma 4, dispone che alle risorse riutilizzate ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, si applica la disciplina dell’ordinanza CDPC n. 532/2018 relativa alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

Dato atto che:

– la quota derivante dalle risorse residue e dalle economie destinate agli studi di microzonazione sismica di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) delle precedenti ordinanze risulta pari a euro 206.558,48, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ l’Ordinanza CDPC n. 675/2020 e risulta allocata al capitolo 48286 “Contributi a enti locali per studi e indagini di microzonazione sismica (D.L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77) - Mezzi statali” del bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2020-2022;

– nell’incontro con ANCI dell’Emilia-Romagna, in data 16 settembre 2020, sono stati condivisi i criteri e le modalità di attuazione del piano di assegnazione dei contributi, come risulta dal report dell’incontro stesso conservato agli atti del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

Considerato che, in merito agli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, di cui all’art. 1, commi 1 e 2, dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020:

– la Regione invia a tutti gli Enti locali competenti in materia di pianificazione urbanistica dei comuni caratterizzati da ag non inferiore a 0,125g, di cui all’Allegato 1 dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020 - che non abbiano ancora effettuato studi di microzonazione sismica di secondo livello o studi di microzonazione sismica di terzo livello e analisi della condizione limite per l’emergenza finanziati con i contributi delle precedenti Ordinanze - l’invito a trasmettere, entro 30 giorni, richiesta di contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, con allegato modulo di richiesta, ai fini della definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per la realizzazione dei suddetti studi;

– la lettera di invito, la modulistica e le richieste pervenute risultano conservate agli atti d’ufficio del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

– il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio selezionano le richieste ricevute, ammissibili a finanziamento sulla base delle disposizioni indicate nell’Ordinanza CDPC 675/2020 e nell’Ordinanza CDPC 532/2018, unitamente ad ulteriori criteri individuati dalla Regione Emilia-Romagna, riportati nell’Allegato A1 al presente atto;

– una volta individuati i Comuni in cui saranno effettuati gli studi, il programma di attribuzione dei contributi agli Enti beneficiari viene approvato con atto dirigenziale, successivamente trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile come stabilito dall’art. 5, c. 3 dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018 e pubblicato nel sito web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e sul BURERT ( http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico);

– l’OCDPC 532/2018 agli artt. 7 e 21 specifica che i contributi indicati nelle tabelle 1 e 3 dei rispettivi articoli 7 e 21 sono da intendersi come contributi massimi;

– l’OCDPC 532/2018 prevede che i contributi siano concessi previo cofinanziamento, individuando diverse percentuali di cofinanziamento in ragione che lo studio sia realizzato a scala di singolo Comune o di Unione di Comuni, o senza cofinanziamento in caso di sola analisi della condizione limite di emergenza o di adeguamento di studi pregressi riconosciuti ma non certificati secondo le modalità di cui all’art. 6 dell’ordinanza stessa;

– al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, nel predisporre il programma di attribuzione dei contributi agli Enti beneficiari, la Regione può procedere a una rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili indicati nelle tabelle dell’OCDPC 532/2018;

Ritenuto:

- di avviare il procedimento di attuazione delle iniziative di cui all’art. 1) commi 1 e 2 dell’OCDPC n. 675/2020, indicando i criteri per l’attribuzione, la concessione e la liquidazione di contributi e per la realizzazione e presentazione degli elaborati relativi a studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza;

- di approvare, pertanto, i seguenti Allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

  • l’Allegato A1, contenente i “Criteri per l’attribuzione, la concessione e la liquidazione di contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza di cui all’art. 1, commi 1 e 2 dell’ordinanza C.D.P.C. n. 675/2020”;
  • l’Allegato A2, contenente i “Criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675/2020”;

- di delegare, per l’attribuzione, la concessione, liquidazione, l’eventuale revoca dei contributi e le proroghe delle tempistiche previste dall’Ordinanza suddetta e dall’Allegato A1 e a quanto altro necessario per la realizzazione degli studi, il Dirigente regionale competente, a provvedere con propri atti formali, secondo le modalità riportate nel medesimo Allegato, sulla base della normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n.2416/2008 e ss.mm., nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.;

Considerato che gli studi di microzonazione sismica identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai sensi della L. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” e s.m.i.;

- la legge regionale n. 30 del 10 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di Stabilità regionale 2020)”;

- la legge regionale n. 31 del 10 dicembre 2019 “Bilancio di previsione Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la legge regionale 31 luglio 2020, n. 4 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

Visti:

– la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

– la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante: "Linee guisa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136";

– il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21/01/2020 avente ad oggetto, “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per le parti in essa ancora applicabili;

- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059/2018, n. 852/2019 e n. 733/2020;

Dato atto:

- che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

- dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Irene Priolo, e dell’Assessore alla Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità, Barbara Lori;

a voti unanimi e palesi

delibera

al fine di dare attuazione all’art. 1 commi 1 e 2 dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020:

1. di dare atto della destinazione per complessivi euro 206.558,48, derivanti da risorse residue ed economie delle Ordinanze OPCM 4007/2012, OCDPC 52/2013, OCDPC 171/2014, OCDPC 293/2015, OCDPC 344/2016 e OCDPC 532/2018, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza di cui all’art. 1, commi 1 e 2, dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020, attribuite alla Regione Emilia-Romagna con Decreti C.D.P.C.;

2. di approvare i seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

  • l’Allegato A1, contenente i “Criteri per l’attribuzione, la concessione e la liquidazione di contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza di cui all’art. 1, commi 1 e 2 dell’ordinanza C.D.P.C. n. 675/2020”;
  • l’Allegato A2, contenente i “Criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675/2020”;

3. di disporre, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, che la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili (art. 7, OCDPC 532/2018);

4. di delegare il dirigente regionale competente provvederà con propri atti all’attribuzione, concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi, alla concessione delle proroghe dei tempi utili previsti dall’Ordinanza e dall’Allegato A1 e a quanto altro necessario per la realizzazione degli studi, secondo le disposizioni contenute nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base ai quali l’impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori espressi per importi redatto e trasmesso dai soggetti beneficiari;

5. di disporre che, per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza di cui all’art. 1, commi 1 e 2, dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui agli Allegati A1 e A2;

6. di dare atto che:

  • i soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai sensi della L. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi in quanto progetti di investimento pubblico;
  • ai sensi dell’art. 15 dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018, le eventuali economie e le somme revocate per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1 lettere a), della stessa Ordinanza, rimangono a disposizione della Regione per ulteriori studi di cui alla medesima lettera a), art. 2 comma 1, per cui sono stati concessi i contributi;
  • di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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