n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Criteri per la concessione ai datori di lavoro degli incentivi per le assunzioni dovuti ai sensi dell'art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Modifiche alla propria deliberazione n. 1152 del 30 luglio 2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, che favorisce l’esercizio del diritto al lavoro dei disabili promuovendo l’adozione di misure ed incentivi rispondenti alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone disabili, anche sui luoghi di lavoro;

Visto il Regolamento CE n. 651/2014 relativo alle categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Regolamento generale di Esenzione (G.U. serie L 187 del 26/06/2014) e in particolare la sezione 6) "Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiate dei lavoratori con disabilità),. artt. dal 32 al 35;

Viste le proprie deliberazioni:

  • 30 giugno 2014 n. 958 "Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro";
  • 23 aprile 2015, n. 412 "A pprovazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 651/2014";
  • 30 luglio 2012 n. 1152/2012 "Revisione degli "Indirizzi 2011-2013 per l'utilizzo del fondo regionale per le persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005, n. 17, art. 19, e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle province" di cui alla propria deliberazione 4/07/2011, n. 965" e s.m.;

Vista la determinazione n. 15932 del 05/11/2014 con la quale si è provveduto ad assegnare e liquidare alle Province l'annualità 2013 del Fondo regionale disabili;

Considerato che, con propria deliberazione n. 1379 del 20 settembre 2010 " Criteri per la concessione degli incentivi alle assunzioni ai datori di lavoro previsti dall'articolo 13 L. 12 marzo1999 n. 68", si era provveduto a definire i criteri suddetti sulla base dell'allora vigente regolamento CE n. 800/2008 e della deliberazione n. 1916 del 23 novembre 2010;

Ravvisata ora la necessità di provvedere alla revisione della deliberazione n. 1379/2010 alla luce del citato regolamento CE n. 651/2014 e della sopra richiamata deliberazione n. 412/2015;

Richiamato inoltre in particolare l'art. 4, lett. b) della citata deliberazione n. 1152/2012 che testualmente prevede:

“b) Incentivi per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato di persona con disabilità di cui all'art. 1 della Legge 68/99, con riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50%, da parte di datori di lavoro non beneficiari di altre agevolazioni relative a tali assunzioni o da parte di datori di lavoro non soggetti all’obbligo”;

Ravvisata ora la necessità di modificare la lettera b) sopra citata nel modo indicato di seguito, al fine di allineare tale previsione con quanto già disposto dall'art. 10 della citata deliberazione n. 412/2015:

“b) Incentivi per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato di persona con disabilità di cui all'art. 1 della legge 68/99, con riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50%, da parte di datori di lavoro non beneficiari di altre agevolazioni relative ad assunzioni ai sensi della citata Legge 68/99 o da parte di datori di lavoro non soggetti all’obbligo. In ogni caso il contributo concesso, sommato a eventuali sgravi derivanti da particolari tipologie di contratto, non potrà superare l'importo del 75% del costo salariale lordo”;

Considerati gli obiettivi strategici della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 novembre 2010 «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» - COM(2010) 636 def.

Vista la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l’art. 13 "Incentivi alle assunzioni" della sopra citata Legge n. 68/99, che prevede:

  • al comma 1, che le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all’assunzione di lavoratori disabili, a valere sulle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate;
  • al comma 3, di estendere gli incentivi di cui al comma 1 anche ai datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli obblighi della citata Legge, procedano all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili;
  • al comma 4, l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili", con apposita dotazione finanziaria annuale;
  • al comma 8, che le Regioni e le Province autonome disciplinino, nel rispetto delle disposizioni introdotte con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al precedente comma 1;

Preso atto del Decreto interministeriale 27 ottobre 2011 “Modifica ed abrog azione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.”;

Considerato che il citato Decreto 27 ottobre 2011 stabilisce all'art. 2 che il riparto tra le Regioni del Fondo e' effettuato proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999, nell'anno antecedente al provvedimento di riparto, e che si possa quindi adottare lo stesso metodo quale criterio per la ripartizione fra le Province della quota del fondo nazionale disabili assegnata alla Regione;

Vista la Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 "N orme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza, e regolarità del lavoro" ed in particolare l'art. 17, comma 3, lettera c), che attribuisce alla Giunta regionale la definizione, tra gli altri, dei criteri per la concessione di agevolazioni ed incentivi ai datori di lavoro;

Richiamata inoltre la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare l'art. 1, comma 88;

Preso atto, altresì, che dal 1/1/2015 la Città metropolitana di Bologna è subentrata alla Provincia, ai sensi della sopracitata L. n. 56/2014;

Acquisiti, con procedura scritta conclusasi il 25 giugno 2015, i pareri, conservati agli atti del Servizio competente, di:

    • Associazioni regionali di rappresentanza delle persone con disabilità FAND e FISH;
    • del Comitato di Coordinamento Interistituzionale di cui alla LR 12/2003 e ssmm;
    • della Commissione Regionale Tripartita di cui alla L.R.12/2003 e ssmm.

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
  • le proprie deliberazioni nn. 1057/2006, 1663/2006, 2416/2008, 2060/2010;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

A. di approvare i “CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI AI DATORI DI LAVORO PREVISTI DALL’ART. 13 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68” contenuti nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

B. di modificare la lett. b) dell'art. 4 della citata D.G.R. n. 1152/2012 "Revisione degli "Indirizzi 2011-2013 per l'utilizzo del fondo regionale per le persone con disabilità, l.r. 1 agosto 2005, n. 17, art. 19, e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle province" di cui alla propria deliberazione 04/07/2011, n. 965" e s.m., nel seguente modo:

“b) Incentivi per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato di persona con disabilità di cui all'art. 1 della legge 68/99, con riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50%, da parte di datori di lavoro non beneficiari di altre agevolazioni relative ad assunzioni ai sensi della citata Legge 68/99 o da parte di datori di lavoro non soggetti all’obbligo. In ogni caso il contributo concesso, sommato a eventuali sgravi derivanti da particolari tipologie di contratto, non potrà superare l'importo del 75% del costo salariale lordo”;

C. di confermare in ogni altra sua parte la propria deliberazione n. 1152/2012;

D. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

Criteri per la concessione ai datori di lavoro degli incentivi per le assunzioni dovuti ai sensi dell'art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68

Art. 1 Oggetto e finalità

Con il presente atto la Regione:

  • affida alle Province e Città Metropolitana di Bologna (in seguito C.M. Bologna) la concessione ed erogazione dei contributi all’assunzione previsti dall’art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68/99, così come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera c) della Legge 24 dicembre 2007 n. 247;
  • determina i criteri e le modalità per il riparto tra le Province e C.M. Bologna delle disponibilità della quota regionale del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato “Fondo”;
  • determina le modalità di calcolo, di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 651/2014 e della deliberazione regionale n. 412/2015 avente ad oggetto "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 651/2014".

Art. 2 Criteri e modalità di ripartizione delle risorse

Il riparto delle risorse è effettuato annualmente dalla Regione Emilia-Romagna, entro il 15 giorni dalla data di ricevimento del decreto Ministeriale di assegnazione del Fondo, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate alle Province e C.M. Bologna dai datori di lavoro privati, utilizzando il sistema di punteggio individuato dal Decreto interministeriale su criteri e modalità di riparto del Fondo Nazionale Disabili.

A tal fine le Province e C.M. Bologna, utilizzando l’apposito format informatizzato messo a loro disposizione dalla Regione, per ciascuna richiesta di contributo – di cui agli articoli 12 bis comma 5 lettera b) e art. 13 comma 1 lett. a), b) e d) della Legge 68/1999 nonché art. 22 Legge Regionale 17/2005– ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli – assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo, presunto comunicato dal datore di lavoro, corrispondente ai primi dodici mesi di svolgimento del rapporto di lavoro della persona con disabilità assunta per:

  • punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi degli art. 11 e 13,comma 1, lett. a) e dell’art. 12 bis, comma 5 lettera b) della Legge 68/99, cosi come ai sensi art. 22 Legge Regionale 17/2005, inoltre per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dal grado di invalidità effettuate ai sensi degli articoli di legge sopra richiamati. Per questi ultimi saranno erogabili anche incentivi per i contratti a tempo determinato con le sole risorse del Fondo regionale Disabili;
  • punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato ai sensi degli art. 11 e 13, comma 1, lettera b).della Legge 68/1999.

Le Province e C.M. Bologna per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni del presente atto, relativa agli interventi di cui all’art. 13 lettera d), della Legge 68/99, assegnano un punteggio pari a:

  • punti 5.000 per interventi non superiori a 10.000 Euro;
  • punti10.000 per interventi superiori a 10.000 Euro.

Le Province e C.M. Bologna comunicano alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il punteggio raggiunto, precisando per ciascuna richiesta di incentivo gli elementi individuati all’art. 2 comma 4 del Decreto interministeriale 27 ottobre 2011.

La somma dei punteggi comunicati alla Regione é rapportata alle risorse del Fondo stanziate annualmente e determina il valore di ciascun punto che, moltiplicato per il punteggio complessivo comunicato da ciascuna Provincia e C.M. Bologna, determina l’importo finanziario spettante.

La Regione sulla base della metodologia indicata, con atto del Responsabile del Servizio Lavoro, ripartisce il fondo in favore delle Province e C.M. Bologna, provvedendo contestualmente all’impegno e alla liquidazione in loro favore.

Art. 3 Contributi

A valere sulle risorse del Fondo loro assegnate, le Province e C.M. Bologna possono concedere i contributi previsti dall’art. 13 della Legge 68/1999 così come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera c) della Legge 247/2007, rispettando le priorità determinate dal Decreto interministeriale 27 ottobre 2011, attribuendo in subordine alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5 lett. b), della Legge 68/99 il diritto di prelazione prioritaria alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori utilizzati precedentemente nella convenzione trilaterale ai sensi dell’art. 22 L.R 17/2005.

A partire dal 1 gennaio 2015 potranno essere concessi contributi anche per le assunzioni effettuate con contratti di apprendistato.

Art. 4 Requisiti delle assunzioni per l’accesso agli incentivi

I datori di lavoro per poter accedere ai contributi devono aver:

  • stipulato la convenzione ai sensi dell’ art. 11 Legge 68/1999 (ad eccezione delle richieste ex art. 13, comma 1, lettera d),della medesima Legge) nella quale sia stato determinato un programma di assunzioni mirate e sia prevista la possibilità di accesso per tali assunzioni agli incentivi, o convenzione ai sensi dell’art.12 bis della Legge 68/99 o art.22 L.R 17/2005;
  • presentato richiesta di ammissione alle agevolazioni e comunicato l’ammontare totale del costo salariale annuo presunto da corrispondere al lavoratore;
  • proceduto, prima della scadenza della convenzione stipulata e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della richiesta di agevolazioni, all’assunzione di persona con disabilità iscritta negli elenchi del collocamento mirato.

La richiesta di contributo, da presentare in bollo, sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa, va redatta sull'apposita modulistica.

Art. 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) dovranno essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte delle Amministrazioni Provinciali e C.M. di Bologna competenti.

Art. 6 Modalità di calcolo dei contributi

Il contributo verrà determinato dalle Province e C.M. Bologna in fase di concessione basandosi sui costi salariali presunti comunicati dai datori di lavoro. L’entità reale del contributo sarà determinata a posteriori dalle Province e C.M. Bologna in fase di liquidazione ad avvenuta comunicazione dei costi salariali effettivamente sostenuti dai datori di lavoro.

In ogni caso il contributo concesso, sommato a eventuali sgravi fiscali derivanti da particolari tipologie di contratto, non potrà superare l'importo del 75% del costo salariale lordo. Per costo salariale lordo si intende retribuzione lorda comprensiva degli oneri previdenziali (escluso il contributo a carico del lavoratore), dei contributi assistenziali per figli e familiari, del trattamento di fine rapporto.

Per ragioni di equilibrio tra le erogazioni incentivanti le assunzioni ai sensi delle lettere a) e b) del citato articolo 13, della Legge 68/99, e le erogazioni a rimborso della spesa per gli interventi di cui alla lettera d) dello stesso articolo 13, della medesima Legge, è fissato il limite percentuale all’impiego dello stanziamento per queste seconde erogazioni nella misura del 20% della quota assegnata ad ogni singola Provincia.

I contributi di cui all’art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99, in fase di concessione verranno determinati sulla base dei preventivi di spesa; in fase di liquidazione verranno determinati dalle quietanze di pagamento, attestante l’avvenuta realizzazione dell’opera. Il limite massimo per singolo contributo di cui all’art. 13, comma 1, lettera d) è fissato in Euro 20.000,00.

Le opere di cui all’art. 13, comma 1, lettera d) alle quali si riferisce il presente atto sono quelle connesse ad una nuova assunzione a tempo indeterminato realizzata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

I contributi per le assunzioni con contratto di apprendistato saranno calcolati secondo i criteri sopra descritti. Le Province e C.M. di Bologna, ove lo riterranno opportuno, potranno incentivare eventu ali assunzioni in apprendistato che superino l'ammontare della quota di FND assegnata impegnando le risorse del Fondo regionale Disabili, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 1152/2012 "Revisione degli "Indirizzi 2011-2013 per l'utilizzo del fondo regionale per le persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005, n. 17, art. 19, e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province" di cui alla propria deliberazione 04/07/2011, n. 965" e s.m.

Le disponibilità del fondo provinciale dovranno essere utilizzate prioritariamente per soddisfare i contributi di cui art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99.

Qualora la quota provinciale del Fondo, al netto dei contributi di cui all’art. 13 comma1, lettera d), della Legge 68/99 sia superiore alla somma dei punteggi provinciali, sempre al netto del punteggio art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99 comunicati ai fini del riparto, l’entità dei contributi sarà determinata, in fase di concessione, attribuendo la percentuale massima, sul costo salariale annuo presunto dei tre anni di assunzione incentivata, compatibile con le disponibilità del fondo provinciale.

Qualora la quota provinciale del Fondo, al netto dei contributi di cui all’art. 13 lettera d), della Legge 68/99, sia inferiore alla somma dei punteggi provinciali, sempre al netto del punteggio art. 13, comma 1, lettera d),della Legge 68/99, applicando il sistema di calcolo del precedente punto, saranno soddisfatte le richieste rientranti nell’apposita graduatoria provinciale, disciplinate nel rispetto dell’ordine delle priorità di seguito elencate:

  1. assunzione di persone con disabilità di particolare gravità precedentemente impegnate in prestazioni lavorative tramite convenzioni trilaterali, con priorità per le assunzioni realizzate attraverso l’art. 12 bis Legge 68/1999 ed in subordine per le assunzioni realizzate attraverso l’art. 22 Legge Regionale 17/2005;
  2. assunzione di persone con disabilità intellettiva o psichica;
  3. assunzione di persone con disabilità che presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
  4. assunzione di persone con disabilità che presentano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%.

All’interno delle priorità sopra riportate sarà valido il seguente ordine di precedenza:

A) assunzione di persone di sesso femminile con disabilità;

B) assunzione di persone con disabilità eseguite da datori di lavoro non soggetti all’obbligo;

C) assunzione di persone con disabilità con oltre 50 anni di età.

La concessione dei contributi da parte delle Province e C.M. Bologna è subordinata alla sussistenza delle risorse finanziarie sufficienti.

Art. 7 Condizioni per l’erogazione dei contributi

I contributi, così come definiti dalle Province e C. M. di Bologna in fase di concessione, sulla base del costo salariale presunto, saranno oggetto di conguaglio, in fase di liquidazione, alla luce del costo salariale reale. Il conguaglio opererà solo in riduzione e non in aumento.

Stessa regola dovrà essere applicata ai contributi concessi ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99, nel caso in cui dalla rendicontazione delle spese sostenute dal beneficiario risultasse una spesa inferiore al preventivo presentato all’atto della presentazione della domanda il conguaglio agirà solo in diminuzione e non in aumento.

Eventuali residui nelle varie fasi di liquidazione incrementeranno in modalità proporzionata i contributi dei restanti beneficiari. In caso di applicazione della graduatoria i residui saranno utilizzati per finanziare a scorrimento, fino a capienza, le domande ammissibili escluse per mancanza di risorse finanziarie.

Pertanto, l’entità reale del contributo sarà determinata a posteriori dalle Province e C.M. Bologna in fase di liquidazione, ad avvenuta comunicazione dei costi salariali effettivamente sostenuti dai datori di lavoro.

In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d’azienda e di trasferimento d’azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo soggetto, per la parte residua.

Qualora il datore di lavoro avesse già usufruito delle agevolazioni previste ai sensi della pregressa formulazione dell’art. 13 della Legge 68/1999, ed instaurasse un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore, avrà la possibilità di presentare domanda di accesso ai contributi previsti dalla nuova formulazione dell’art. 13 della Legge 68/1999, unicamente per il beneficio economico costituito dalla differenza tra il contributo spettante, indipendentemente dalla circostanza di specie, e le somme di cui ha beneficiato sotto forma di defiscalizzazione contributiva.

Tra la cessazione e la nuova assunzione, per l’operatività di tale principio dovranno decorrere almeno 12 mesi, in caso contrario la domanda deve ritenersi non finanziabile, salvo cessazione del rapporto di lavoro per causa imputabile alle condizioni di salute del lavoratore, ove successivamente tali condizioni permettano la ripresa dell’attività lavorativa.

In tutti gli altri casi non potranno essere ritenute finanziabili le domande per contributi riferite a lavoratori disabili che abbiano cessato la prestazione lavorativa a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro richiedente, salvo cessazione del rapporto di lavoro per causa imputabile alle condizioni di salute del lavoratore, ove successivamente tali condizioni permettano la ripresa dell’attività lavorativa.

Art. 8 Erogazione dei contributi

I contributi sono a fondo perduto ed erogati nell’ambito di tre annualità dalle Province e C.M. Bologna.

Le tre annualità dovranno essere erogate a maturazione, per evitare restituzioni e permettere il preventivo controllo sulla permanenza del rapporto di lavoro.

Le Province e C.M. Bologna al fine di coniugare l’esigenza di acquisire il dato del costo salariale effettivo, necessario per il calcolo dei contributi, e la necessità di evitare periodi troppo lunghi tra la richiesta di contributo e l’erogazione dello stesso, ordinano le assunzioni per semestralità ai fini della liquidazione.

La prima semestralità raccoglie le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, la seconda semestralità raccoglie le assunzioni effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre di ogni anno.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare alle Province e C.M. Bologna il costo salariale effettivo, specificando le varie voci che lo compongono, a compimento dell’anno dall’assunzione, e comunque non oltre il 30 luglio dell’anno successivo all’assunzione per le assunzioni effettuate nel primo semestre; non oltre il 30 gennaiodel secondo anno successivo all’assunzione per le assunzioni effettuale nel secondo semestre. Le stesse date dovranno essere rispettate dai datori di lavoro per la comunicazione dei costi salariali effettivamente sostenuti nelle successive annualità del fondo.

La liquidazione della prima e seconda annualità sarà effettuata dalle Province e C.M. Bologna:

  • entro il 30 settembre del primo e secondo anno successivo all’assunzione, per le domande di contributi aventi ad oggetto le assunzioni effettuate nella prima semestralità;
  • entro il 28 febbraio del primo e secondo anno successivo all’assunzione, per le domande di contributi aventi ad oggetto le assunzioni effettuate nella seconda semestralità.

La liquidazione della terza annualità, di ogni singolo fondo, sarà effettuata dalle Province e C.M. Bologna:

  • entro il 30 settembre del terzo anno successivo all’assunzione, per le domande di contributi aventi ad oggetto le assunzioni effettuate nella prima semestralità;
  • entro il 28 febbraio del quarto anno successivo all’assunzione, per le domande di contributi aventi ad oggetto le assunzioni effettuate nella seconda semestralità.

Le liquidazioni corrisponderanno all’intero beneficio annuale o, in caso d’interruzione prematura del rapporto di lavoro, al periodo maturato, avendo come riferimento per il riproporzionamento la durata convenzionale del contributo fissata in 36 mesi.

Il contributo previsto dalla lettera d) dell’art. 13, della Legge 68/99, ove ne ricorrono le condizioni, verrà erogato in un’unica soluzione dalla Provincia entro un anno dal provvedimento di concessione, previa presentazione dei documenti di spesa oggetto di quietanza e previa verifica della permanenza minima del rapporto di lavoro di 12 mesi.

Il beneficio, per i datori di lavoro privati esercenti imprese, in sede di liquidazione, deve essere assoggettato alla ritenuta nella misura del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, così come prescrive l’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, per i soggetti obbligati.

Art. 9 Revoca o rideterminazione del contributo

Le Province e C. M. procederanno alla revoca totale o alla non liquidazione dei contributi di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b), della Legge 68/99, qualora il rapporto di lavoro non superi il periodo di prova.

Le stesse Province e C. M. procederanno, inoltre, alla revoca totale o alla non liquidazione dei contributi di cui all’art. 13, comma 1 lett. d), della Legge 68/99, qualora il lavoratore disabile per il quale viene eseguito l’adeguamento, l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o rimozione di barriere, venga licenziato entro i primi 12 mesi dall’assunzione o qualora venga accertata, dai servizi competenti, la falsificazione della documentazione allegata alla domanda, ovvero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

La rideterminazione dei contributi (revoca parziale) di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) e b), della Legge 68/99, andrà effettuata in proporzione all’effettivo periodo lavorativo, qualora la durata del rapporto di lavoro sia compresa tra il momento di superamento del periodo di prova ed i 36 mesi, assunto come periodo convenzionale di durata del contributo.

Art. 10 Destinazione somme restituite o non utilizzate.

Le somme non erogate o restituite alle Province e C.M. Bologna, dopo la liquidazione della terza annualità, dovranno essere reimpiegate per finanziare le domande degli anni successivi mantenendo la destinazione finalità e regole indicate dalle citate norme e Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito.

Art. 11 Comunicazioni ai datori di lavoro richiedenti

Il datore di lavoro, in base alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avrà notizia in merito all’esito dell’istruttoria dalla Provincia o C. M. competente.

Art. 12 Relazione annuale

Le Province e C.M. Bologna trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione utile alla Regione per adempiere al disposto del comma 9 dell’art. 13 della Legge 68/1999, contenente i dati richiesti dal comma 2 dell’art. 6 del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2010.

Art. 13 Modalità di versamento delle somme ripartite

Le risorse finanziarie trasferite dalla Regione sono versate su apposito capitolo di bilancio, istituito da ciascuna Provincia e C.M. per le finalità di cui all’art. 13 della Legge 68/1999, con obbligo di contabilità separata.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Gli inserimenti lavorativi di persone disabili oggetto di agevolazione sotto forma di sgravi dai contributi, autorizzate fino al 31 dicembre 2007, così come definito dalle precedenti disposizioni regionali di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1872/2000 e n. 278/2002, continueranno ad essere gestite fino al loro termine mediante le convenzioni a suo tempo sottoscritte.

Le suddette agevolazioni autorizzate e non utilizzate dai beneficiari dopo 5 anni dalla loro approvazione, a far data dal 2010 sono revocate d’ufficio dal Servizio regionale competente. Le risorse oggetto di revoca per mancato utilizzo, così come quelle relative alla perdita dei requisiti, andranno ad implementare le quote di risorse annualmente a disposizione delle Province e C.M. Bologna.

Le risorse per agevolazioni autorizzate sulla base delle precedenti disposizioni per oneri dovuti dai beneficiari ad enti diversi da INPS saranno trasferite con atto del dirigente del Servizio regionale competente alle Province e C.M. Bologna che provvederanno, fatto salvo il mantenimento dei requisiti verificati in sede d’istruttoria, alla loro erogazione. Le risorse oggetto di revoca per mancato utilizzo, così come quelle relative alla perdita dei requisiti, saranno riutilizzate nei futuri riparti del Fondo.

Art. 15 Verifica effetti

La Regione, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente atto, con la partecipazione della Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità.

Art. 16 Tutela privacy

I dati di cui le Amministrazioni entreranno in possesso in ragione dei procedimenti descritti dal presente atto dovranno essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.

Art. 17 Rinvii

Per quanto non disciplinato dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed in particolare alla deliberazione regionale n. 412/2015, avente ad oggetto: "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 651/2014".

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