SUPPLEMENTO SPECIALE N.19 DEL 30.10.2020

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Valutazioni preliminari

TITOLO II - Modalità e svolgimento delle procedure di assegnazione 

Art. 4 Assegnazione delle concessioni

Art. 5 Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica

Art. 6 Relazione di fine concessione

Art. 7 Modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione

Art. 8 Criteri di valutazione e aggiudicazione

Art. 9 Valutazione delle proposte progettuali

Art. 10 Durata della concessione

Art. 11 Clausole sociali

TITOLO III - Requisiti, obblighi e miglioramenti

Art. 12 Requisiti di ammissione

Art. 13 Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici

Art. 14 Obblighi e limitazioni gestionali

Art. 15 Miglioramenti energetici

Art. 16 Miglioramento e risanamento ambientale

Art. 17 Misure di compensazione ambientale e territoriale

Art. 18 Disposizioni regolamentari attuative

TITOLO IV - Disciplina delle opere di cui all’articolo 25 del r.d. 1775/1933

Art. 19 Opere bagnate

Art. 20 Opere asciutte

TITOLO V – Clausola valutativa e derivazioni interregionali

Art. 21 Clausola valutativa

Art. 22 Concessioni di derivazioni interregionali

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 23 Norme finali

Art. 24 Norma finanziaria

Art. 25 Disposizioni transitorie per la prosecuzione delle concessioni scadute

TITOLO I Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico hanno ad oggetto la facoltà o l'obbligo di derivare, regolare, invasare e utilizzare acque pubbliche, congiuntamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili in coerenza, tra l'altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3MW.

Art. 3

Valutazioni preliminari

1. La Regione prima di procedere all’indizione della procedura ad evidenza pubblica, valuta l’eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico anche ai fini delle successive valutazioni ambientali anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella relazione tecnico-descrittiva di fine concessione.

2. La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale ed è effettuata in funzione:

a) del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE, nel rispetto delle previsioni del Piano di Tutela delle Acque;

b) delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile e agricolo.

3. La valutazione di cui al comma 1 tiene conto delle conoscenze in merito alle condizioni di sicurezza delle opere e dei luoghi nonché delle ulteriori valutazioni in ordine a differenti utilizzi che comportino maggiori benefici complessivi, rispetto all’uso idroelettrico delle acque, di carattere ambientale e socio-economico.

TITOLO IIModalità e svolgimento delle procedure di assegnazione

Art. 4

Assegnazione delle concessioni

1. Alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio.

2. Le opere di cui al comma 1 appartengono al patrimonio della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs.79/1999 e non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che la Regione accerti un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico o il venir meno della funzionalità tecnica delle opere per la prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico

3. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, ove non sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, le concessioni sono assegnate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

4. Per l'assegnazione delle concessioni, fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dal bando di assegnazione, la Giunta regionale è autorizzata a costituire società a capitale misto pubblico privato, alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

5. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. La scelta della modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso energetico, tra le tipologie di cui al comma 3, è stabilita caso per caso con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche delle concessioni da mettere a gara, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socioeconomici e finanziari.

Art. 5

Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica

1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, previa verifica della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque ai sensi dell’articolo 3, la Regione avvia le procedure necessarie per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione.

2. Per le concessioni di cui al comma 1, nei cinque anni prima della scadenza e fino alla conclusione della procedura per l’assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere una variante.

Art. 6

Relazione di fine concessione

1. Al fine dell’avvio delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 5, la Regione richiede al concessionario di presentare entro un congruo termine una relazione di fine concessione redatta in forma di perizia giurata che descrive la consistenza dei beni, opere ed impianti nonché i rapporti giuridici connessi alla concessione.

2. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento previo parere della competente commissione i contenuti della relazione di cui al comma 1 e le modalità per la sua redazione e trasmissione.

3. In caso di mancata presentazione della relazione o di incompletezza, erroneità e inadeguatezza dei dati contenuti della stessa, la Regione assegna al concessionario un termine perentorio per la presentazione della relazione o per la trasmissione dei dati e delle informazioni mancanti.

4. In caso di mancata trasmissione della relazione di fine concessione nonché di inadempimento alla richiesta di integrazioni entro il termine di cui al comma 3, la Regione provvede direttamente ad acquisire le informazioni e i dati necessari disponendo, se del caso, l’effettuazione di sopralluoghi o incaricando un professionista per lo svolgimento di tali operazioni, con costi a carico del concessionario uscente.

5. La mancata trasmissione della relazione di fine concessione nonché delle integrazioni richieste nel termine assegnato ai sensi del comma 3 costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara.

6. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3 e fino alla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto a corrispondere un importo aggiuntivo su base annuale pari al triplo del canone di concessione, rapportato ai giorni di ritardo.

Art. 7

Modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione

1. La Giunta regionale, disciplina con proprio regolamento le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui all’articolo 5, nonché i contenuti minimi del bando di gara, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Il bando di gara può avere ad oggetto più concessioni insistenti sul medesimo bacino idrografico in casi, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 1, in cui la gestione unitaria risulti per l’amministrazione concedente opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela ambientale, della valorizzazione territoriale e dell’efficienza amministrativa. In tal caso, la procedura di aggiudicazione è avviata cinque anni prima della prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore. 

3. Il bando di gara è pubblicato, a cura dell’Amministrazione competente, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 8

Criteri di valutazione e aggiudicazione

1. La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità dell’art.1 comma 2 e sulla base dei seguenti criteri minimi:

a) l’offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi energetici di cui all’art.15;

b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi ambientali di cui all’art.16; 

c) modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;

d) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l’utilizzo delle opere;

e) misure di compensazione territoriale e ambientale, di cui all’art.17;

f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell’uso della risorsa idrica.

Art. 9

Valutazione delle proposte progettuali 

1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate in esito alle procedure di assegnazione avviene nell'ambito di un procedimento unico, che tiene luogo delle procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente.

Art. 10

Durata della concessione

1. La concessione è rilasciata per una durata compresa tra 20 e 40 anni, incrementabile per un massimo di 10 anni in relazione alla complessità degli interventi necessari e all’importo dell’investimento.

2. La durata della concessione è determinata dall’amministrazione concedente e specificata nel bando di gara, in rapporto all’entità degli investimenti ritenuti necessari, nonché agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale di cui all’articolo 16.

Art. 11

Clausole sociali

1. Nel rispetto dei principi dell’Unione europea i bandi di gara prevedono specifiche clausole sociali volte alla promozione della stabilità dei livelli occupazionali.

TITOLO III Requisiti, obblighi e miglioramenti

Art. 12

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

a) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016;

b) che non siano stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza da una concessione per uso idroelettrico;

c) che siano in possesso di capacità organizzative, finanziarie e tecniche adeguate all’oggetto della concessione, come definite ai sensi dell’articolo 13.

Art. 13 

Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici

1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di cui all’articolo 5 è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3MW;

b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all’articolo 25, comma 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l’utilizzo.

2. Fermi restando i requisiti minimi di cui al comma 1, il bando di gara, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 83 del d.lgs. 50/2016, stabilisce i requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneità professionale specifici richiesti per la partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.

3. I requisiti di cui comma 1 sono commisurati all’oggetto e alle caratteristiche della concessione e al livello di complessità degli interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità e sono finalizzati ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi in condizioni di sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla derivazione.

Art. 14

Obblighi e limitazioni gestionali

1. Il bando per l’assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può prevedere specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;

b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

Art. 15

Miglioramenti energetici

1. La Giunta regionale con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili ed agli indirizzi assunti dal Piano energetico regionale (PER), definisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del D.lgs. 79/1999.

2. Il bando di gara definisce gli obiettivi minimi da conseguirsi mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell’esercizio degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;

b) incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto;

c) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.

Art. 16

Miglioramento e risanamento ambientale

1. Il bando di gara definisce gli obiettivi minimi da conseguirsi mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) il mantenimento della continuità fluviale;

b) le modalità di rilascio delle portate negli alvei sottesi in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;

c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d’acqua a monte e a valle;

d) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento;

e) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità.

Art. 17

Misure di compensazione ambientale e territoriale

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs.79/1999, non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono identificate nei bandi di gara con particolare attenzione:

a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;

b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;

c) al risparmio e all'efficienza energetica;

d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata.

Articolo 18 

Disposizioni regolamentari attuative

1. La Giunta regionale emana uno o più regolamenti previo parere della competente commissione in attuazione della presente legge entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

a) i contenuti della relazione di cui all’articolo 6, comma 1 e le modalità per la sua redazione e trasmissione;

b) le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui all’articolo 5 nonché i contenuti minimi del bando di gara, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7, comma 1 e delle disposizioni di cui al Titolo III;

c) i casi di gestione unitaria di cui all’articolo 7 comma 2;

d) i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, di cui all’articolo 8;

e) le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 9, comma 1;

f) i criteri per la determinazione nel bando di gara del canone minimo dovuto dall’assegnatario per l’utilizzo delle opere bagnate di cui all’articolo 19;

g) i criteri per la determinazione nel bando di gara del prezzo dovuto dall’assegnatario, per l’utilizzo delle opere asciutte di cui all’articolo 20;

h) le modalità e procedure di trasferimento di titolarità della concessione ed i contenuti della richiesta di nulla osta di cui all’articolo 23 comma 1 e 2.

3. La Giunta regionale provvede entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge all’aggiornamento dei parametri per la determinazione del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche costituto da componente fissa e variabile, del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di nuova assegnazione, nonché delle relative modalità di corresponsione e aggiornamento, fermo restando il riconoscimento dei canoni e dei sovracanoni ai Comuni del bacino imbrifero montano di competenza, non inferiore a quanto attualmente riconosciuto.

TITOLO IVDisciplina delle opere di cui all’articolo 25 del R.D. 1775/1933

Art. 19

Opere bagnate

1. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all’art. 25, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano in proprietà alla Regione, senza compenso, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il concessionario consegna alla Regione le opere in stato di regolare funzionamento e adeguata manutenzione.

2. Le opere di cui al comma 1 non possono essere alienate a terzi, né sottratte alla loro destinazione, salvo che, a seguito della valutazione di cui all’articolo 3, sia ritenuto sussistente un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico.

3. In caso di esecuzione da parte del concessionario uscente, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo comma, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall’autorità concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui alla presente legge, il concessionario subentrante corrisponde al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato.

4. Il bando di gara stabilisce il canone minimo dovuto annualmente dal concessionario per l’utilizzo delle opere di cui al comma 1 e le modalità per il suo aggiornamento, in base ai criteri definiti con regolamento della Giunta regionale.

Art. 20

Opere asciutte

1. Il bando di gara stabilisce il prezzo dovuto dall’assegnatario, all’atto del subentro, per l’utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma del r.d. 1775/1933 in base ai criteri stabiliti con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. I beni di cui all’articolo 25, comma 2 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 possono essere acquisiti in proprietà dalla Regione ad un prezzo da quantificarsi al netto degli ammortamenti, calcolato al momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito ricavabile.

TITOLO V Clausola valutativa e derivazioni interregionali 

Art. 21

Clausola valutativa

1. Ogni due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia all’ Assemblea regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge indicando, in particolare:

a) l'entità di energia fornita gratuitamente o della sua monetizzazione;

b) i soggetti beneficiari della fornitura gratuita di energia elettrica o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione;

c) eventuali attività di rilievo, attuate con le risorse economiche derivanti dai proventi della monetizzazione della energia da fornire gratuitamente;

d) eventuali problematiche e criticità insorte durante l'attuazione della presente legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

2. La commissione assembleare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire all’ Assemblea regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.

Art. 22

Concessioni di derivazioni interregionali

1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d’intesa di cui all’art. 89 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

TITOLO VIDisposizioni finali e transitorie

Art. 23

Norme finali

1. Le concessioni assegnate ai sensi della presente legge non possono essere trasferite a soggetti che sono privi delle capacità finanziarie, tecniche, organizzative e di idoneità professionale stabilite nel bando di gara. Il trasferimento della concessione, nei casi consentiti, è comunque subordinato alla preventiva acquisizione del nulla osta della struttura regionale competente secondo le modalità e procedure definite con regolamento approvato dalla Giunta regionale.

2. La richiesta di nulla osta è corredata dalla indicazione dei motivi che determinano la cessione, del corrispettivo pattuito, delle condizioni e dei patti, ivi compresi quelli parasociali, che accompagnano la cessione. La titolarità della concessione al cessionario è riconosciuta solo a seguito della trasmissione dell’atto traslativo regolarmente registrato da parte del cessionario
medesimo.

3. Qualora il soggetto assegnatario sia una società commerciale, ogni trasformazione o modifica societaria, unitamente ai patti parasociali, sono comunicati entro trenta giorni alla Regione.

4. Il trasferimento della titolarità delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche non ancora scadute è subordinato:

a) all’acquisizione del preventivo assenso della struttura regionale competente, secondo le modalità e procedure per la voltura delle concessioni di derivazioni idroelettriche;

b) al possesso da parte del soggetto subentrante dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 12, comma 1 lettera b) nonché di capacità finanziarie, tecniche, organizzative e di idoneità professionale adeguate all’esercizio della concessione, in ogni caso, non inferiori a quelle richieste al concessionario che trasferisce la titolarità.

Art. 24 

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

Art. 25 

Disposizioni transitorie per la prosecuzione delle concessioni scadute

1. I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2023 o in attesa di riassegnazione proseguono, per conto della Regione l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1 sono avviate entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. A tale fine i titolari delle concessioni trasmettono alla Regione la relazione di fine concessione di cui all’articolo 6 con le modalità ed i tempi ivi previsti. Decorso inutilmente il termine assegnato per la trasmissione della relazione di fine concessione, si applica quanto disposto dall’articolo 6, commi 3 e seguenti.

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