n. 61 del 11.04.2012 periodico (Parte Seconda)
Proroga della data di scadenza denuncia di produzione vivaistica 2011
IL RESPONSABILE
Viste:
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- la propria determinazione n. 107 dell’11 gennaio 2011, che stabilisce, fra l’altro, la data del 31 marzo di ogni anno quale termine entro la quale deve essere effettuata la denuncia annuale on-line delle produzioni florovivaistiche, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Responsabile del Servizio Fitosanitario;
Ritenuto, in applicazione della suddetta determinazione, di prorogare per l’anno 2012 la data di scadenza per la denuncia di produzione da parte di coloro che sono assoggettati per legge a tale obbligo;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e in particolare l’art. 37;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 1222 del 4 agosto 2011, con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura “professional”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di prorogare al 30 aprile 2012 la data di scadenza per la denuncia di produzione relativa al 2011 da parte di coloro che sono assoggettati per legge a tale obbligo;
3) di stabilire che restano confermate le modalità da seguire per assolvere all’obbligo di denuncia annuale della propria produzione alla Regione Emilia-Romagna, previsto dall’art. 5, comma 2, della L.R. n. 3/2004, stabilite con la propria determinazione n. 107 dell’11/1/2011;
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna. Con la pubblicazione si intendono assolti gli obblighi di pubblicizzazione del presente provvedimento nei confronti dei destinatari.