n.48 del 27.02.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18/5/99 n. 9 e s.m.i. Decisione in merito alla Procedura di verifica (screening) relativa all’attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata ai sensi del comma 3 dell’art. 216 del DLgs 152/06 e s.m.i. e del DM 5/2/1998 e s.m.i. dell'impianto della Ditta La Cart in comune di Sogliano al Rubicone

L’Autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa all’attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata ai sensi del comma 3 dell’art. 216 del DLgs 152/06 e s.m.i. e del DM 5/2/1998 e s.m.i. dell'impianto della Ditta La Cart in comune di Sogliano al Rubicone.

I termini della procedura hanno cominciato a decorrere dal 29/8/2012, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 167 l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa. 

Il progetto è stato presentato dalla Ditta La Cart sita nel Comune di Sogliano al Rubicone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Sogliano al Rubicone e trasmesso all'Amministrazione Provinciale in data 6/8/2012, acquisita al prot. prov. n. 79220 del 7/8/2012.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Sogliano al Rubicone e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto, che costituisce la modifica di un impianto già esistente, appartenente alla categoria B.2.57, rispetto alla situazione attuale, consiste in una modifica in aumento dei quantitativi dei rifiuti gestiti, pur rimanendo all’interno dei limiti massimi previsti dall’Allegato 4 del DM 5/2/1998 e s.m.i., senza modificarne le tipologie, le operazioni di recupero effettuate e le dotazioni impiantistiche presenti, è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade nella categoria B.2.68 “ Modifiche ed estensioni di progetti di cui all’Allegato A.2 o all’Allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A.2) ” dell'Allegato B.2 della L.R. 9/99 e s.m.i..

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. gen. 13823/56 del 12/2/2013, ha assunto la seguente decisione:

«LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

(omissis)

delibera:

a. richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo all'attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata ai sensi del comma 3 dell'art. 216 del DLgs 152/06 e s.m.i. e del D.M. 5/2/1998 e s.m.i. dell'impianto della ditta La Cart in comune di Sogliano al Rubicone, presentato dalla ditta La Cart Srl., dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

  1. per quanto riguarda il capannone A le attività potranno essere svolte esclusivamente a portoni chiusi, ad esclusione delle fasi di entrata e uscita mezzi;
  2. in fase di rinnovo della autorizzazione alle emissioni in atmosfera dovrà essere valutata la necessità o meno di prescrivere l'installazione di un sistema di aspirazione interna nel capannone A e convogliamento a idoneo filtro a maniche;
  3. rimandare alla fase autorizzativa dello scarico successiva la puntuale verifica dei sistemi di depurazione presenti, a seguito dell'incremento del progetto;
  4. posto che dall' Allegato 2 dell'Elaborato 1 Tav. n. 2 R.O. Schema rete fognaria della documentazione iniziale, si rileva la presenza nella rete fognaria dei piazzali una derivazione che pare consentire all'acqua di dilavamento del piazzale di non transitare nella vasca dell'acqua di prima pioggia, considerato che non è stato spiegato il motivo della presenza di tale oggetto, si prescrive di comunicare in fase autorizzativa la presenza della deviazione e verificarne la compatibilità con l'autorizzazione allo scarico;
  5. prevedere un infoltimento della cortina arborea attualmente presente lungo tutti i lati dello stabilimento finalizzata ad una più marcata ed efficace mitigazione degli impatti visivi, così da pervenire alla creazione di una siepe fitta e continua. Si dovranno utilizzare essenze autoctone e/o le medesime specie già in essere;
  6. l'impianto dovrà essere realizzato la prima stagione utile successiva all'ottenimento dell'autorizzazione;
  7. gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con astoni della stessa specie o di specie diversa avente la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti, nel ripristino, se necessario, dei sistemi di dissuasione o di difesa dagli animali selvatici (ungulati);
  8. l'utilizzo della pressa per la riduzione volumetrica della carta/cartone e della plastica e del trituratore per la riduzione volumetrica del legno non potrà avvenire in contemporanea;
  9. il portone del capannone dal lato del recettore (lato Nord) dovrà rimanere chiuso quando è in funzione la pressa per la riduzione volumetrica della carta/cartone e della plastica;
  10. le operazioni di carico/scarico del vetro, dei RAEE e della carta/cartone che deve essere sottoposta alle operazioni di recupero R3, non potranno essere eseguiti contemporaneamente;
  11. entro due mesi dall'inizio dell'attività dell'impianto nello stato di progetto, deve essere eseguito, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, un rilievo atto a determinare il rispetto del valore limite differenziale di rumore in periodo diurno in prossimità del ricettore denominato R1 (ricettore posto in prossimità del confine nord dell'impianto). Tale rilievo va eseguito all’interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di attività ed il livello equivalente di rumore ambientale con attività in funzione nelle condizioni maggiormente gravose per ciascun ricettore;
  12. entro due mesi dall'inizio dell'attività dell'impianto nello stato di progetto, deve essere eseguito rilievo del livello di rumore ambientale in esterno in periodo diurno, della durata non inferiore alle 16 ore (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) in continuo, in prossimità del ricettore denominato R1, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, in fase di attività durante le condizioni di lavorazione maggiormente gravose per il ricettore monitorato, al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione diurni vigenti;
  13. il monitoraggio di cui ai punti precedenti dovrà essere effettuato, con oneri a carico della società proponente, in prima istanza da ARPA sezione di Forlì-Cesena, o, a seguito di documentata non disponibilità di ARPA, da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95). La data ed il programma d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPA Sezione di Forlì-Cesena, qualora quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e preventivamente comunicati al Comune di Sogliano al Rubicone ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;
  14. tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi suddetti, al Comune di Sogliano al Rubicone, all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, all'ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi);
  15. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente titolare dell'attività, a proprio carico, ulteriori idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso il ricettore; al fine di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione realizzate di cui sopra, dovrà essere eseguito, presso il ricettore interessato (R1), un ulteriore monitoraggio acustico (dei limiti assoluto e differenziale) secondo i criteri definiti ai punti precedenti entro 1 mese dalla realizzazione delle misure di mitigazione sopra citate, i cui risultati andranno tempestivamente inviati al Comune di Sogliano al Rubicone, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, all'ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi); dovrà infine essere consegnata, entro e non oltre 1 mese dalla comunicazione dei risultati del monitoraggio, ad ARPA Sezione di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone e all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, idonea relazione acustica che descriva gli interventi di mitigazione eseguiti e attesti il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
  16. il proponente dovrà comunicare ad ARPA Sezione di Forlì-Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone e all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, la data di inizio attività a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione per la gestione dell'aumento rifiuti, entro e non oltre 1 mese dall'ottenimento della stessa;
  17. al fine di contribuire alla realizzazione dell'infrastruttura funzionale al superamento dell'abitato di Lo Stradone in Comune di Borghi, si quantifica in 4.182,9 € il contributo di sostenibilità ambientale e territoriale dovuto in relazione all'aumento del quantitativo complessivamente derivante dall'ampliamento dell'attività. Al fine di corrispondere tale contributo, prima del rilascio dell'iscrizione/autorizzazione per la gestione dell'impianto con i nuovi quantitativi, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il Servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade Cesena al quale dovrà essere presentata idonea garanzia finanziaria;

b. di quantificare in Euro 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

c. di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening;

d. di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

e. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Ditta La Cart Srl;

f. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

g. di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la presente deliberazione;

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, IV comma del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.».

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