n.332 del 23.10.2024 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Riorganizzazione delle attività di trattamento di rifiuti", localizzato nel comune di Bagnara di Romagna (RA), proposto da Tras Press Ambiente S.r.l.
(omissis)
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “riorganizzazione delle attività di trattamento di rifiuti”, localizzato nel comune di Bagnara di Romagna (RA) proposto da Tras Press Ambiente S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto con le nuove modifiche, con particolare riferimento all'installazione dei serbatoi per lo stoccaggio e l'accumulo di biomassa liquida EoW e all’entrata in funzione del sistema di sfiato con relativo sistema di abbattimento a carboni attivi, il proponente dovrà presentare una relazione ad Arpae APA Est - ST di Ravenna sull'effettivo tasso di carico dei carboni attivi con l'indicazione di una frequenza di sostituzione del materiale adsorbente;
2. in riferimento ai potenziali impatti acustici:
a. dovrà essere effettuata, ad opere terminate e ad attività a regime (con le modifiche richieste), una verifica strumentale a conferma delle simulazioni progettuali;
b. il nuovo ventilatore dovrà avere le caratteristiche adeguate e conformi a quanto riportato nella valutazione acustica effettuata in sede di screening; qualora non si riuscisse a reperire un ventilatore con tali caratteristiche, il livello di potenza sonora definito dovrà essere raggiunto tramite interventi di mitigazione;
ai fini dell’ottemperanza di tali prescrizioni il proponente dovrà, entro 6 mesi dall’entrata in esercizio dell’impianto con le modifiche richieste, presentare documentazione, anche foto documentata, che indichi: per quanto richiesto al punto a), i risultati della verifica strumentale; per quanto richiesto al punto b), la rispondenza delle caratteristiche del ventilatore che verrà effettivamente utilizzato in impianto a quanto riportato nella valutazione acustica o, altrimenti, le misure di mitigazione adottate/da adottare per raggiungere il medesimo livello di potenza. La relazione dovrà essere presentata ad Arpae APA Est - ST di Ravenna;
3. i seguenti interventi di mitigazione/compensazione dovranno essere realizzati ed essere operativi entro 18 mesi dalla conclusione della presente verifica di assoggettabilità a VIA:
a. l’ammodernamento del parco veicolare dell’impianto, prevedendo la sostituzione della motrice di categoria Euro 3 con una di categoria Euro 6;
b. la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, avente potenza di picco pari a 14,08 kWp, sul tetto di uno stabile di proprietà di Tras Press Ambiente posto esternamente all’impianto in esame;
a tale fine il proponente dovrà, al termine della realizzazione/entrata in esercizio dei suddetti interventi e comunque entro 18 mesi dalla conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA, darne evidenza attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relazioni anche foto documentate, trasmettendo la documentazione ad Arpae SAC di Ravenna;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),
- punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da Arpae APA Est-ST di Ravenna;
- punto 3, dovrà essere effettuata da ARPAE SAC di Ravenna;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Tras Press Ambiente S.r.l., al Comune di Bagnara di Romagna, all’unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica, all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Regione Emilia-Romagna, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, a HERA S.p.A – Direzione Acqua Servizio Tecnico Fognatura e Depurazione Romagna, all'ARPAE di Ravenna;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.