n.116 del 15.04.2020 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale con variazioni di Casa di cura "Picola Figlie Hospital S.r.l." di Parma

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 2212/2019 “L.R. 6 novembre 2019, n. 22 "nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008". prime disposizioni attuative”

Viste le proprie determinazioni n. 15372 del 30/12/2010 n.1769 del 21/2/2011, e n. 15706 del 11/12/2012 con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale alla Casa di Cura “Piccole Figlie Hospital S.r.l”., sita in via Po n.1, Parma;

Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Viste:

- la richiesta pervenuta a questa amministrazione protocollata con PG/2018/66718 e PG/2018/66744 del 31/1/2018, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con la quale il Legale rappresentante di “Piccole Figlie Hospital S.r.l.”, con sede legale in via Po n.1, Parma chiede il rinnovo dell’accreditamento della struttura;

- la comunicazione di variazione della denominazione pervenuta a questa amministrazione e protocollata con PG/2019/0443957 del 9/5/2019

- le successive domande di ampliamento dell’accreditamento pervenute a questa amministrazione, protocollate con PG/2019/0705453 del 16/9/2019 e PG/2020/0051792 del 23/1/2020;

- la comunicazione di variazione del Legale rappresentante protocollata con PG/2020/0197514 del 5/3/2020;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con i provvedimenti dei Comuni competenti dettagliati nelle richieste medesime, e all’elencazione in essa contenuta si fa richiamo;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto, delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, con esame della documentazione, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura trasmessa dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare NP/2020/5024 del 27/1/2020 e successiva integrazione NP/2020/15625 del 10/3/2020 conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo dell'accreditamento con ampliamento della struttura sanitaria di cui si tratta per le attività richieste;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche già effettuate, al rinnovo dell’accreditamento con variazioni di “Piccole Figlie Hospital S.r.l.”;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Coordinatore regionale autorizzazione e accreditamento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell’accreditamento con variazioni a “Piccole Figlie Hospital S.r.l.”, con sede legale in via Po,1, Parma per:

a) ATTIVITà DI RICOVERO

indirizzo: via Po n.1 - 43125 Parma Codice HSP 11 080207

Complessivi 100 Posti letto di cui:

94 di degenza ordinaria e 6 in regime diurno (day hospital e day surgery)

- 85 per acuti

- 15 di lungodegenza

per le seguenti discipline

Codice disciplina

 

Denominazione dell’Unità Operativa / articolazione

02

Day Hospital

09

Chirurgia generale

26

Medicina Generale

36

Ortopedia e Traumatologia

60

Lungodegenti

98

Day Surgery

b) ATTIVITà DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

indirizzo: via Po n.1 - 43125 Parma

per le seguenti discipline:

cod.

Denominazione disciplina

01

ALLERGOLOGIA

08

CARDIOLOGIA

09

CHIRURGIA GENERALE

10

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

14

CHIRURGIA VASCOLARE

19

MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE

21

GERIATRIA

26

MEDICINA GENERALE

32

NEUROLOGIA

34

OCULISTICA

36

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

38

OTORINOLARINGOIATRIA

43

UROLOGIA

52

DERMATOLOGIA

56

RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

58

GASTROENTEROLOGIA

64

ONCOLOGIA

71

REUMATOLOGIA

82

ANESTESIA

c) Punto prelievi

d) Attività di diagnostica per immagini:

- Radiologia convenzionale Polisettoriale

- Tomografia Assiale Computerizzata

- Risonanza Magnetica

- Ecografia

e) Presidio di riabilitazione

f) Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;

3. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 3 della l.r. n. 22/2019, l’Organismo Tecnicamente accreditante effettuerà, nel periodo di validità dell’accreditamento, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, anche mediante sopralluoghi presso la struttura interessata;

4. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata;

8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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