N.116 del 06.07.2012 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 1

Comma 1

1) il testo dell'articolo 13 della legge regionale 27 ottobre 2000, n. 29 che concerne Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, era il seguente:

«Art. 13

1. Entro dieci giorni dalla conclusione di ogni revisione semestrale delle liste elettorali, a norma del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, ciascun Comune della Regione comunica al Presidente del Consiglio regionale il numero degli elettori risultanti iscritti nelle liste elettorali.

2. Gli uffici del Consiglio regionale provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, a determinare semestralmente il numero degli elettori della Regione Emilia-Romagna, al fine di determinare a quanto ammonti un cinquantesimo degli elettori stessi.

3. Agli effetti della presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, si fa riferimento all'ultimo calcolo svolto dagli uffici del Consiglio regionale prima della data di pubblicazione della legge di revisione statutaria.».

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