n.56 del 02.03.2022 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di acquisizione, ai sensi dell’ex art. 42 bis DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità), della proprietà delle opere e delle aree di urbanizzazione primaria del comparto denominato “La Zoia 2” in San Giovanni in Persiceto

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 413 del 17/11/1989 veniva approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata del Comparto “La Zoia 2”, successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 19/3/1990 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/1992;

- in data 20/9/1990 veniva stipulata la Convenzione Urbanistica presso il Notaio Forni Giorgio, Rep. 23582/7049, tra Società “Agricola Cavamento S.r.l.”, Genasi Gino, Genasi Franco Montori Luisa e Comune di San Giovanni in Persiceto per la definizione dei rispettivi obblighi tra cui quello della realizzazione e cessione gratuita al Comune delle aree ed opere di urbanizzazione primaria;

- ai sensi della Convenzione Urbanistica, erano a carico del soggetto attuatore anche la realizzazione della strada in fregio alla zona F destinata a caserma Carabinieri, nonché consentire e garantire l’accesso alla caserma stessa lungo la viabilità interna alla lottizzazione, raccordandola con il tratto esistente di Viale della Repubblica;

- tutte le opere sono state collaudate e sono state svincolate le rispettive garanzie fideiussorie previste dalla Convenzione. In particolare, il Certificato di regolare esecuzione delle opere e di collaudo finale è stato emesso dall’Ing. Cosmi Gabriele in qualità di Dirigente del IV° Settore del Comune in data 20/9/1996;

Dato atto che:

- le aree in esame avrebbero dovuto essere cedute gratuitamente al Comune dal soggetto attuatore adempiendo a specifici obblighi previsti da atti normativi, provvedimentali e convenzionali;

- le aree in oggetto risultano ad oggi dai registri catastali di proprietà di molteplici soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, a cui il soggetto attuatore ha ceduto millesimi pro quota delle aree su cui insistono le opere di urbanizzazione primaria oggetto di cessione;

- è accertata l’effettiva difficoltà di reperire le proprietà alla luce del notevole tempo trascorso in cui si sono verificati errori di trascrizioni, volture, ecc., nonché per lo stato di alcune delle società intestatarie che risultano ad oggi cessate o in stato di liquidazione;

- la natura di opera pubblica, rivestita dalle opere infrastrutturali funzionali all’urbanizzazione primaria di un comparto urbanistico attuativo, sia pacifica, e non revocabile in dubbio;

- conseguentemente, è in assoluto prevalente rispetto a qualsivoglia diverso privato interesse, l'interesse pubblico ad attribuire veste formale e a rendere opponibile ai terzi, tramite lo strumento della trascrizione, l'acquisto da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto della proprietà di aree irreversibilmente trasformate con destinazione a opera pubblica (strade, parcheggi e verde attrezzato);

- è pacifico che detti beni sono stati modificati e trasformati irreversibilmente in opere di urbanizzazione sulla base di specifici obblighi gravanti sui soggetti attuatori e che il solo elemento che difetta è la formazione di un titolo formalmente idoneo a sancire il trasferimento di detta proprietà in capo al Comune e a darne contezza mediante le forme di pubblicità normativamente previste;

- per quanto sopra evidenziato, i danti causa degli intestatari dei terreni erano tenuti, con obbligazione trasferita agli attuali intestatari, a cedere gratuitamente al Comune le aree in esame;

- conseguentemente, non sussistono i presupposti perché si dia luogo ad alcun risarcimento del danno né ad alcuna forma di indennizzo comunque denominata;

- al fine di perfezionare sotto l'aspetto formale la situazione di fatto sopra descritta, si rende necessario adottare atto mediante il quale dichiarare l' acquisizione della proprietà delle aree predette da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto, dando atto della insussistenza dei presupposti per corrispondere agli intestatari delle aree qualsivoglia somma a titolo di indennizzo o risarcimento, stante l'obbligo di cessione gratuita delle aree medesime assunto e trasmesso con la convenzione in parola;

-atteso che sono trascorsi i termini di prescrizione per l’adempimento delle obbligazioni di convenzione aventi ad oggetto la cessione gratuita delle dette opere di urbanizzazione;

Richiamato il parere del Prof. Avvocato Luca Geninatti Satè protocollato al n. 20436 del 1/6/2020, acquisito nell’ambito della procedura di affidamento di patrocinio legale per la definizione del comparto Zoia 2;

Dato atto che è stato avviato il procedimento con lettera spedita tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno e pubblicata in estratto sul sito internet del Comune di San Giovanni in Persiceto, P.G. n. 41599 del 13/10/2021, a tutti i soggetti che risultano comproprietari dai registri catastali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del DPR 327/2001, al fine di emanare un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria del comparto urbanistico denominato “La Zoia 2”, regolato dalla convenzione urbanistica del 20/9/1990 presso il Notaio Forni Giorgio, Rep. 23582/7049;

Precisato che non è pervenuta alcuna osservazione e/o opposizione in merito al procedimento di acquisizione in parola;

Per quanto premesso, considerato, visto, ritenuto, dato atto e verificato, decreta:

Art. 1 – È pronunciata in favore del Comune di San Giovanni in Persiceto, per le causali in narrativa, l’acquisizione gratuita al demanio comunale delle opere e delle aree censite al foglio 71 mappali: 593, 421, 424, 425, 483, 492, 495, 429, 440, 482, 484, 415, 496, 499, 417, 431, 439, 451.

Art. 2 - La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva. Dette aree, pertanto, sono trasferite in proprietà in capo al Comune di San Giovanni in Persiceto ad ogni effetto di legge ai sensi del disposto dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 3 -Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l’indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante ai proprietari dei beni indicati è stabilito in Euro 0,00 (ZERO) in quanto si acquisiscono opere di urbanizzazione e relative aree di sedime, realizzate a scomputo oneri, disciplinate da convenzione urbanistica regolante i rapporti tra Comune e soggetto attuatore per l’esecuzione di Piani Particolareggiati di iniziativa privata ex art. 13,14,15,16 e 28 della L. n.1150 del 17/08/1942 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – La notifica del presente provvedimento ai soggetti che risultano comproprietari dai registri catastali, comporta il passaggio del diritto di proprietà.

Art. 5 - In forza del presente Decreto saranno automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell’acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l’acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti dell'atto di acquisizione.

Art. 6 – Il presente Decreto sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna,con dispensa di ipoteca legale, a cura e spese del Comune di San Giovanni in Persiceto, pubblicato d’ufficio per estratto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet istituzionale (albo pretorio) del Comune di San Giovanni in Persiceto, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Art. 7 – Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento nel BUR della Regione Emilia-Romagna, è proponibile opposizione da parte di eventuali terzi, allo stato non risultanti, titolari di un diritto sul bene.

Art. 8 - Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento di acquisizione è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data. Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Tiziana Draghetti Dirigente dell’area tecnica del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Art. 9 - Si provvederà, entro 30 giorni dalla sua emanazione, alla trasmissione di copia integrale del presente provvedimento alla Corte dei Conti.

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