n.158 del 26.10.2011 periodico (Parte Seconda)
Determinazione conclusiva del procedimento unico relativo alla realizzazione del nuovo polo scolastico agroalimentare nel comune di Parma, ai sensi dell’art. 36-sexies, comma 17 della L.R. n. 20 del 2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”. (Proposta della Giunta regionale in data 12 settembre 2011, n. 1297)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1297 del 12 settembre 2011, recante ad oggetto “Determinazione conclusiva del procedimento unico relativo alla realizzazione del nuovo polo scolastico agroalimentare nel comune di Parma, ai sensi dell’art. 36-sexies, comma 17 della L.R. n. 20 del 2000. Proposta all’Assemblea legislativa”;
Preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente “Territorio, Ambiente, Mobilità” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 30412 in data 22 settembre 2011;
Previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera:
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1297 del 12 settembre 2011, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
che in data 16 marzo 2011 la Provincia di Parma ha avviato, ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti della L.R. n. 20 del 2000, un procedimento unico per l’approvazione del progetto del nuovo polo scolastico agroalimentare e agroindustriale, in variante agli strumenti urbanistici comunali, convocando la prevista conferenza di servizi per l’esame del progetto preliminare;
- che alla Conferenza di Servizi sono stati chiamati a partecipare il Comune di Parma, la Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, l’AUSL distretto di Parma, l’Arpa Sezione di Parma, IREN SpA, l’Azienda agraria sperimentale Stuard;
- che la Conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori in data 30 giugno 2011 con il consenso di tutti i rappresentanti dei soggetti partecipanti all’approvazione del progetto preliminare, stabilendo talune prescrizioni da osservare nella predisposizione del progetto definitivo dell’opera;
- che, comportando l’approvazione del progetto preliminare la variazione degli strumenti urbanistici, l’assenso espresso in conferenza di servizi dal rappresentante del Comune di Parma era sottoposto a ratifica del Consiglio comunale, da assumere entro 30 giorni a pena di decadenza, ai sensi del comma 15 dell’art. 36-sexies della L.R. n. 20 del 2000;
- che il Consiglio comunale non ha provveduto alla prescritta ratifica entro il termine stabilito;
- che in data 4 agosto 2011 la Provincia di Parma ha chiesto a questa Regione di assumere la determinazione conclusiva della fase preliminare del medesimo procedimento unico, ai sensi dell’art. 36-sexies, comma 17, della L.R. 20 del 2000;
Visti gli articoli 36-ter, e 36-sexies della L.R. n. 20 del 2000 ed in particolare:
- il comma 2 dell’art. 36-ter il quale precisa che nel procedimento unico si articola nella fase di approvazione del progetto preliminare, volta fra l’altro alla localizzazione dell’opera (se non prevista dagli strumenti urbanistici), e nella fase di approvazione del progetto definitivo;
- il comma 15 dell’art. 36-sexies, secondo il quale “qualora il progetto dell’opera comporti variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica l’assenso dei rappresentanti degli enti titolari degli strumenti predetti è subordinato alla preventiva pronuncia dei rispettivi organi consiliari, ovvero è soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi”;
- il comma 17 dell’art. 36-sexies, secondo il quale “qualora non si raggiunga il consenso per i profili che attengono alla localizzazione dell’opera ovvero l’accordo non sia ratificato dagli organi consiliari ai sensi del comma 15, il soggetto proponente o l’amministrazione procedente, per le opere di propria competenza, possono richiedere, entro dieci giorni, una determinazione conclusiva del procedimento alla Regione. La proposta di determinazione conclusiva è elaborata dalla Giunta regionale sentiti il richiedente e l’amministrazione dissenziente, ed è deliberata dall’Assemblea legislativa entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento. La delibera dell’Assemblea legislativa regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione”;
- il comma 18 dell’art. 36-sexies, secondo il quale “l’atto di approvazione del progetto preliminare, formato ai sensi dei commi 16 o 17 del presente articolo, è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e produce gli effetti previsti dall’articolo 36-ter, comma 2, lettera a)”;
Valutata la necessità di sentire le Amministrazioni comunale e provinciale mediante convocazione di una riunione che si è svolta il giorno 7 settembre 2011 presso gli uffici della Regione e che ha registrato l’assenso di entrambe le amministrazioni locali a procedere ai sensi del comma 17 dell’art. 36-sexies della LR20/2000, come da verbale depositato agli atti presso il “Servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e internazionali”;
Evidenziato in particolare che, nel corso della riunione il rappresentante del Comune di Parma ha confermato la posizione favorevole della propria amministrazione alla realizzazione del nuovo polo scolastico con la localizzazione definita in progetto, specificando che la mancata ratifica del Consiglio comunale non è dipesa da una volontà contraria alla localizzazione e alla realizzazione dell’opera, bensì da un impedimento oggettivo;
Considerato che il potere regionale di conclusione della fase preliminare del procedimento può essere esercitato per il superamento del dissenso sulla localizzazione delle opere ovvero, come nel caso specifico, nell’ipotesi di mancata ratifica da parte dell’organo consiliare dell’assenso espresso in sede di conferenza di servizi dal rappresentante del Comune sulla variazione della pianificazione urbanistica;
Ritenuto che sussiste l’interesse pubblico alla conclusione della fase di approvazione del progetto preliminare del nuovo polo scolastico agroalimentare e agroindustriale, avendo constatato l’assenso espresso in sede di conferenza di servizi di tutte le amministrazioni interessate ed in particolare della Provincia e del Comune circa la variazione della pianificazione urbanistica;
Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla “Programmazione territoriale, Urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, Logistica e Trasporti”;
A voti unanimi e palesi
delibera:
di proporre all’Assemblea legislativa regionale di approvare, ai sensi dell’art. 36-sexies, comma 17, della L.R. 20/00, la determinazione conclusiva del procedimento di localizzazione, nel territorio del Comune di Parma, dell’opera pubblica denominata “Nuovo polo scolastico agro-alimentare e agro-industriale”, nell’ambito del procedimento unico per l’approvazione del progetto della medesima opera;
1) di dare atto che il presente provvedimento conclude la fase di approvazione del progetto preliminare di cui all’art. 36-sexies della L.R. n. 20 del 2000 e che in sede di predisposizione del progetto definitivo dovranno essere osservate le prescrizioni stabilite nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi, di cui al verbale in data 30 giugno 2011;
2) di pubblicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-sexies, comma 18, della L.R. n. 20 del 2000, la deliberazione assembleare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.