n.300 del 12.10.2022 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Polyedra S.p.A. - Domanda 7/7/2022 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso antincendio, dalle falde sotterranee in comune di Sissa Trecasali (PR), loc. San Quirico. Concessione di derivazione. Proc. PR22A0028. SINADOC 24862
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire all’ azienda POLYEDRA S.P.A., Indirizzo Sede legale ASSAGO (MI), STRADA 3 PALAZZO B5 SNC, CAP 20057, Domicilio digitale/PEC polyedra@legalmail.it, Numero REA MI – 1270565, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese08978560152, Partita IVA 13093520156, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0028, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 36;
– ubicazione del prelievo: Comune di Sissa Trecasali (PR) località San Quirico, su terreno di proprietà di AXA Real Estate Investment Managers Italia S.r.l., censito al fg. n. 12, mapp. n. 79; coordinate UTM RER x 599635, y: 974301;
– destinazione della risorsa ad uso antincendio;
– portata massima di esercizio pari a l/s 30;
– volume d’acqua complessivamente prelevato non quantificabile in considerazione delle condizioni di utilizzo;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; (omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-4618 del 13/9/2022 (omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)