n.157 del 18.06.2025 periodico (Parte Seconda)

Piano di prelievo del capriolo stagione venatoria 2025/2026

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

-               la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

-               il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi strutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

-               la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

  • l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;
  • l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione;
  • l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone, tra l’altro, quanto segue:

-  il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’ISPRA;

-  i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;

-  i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Visto il Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" ed in particolare:

-  l’art. 3, il quale dispone:

  • al comma 1, che i distretti di gestione degli ungulati, nell’ambito dei quali sono ricompresi tutti i diversi Istituti faunistici ivi comprese le Aree Protette, rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;
  • al comma 3, che per la razionalizzazione delle stime di popolazione e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all’interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

-  l'art. 11, il quale dispone:

al comma 1, che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e le relative stime di popolazione, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati alla Regione, annualmente, almeno trenta giorni prima della data d’inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;

  • al comma 2, che sui piani di abbattimento la Regione acquisisce il parere dell’ISPRA, anche attraverso appositi protocolli di intesa;
  • al comma 4, che la Regione approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti, istituti e aree contigue ai Parchi, previa verifica della conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione e della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti;
  • al comma 5, che i Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Richiamata la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023 “fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025/2026”, ed in particolare la Parte 2 “Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione” dove si prevede, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono, al contempo, responsabili di importanti impatti sulle attività antropiche come il capriolo, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono, quale risultato, la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il capriolo (§ 2.6.2), definisce:

-               nel comprensorio 1, obiettivi non conservativi, tendendo alla massima riduzione numerica possibile della consistenza della specie. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie;

-               nei comprensori 2 e 3, obiettivi conservativi della specie, programmando le seguenti densità obiettivo:

  • comprese tra 3 e 15 capi/kmq e fissando valori progressivamente crescenti, procedendo dall’area basso-collinare verso quella alto-collinare per il comprensorio 2;
  • superiori a 15 capi/kmq nella porzione più meridionale del comprensorio 2, posta a ridosso del comprensorio 3, e nel comprensorio 3;

adattandole, qualora le unità di gestione si sovrappongano per ampie porzioni (≥25% del totale) all’area critica per i danni da capriolo e/o all’area a maggior rischio di collisione con ungulati selvatici e tenendo conto degli impatti correlabili all’abbondanza del cervide e delle altre specie di ungulati selvatici eventualmente presenti;

-               un modello gestionale che prevede, tra l’altro:

  • per il comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc. sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna ≥ 2,5°, con presenza di “parapalle” naturali quali argini e terrapieni);
  • per i comprensori 2 e 3, la conferma del modello in uso il quale ha dato risultati soddisfacenti. Tuttavia, nelle unità gestionali al cui interno si concentrano gli impatti alle produzioni agro-forestali, è previsto il monitoraggio dell’andamento delle densità, introducendo tutti gli strumenti disponibili per raggiungere l’obiettivo gestionale e ricorrendo localmente, quando necessario, al controllo delle popolazioni;

Atteso che, con propria deliberazione n. 748 del 13 maggio 2019, è stato approvato il “Protocollo d'intesa per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino” tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA, redatto ai sensi di quanto previsto all’art. 11, comma 2 del Regolamento regionale n. 1/2008 per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna e prorogato di 24 mesi con propria deliberazione n. 2340 del 22 dicembre 2023;

Dato atto che con propria deliberazione GPG/2025/719 adottata in data odierna è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025-2026, che consente il prelievo in selezione del capriolo secondo quanto stabilito nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del suddetto Calendario;

Dato atto che la sopracitata deliberazione GPG/2025/719 prevede, inoltre, nell’Allegato 2, punto 4.10, che la caccia agli ungulati sia consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 3/2024 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo i piani di prelievo approvati dalla Regione o, per la specie cinghiale, da altri strumenti approvati per la gestione della Peste Suina Africana. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;

Viste le note pervenute dai Settori Agricoltura, caccia e pesca degli ambiti territoriali competenti relative alle proposte di prelievo del capriolo, acquisite agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura, predisposte in ottemperanza a quanto previsto dal sopracitato “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino”;

Verificate, da parte del Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura, la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Vista, altresì, l’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 5 del 1° ottobre 2024 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana: controllo ed eradicazione della peste suina africana” e successive proroghe;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione del piano di prelievo in selezione del capriolo, così come indicato nell’Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei tempi previsti nel sopracitato Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

-               il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-               la propria deliberazione n. 110 del 27 gennaio 2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;

-               la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

-               n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;

-               n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

-               n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

-               n. 2378 del 23 dicembre 2024 “Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi”;

-               n. 608 del 22 aprile 2025 “Proroga incarichi di direzione generale e di agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione”.

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1)    di approvare il piano di prelievo del capriolo in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2025-2026, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei tempi previsti dal Calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026 di cui alla deliberazione di Giunta regionale GPG/2025/719 approvata in data odierna;

2)    di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

3)    di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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