n.97 del 18.04.2018 periodico (Parte Seconda)
Modalità di definizione del Piano di attività biennale di cui al comma 1, articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 concernente norme per la tutela dei consumatori e degli utenti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della Legge regionale 7 dicembre 1992, n.45” e in particolare l'art. 11 ove si prevede:
- al comma 1 che l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’art. 4 della legge medesima, approva il Piano di attività biennale, aggiornabile annualmente, nel quale sono definite le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento;
- al comma 2 che le modalità di definizione del Piano di attività biennale sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare;
Ritenuto necessario procedere con il presente atto, ai sensi di quanto previsto al suddetto comma 2, all’individuazione delle modalità di definizione del Piano di attività biennale, in ordine:
- alle risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori,
- alle priorità di intervento,
- ai criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare;
Sentite le Associazioni dei consumatori e utenti iscritte al Registro regionale;
Acquisito agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport in data 19 marzo 2018, il parere favorevole della Commissione assembleare II “Politiche economiche”, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 4/2017;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 riguardante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamento 2018-2020”;
- la determinazione dirigenziale n.2373 del 22 febbraio 2018 recante “Conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafici per la stazione appaltante”;
- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore al Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le motivazioni e le precisazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:
1) approvare, ai sensi di quanto previsto al comma 2, art. 11 della legge regionale n. 4/2017, le modalità di definizione del Piano di attività biennale di cui al comma 1 del medesimo art. 11, riportate nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
3) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.
Allegato A
Modalità di definizione del piano di attività biennale di cui al comma 1, articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 Concernente norme per la tutela dei consumatori e degli utenti
Premessa
La legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)” riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi, sostiene e promuove la più ampia tutela dei loro diritti e interessi di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti, sostenendo e valorizzando a tal fine, le associazioni operanti sul territorio regionale. In particolare persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 5.
Per il perseguimento di tali obiettivi, la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, l'azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali e lo sviluppo di possibili azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.
La suddetta legge regionale prevede all'articolo 11, comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, approva il Piano di attività biennale, aggiornabile annualmente, nel quale sono definiti le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento, prevedendo, inoltre, al comma 2 del medesimo articolo che le modalità di definizione del suddetto piano di attività biennale, siano approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
Modalità di definizione delle priorità d'intervento
Gli ambiti prioritari d'intervento sono definiti sulla base degli obiettivi derivanti da documenti programmatici della Regione nonché dal costante confronto, anche nell'ambito dell'attività del Comitato di cui all'articolo 4 della legge regionale, con le associazioni dei consumatori e degli utenti, che per la loro rete di sportelli presente sul territorio e per la loro funzione di osservatori del rispetto delle regole nei rapporti tra operatori economici e i consumatori-utenti di beni e servizi, sono in grado di cogliere e farsi interpreti delle esigenze e dei bisogni attuali dei cittadini e svolgere un'azione in una logica di sussidiarietà orizzontale e di affiancamento alle istituzioni e agli altri soggetti economici e sociali nel sistema della tutela dei consumatori e degli utenti.
In coerenza con gli obiettivi e le finalità della legge regionale, gli interventi rientranti nel Piano di attività da realizzarsi nel biennio di riferimento, possono consistere in:
- attività e iniziative dirette della Regione realizzate in adempimento alle norme vigenti per l'acquisizione di servizi da soggetti terzi o in collaborazione, nell'ambito di protocolli d’intesa o convenzioni, con le associazioni dei consumatori e altri soggetti pubblici o privati;
- progetti e programmi di attività proposti dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale, nell'ambito delle priorità di intervento individuate nel Piano di attività biennale e realizzati dalle medesime a seguito del riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 12 della legge regionale anche con il coinvolgimento di altri partner in grado di assicurare idonee capacità professionali e organizzative, risorse strumentali e finanziarie in modo da sviluppare sinergie in termini di progettualità, partenariato, territorialità e ottimizzazione delle risorse a disposizione.
I criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare
La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di promuovere l'attuazione di iniziative tese all'informazione, all'educazione e all’assistenza del consumatore e dell'utente e al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori e utenti, incentiva la realizzazione di progetti e programmi di attività che configurino caratteristiche di particolare significatività, validità e originalità ed orientati all'aggregazione tra più associazioni iscritte al registro regionale e al partenariato con altri soggetti terzi, non rientranti nella categoria delle attività economiche/imprese di produzione o distribuzione, che garantiscano addizionalità di servizi e/o risorse, competenze e professionalità specifiche. La definizione dei criteri per scelta dei progetti e programmi proposti dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a seguito di specifico avviso pubblico, ai fini della loro valutazione (esplicitata in punteggi attribuiti), dovrà avvenire nel Piano di attività biennale, sulla base dei seguenti elementi:
- completezza e rispondenza del progetto agli ambiti di intervento individuati;
- qualità e significatività dell'intervento, in termini di impatto e di potenziale efficacia per i consumatori ed utenti;
- aggregazione tra associazioni dei consumatori ed utenti;
- conferimento di risorse proprie;
- partnership con soggetti terzi, non rientranti nella categoria delle attività economiche/imprese di produzione o distribuzione, che garantiscano addizionalità di servizi e/o risorse strumentali e/o finanziarie.
Al fine di incentivare progetti efficaci, incisivi e di qualità, potranno essere considerati idonei e quindi ammissibili solo quelli che superano un punteggio minimo.
In considerazione del carattere settoriale e trasversale delle diverse tematiche consumeristiche, la valutazione dei progetti è demandata ad apposito gruppo di lavoro interdirezionale, da costituirsi con atto del Direttore generale della Struttura regionale competente per materia con i componenti designati da ciascun Direttore generale.
Risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori
Le risorse da destinare alle attività e iniziative finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori ed utenti da inserire nel Piano di attività biennale, sono definite nell'ambito della capienza degli specifici stanziamenti sui capitoli di bilancio regionale, con riferimento a ciascun esercizio del biennio del Piano medesimo.
A tal fine è opportuno che l'aggiornamento annuale del Piano di attività avvenga entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale.