n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Terme di Sant'Agnese di San Piero in Bagno - Bagno di Romagna (FC)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio privato Terme di Sant’Agnese, Via G. Marconi n. 36, San Piero in Bagno di Bagno di Romagna (FC), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Cardiologia
- Dermosifilopatia (Dermatologia), con prestazione terapeutica
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione)
- Medicina fisica e riabilitazione (Recupero e riabilitazione funzionale)
- Oculistica
- Ortopedia e traumatologia, con prestazione terapeutica
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria, con prestazione terapeutica
- Pneumologia
- Urologia
e per altre prestazioni di cardiologia, dermatologia, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia, urologia;
b) Odontoiatria;
c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).