n.198 del 17.o7.2013 (Parte Seconda)

Individuazione delle possibili destinazioni della seconda quota di macerie raccolte, rideterminazione del costo di raccolta e trasporto delle macerie nel territorio gestito da Aimag s.p.a. e individuazione del termine ultimo per l’invio delle ordinanze sindacali di rimozione delle macerie

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l’art. 8 della L.R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/5/2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4/11/2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27/12/2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 6/6/2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l’articolo 10 del Decreto Legge 22/6/2012, n. 83, convertito dalla Legge 7/8/2012, n. 134, recante “misure urgenti per la crescita del paese”

- il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013 n. 71.

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 del D.L. 74/2012, convertito con la Legge n. 122/2012, si è provveduto alla progressiva emanazione di atti per la definizione delle procedure di gestione delle macerie e per la determinazione dei relativi costi;

Richiamate:

- la circolare n. 2 del 16 giugno 2012 che ha fornito le prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74;

- l’ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 recante “Determinazione delle modalità di monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla gestione delle attività ed alla copertura della spesa”;

- l’ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012 recante “Individuazione delle possibili destinazioni della prima quota di macerie raccolte, determinazione del costo di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle macerie”;

- l’ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2013 recante “Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 18 del 3 agosto 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012 e n. 2 del 15 gennaio 2013”;

- l’ordinanza n. 32 del 19 marzo 2013 recante “Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai Comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 37 del 10 ottobre 2012, n.90 del 14 dicembre 2012, n. 9 del 12 febbraio 2013 e n. 16 del 15 febbraio 2013”;

- l’ordinanza n. 57 del 10 maggio 2013 recante “Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 37 del 10 settembre 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 90 del 14 dicembre 2012, n. 2 del 15 gennaio 2013, n. 9 del 12 febbraio 2013, n. 16 del 15 febbraio 2013 e n. 36 del 21 marzo 2013”;

Preso atto che, in base a quanto disposto dall’ordinanza 79/2012, con nota n. CR.2013.0000946 del 11 gennaio 2013 è stato comunicato ai gestori degli impianti il raggiungimento della quota di 260.000 tonnellate di macerie raccolte e che per le macerie conferite agli impianti di prima destinazione delle macerie a partire dal 18 gennaio 2013 sono riprese le attività di stoccaggio temporaneo;

Valutate:

- la necessità di liberare le aree di stoccaggio temporaneo al fine di garantire la normale operatività degli impianti di prima destinazione del rifiuto individuate nell’allegato 1 alla circolare 2/2012;

- la disponibilità volumetrica ad utilizzare il materiale derivante dalle macerie attualmente stoccato all’interno degli impianti di prima destinazione quale materiale utile per la copertura finale dei siti anche in relazione all’adeguamento delle autorizzazioni per le coperture di discarica effettuate o in via di effettuazione da parte delle Province competenti permette attualmente l’utilizzo di almeno 460.000 t di macerie;

- l’opportunità di minimizzare la movimentazione del materiale, di ottimizzare i costi e di conseguire un vantaggio ambientale evitando di utilizzare materiale naturale di maggior pregio ambientale per le attività di copertura diurna, copertura di cella e per quelle legate alla gestione della viabilità interna delle discariche;

Ritenuto opportuno:

- confermare quali destinazioni finali per ulteriori 200.000 tonnellate oltre alle 260.000 disciplinate dall’ordinanza 79/2012 e attualmente stoccate negli impianti di prima destinazione, il recupero per copertura delle discariche quali la copertura diurna, copertura di cella e la gestione della viabilità interna delle discariche, a smaltimento in via residuale e a recupero attraverso vendita del materiale derivante dalle operazioni di selezione delle macerie ad impianti di recupero;

- confermare pertanto i costi di gestione delle macerie disposti dall’allegato 1 all’ordinanza 79 del 21 novembre 2012 per le destinazioni succitate;

- comunicare ai gestori degli impianti, sulla base del monitoraggio dei flussi, con un preavviso di 7 giorni lavorativi, il raggiungimento della quota complessiva di 460.00 tonnellate di macerie raccolte, momento dal quale deve essere ripreso lo stoccaggio temporaneo delle macerie;

Preso atto che:

- la Prefettura della Provincia di Modena in data 28 dicembre 2012 con provvedimento n. 22841/2012/Area1/Antimafia ha comunicato al gestore Aimag s.p.a. (Prot. n.2 del 2 gennaio 2013) il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi delle imprese di fornitori di beni e servizi ai sensi dell’art. 5bis del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 della ditta F.lli Baraldi s.p.a.;

- la Prefettura della Provincia di Modena in data 14 dicembre 2012 con provvedimento n. 1256/Area1/Antimafia/White list comunicato al gestore Aimag s.p.a. (Prot. n. 274 del 11 gennaio 2013) il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi delle imprese di fornitori di beni e servizi denominata white list ai sensi dell’art. 5bis del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, della ditta Ge.Co. s.r.l.;

- Aimag s.p.a. all’atto della ricezione del diniego d’iscrizione alla white list per le imprese summenzionate ha provveduto alla sospensione delle prestazioni inerenti le attività di raccolta e trasporto delle macerie;

- in data 20 marzo 2013 è stato emesso da parte della Prefettura di Modena il provvedimento n. 8602/2013/Area1/Antimafia di sospensione di efficacia del succitato atto a seguito del quale la ditta Ge.Co. s.r.l. è stata reinserita nell’elenco delle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione alla white list registrata agli atti di Aimag s.p.a. in data 26 marzo 2013 con prot. n. 2672;

- i fornitori Ge.Co. s.r.l. e F.lli Baraldi s.p.a. erano in graduatoria per le attività previste nella gara espletata da Aimag s.p.a. relativa alle attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione delle macerie e il suddetto gestore non ha potuto usufruirne a causa del diniego d’iscrizione alla white list per le ditte summenzionate;

Considerato inoltre che:

- i costi medi di gestione delle macerie per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione distinti per singolo gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono stati disciplinati dall’allegato 1 dell’ordinanza 79/2012;

- tali costi sono stati definiti per singola area di gestione in coerenza con gli esiti delle gare espletate per l’affidamento del servizio di caricamento e trasporto delle macerie al fine di tenere conto delle specificità territoriali;

Ritenuto pertanto opportuno ridefinire il costo medio di Aimag per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione escludendo le aziende summenzionate dai conteggi utilizzati nell’ordinanza 79/2012 e utilizzando gli importi del subfornitore successivo per ogni lotto;

Attestato che:

- nel territorio gestito da Aimag s.p.a. il costo relativo alle attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione delle macerie ricalcolato con i criteri suddetti è pari a 10,92 €/t (IVA al 10% inclusa) nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2013 e l’11 gennaio in cui Aimag s.p.a. non ha usufruito delle prestazioni fornite dal fornitore F.lli Baraldi s.p.a. per effetto del rigetto della domanda di iscrizione alla white list;

- nel territorio gestito da Aimag s.p.a. il costo relativo alle attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione delle macerie ricalcolato con i criteri suddetti è pari a 11,12 €/t (IVA al 10% inclusa) per il periodo compreso tra il 12 gennaio 2013 e il 26 marzo 2013, periodo in cui Aimag s.p.a. non ha usufruito delle prestazioni di ambedue i fornitori F.lli Baraldi s.p.a. e Ge.Co. s.r.l.per effetto del rigetto della domanda di iscrizione alla white list;

- nel territorio gestito da Aimag s.p.a. il costo relativo alle attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione delle macerie ricalcolato con i criteri suddetti è pari a 10,92 €/t (IVA al 10% inclusa) a partire dal 27 marzo 2013 periodo in cui Aimag s.p.a. non ha usufruito delle prestazioni fornite dal solo fornitore F.lli Baraldi s.p.a. a seguito del reinserimento della ditta Ge.Co. s.r.l. nell’elenco delle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione alla white list;

Ritenuto inoltre necessario stabilire un termine per le attività di rimozione delle macerie al fine di ripristinare alla funzione primaria di gestione dei rifiuti urbani l’uso degli impianti individuati dall’allegato 1 alla circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 quali aree di prima destinazione delle macerie;

Ritenuto opportuno:

- stabilire tale data di termine sulla base del monitoraggio settimanale effettuato dalla Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa con i gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo ai cantieri segnalati dai sindaci del cratere;

- individuare, sulla base del suddetto monitoraggio, quale termine ultimo per l’invio delle ordinanze per la rimozione delle macerie da parte dei sindaci ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la data del 31 dicembre 2013;

- di non applicare tale termine unicamente alle situazioni di rimozione delle macerie rimanenti nei cantieri ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 una volta avvenute le necessarie operazioni di bonifica, in considerazione dei quantitativi contenuti di macerie in termini assoluti e dall’esigenza di garantire tempi adeguati per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di bonifica.

Evidenziato che il presente provvedimento ha effetto nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio nell’Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 così come convertito dalla legge 122/2012 integrato dall’art. 67-septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134;

Visto l’art. 27 comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

  1. l’individuazione, quali possibili destinazioni finali di 460.000 tonnellate di macerie derivanti dal terremoto, del recupero a copertura delle discariche, dello smaltimento in via residuale e del recupero attraverso vendita del materiale derivante dalle operazioni di selezione ad impianti di recupero;
  2. l’individuazione della data del 31 dicembre 2013 quale termine ultimo per l’invio delle ordinanze per la rimozione delle macerie da parte dei sindaci del cratere ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
  3. di non applicare il termine di cui al punto 2 alle situazioni di rimozione delle macerie rimaste nei cantieri ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 una volta avvenute le necessarie operazioni di bonifica;
  4. l’applicazione del costo medio per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione per il gestore Aimag s.p.a. pari a 11,12 €/t (IVA al 10% inclusa) per il periodo compreso tra il 12 gennaio 2013 e il 26 marzo 2013, periodo in cui Aimag s.p.a. non ha potuto usufruire delle prestazioni dei due fornitori F.lli Baraldi s.p.a. e Ge.Co. s.r.l. per effetto del rigetto della domanda di iscrizione alla white list;
  5. l’applicazione del costo medio per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione per il gestore Aimag s.p.a. 10,92 €/t (IVA al 10% inclusa) nel periodo compreso tra il 3 gennaio e l’11 gennaio 2013 e a partire dal 27 marzo 2013 periodi nei quali Aimag s.p.a. non può usufruire delle prestazioni del solo fornitore F.lli Baraldi s.p.a.;
  6. l’invio della presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 20/1994;

 La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 12 luglio 2013

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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