n.267 del 21.10.2015 (Parte Prima)

NOTE

NOTE

Note all’art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale del 7 aprile 2000, n. 27 che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, ora modificato, era il seguente:

«Art. 17 - Modalità di ricovero

(omissis)

5. Nel caso di cessione dell'animale va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.».

2) il testo del comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n.27 del 2000, che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 26 - Contributi

(omissis)

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo della lettera e) del comma 1 dell’articolo 8, della legge regionale 1 agosto 2002, n.17 che concerne, Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Interventi finanziabili

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:

(omissis)

e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche:

- impianti di arroccamento;

- impianti a fune, similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione neve; a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.».

Nota all’art. 10

Comma1

1) il testo del comma 10 dell’articolo 32 bis della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 che concerne Norme per la promozione e il sostegno dell’economia solidale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 32 bis – Agenzia regionale per il lavoro

(omissis)

10. Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di nomina di un dipendente regionale o dell'Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, legge regionale n. 43 del 2001, fino al termine dell'incarico stesso.».

Note all’art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 30 luglio 2015, n.13, che concerne Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, ora modificato, era il seguente:

«Art. 33 – Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna

1In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell'Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall' articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo.».

2) il testo del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n.13 del 2015, che concerne Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 – Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO

1. La Regione Emilia-Romagna conferma il distacco del personale regionale ad AIPO, attivato ai sensi dell' articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2009, che continua fino alla data del trasferimento da attuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 66, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

3) il testo del comma 14 dell’articolo 67 della legge regionale n.13 del 2015 che concerne Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, ora sostituito, era il seguente:

«Art.67 – Disposizioni generali in materia di personale

(omissis)

14. Dalla data del trasferimento cessano di applicarsi, al personale trasferito, le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).».

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina