n.68 del 26.03.2025 periodico (Parte Seconda)

D.G.R. 1523/2022 e Reg. (UE) 1143/2024. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della IGP ««Salame Cremona»

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

 Visti:

  • il Regolamento (UE) 1143/2024, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
  • il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
  • il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1523, del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;
  • il Regolamento (CE) n. 1362/2007 della Commissione del 22 novembre 2007 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette « Salame Cremona » IGP;
  • il decreto direttoriale dell’27 novembre 2007, pubblicato il 6 dicembre 2007 sul n. 284 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale, avente come oggetto “Iscrizione della denominazione «Salame Cremona (IGP)» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.».” con cui è pubblicato il disciplinare di produzione in corso di validità.

Dato atto che la citata deliberazione 1523/2022 prevede:

  • ai sensi del punto 1 lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
  • ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
    • validità socioeconomica della proposta di registrazione;
    • coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
    • presenza di eventuali interessi contrapposti;
    • eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;

Acquisiti agli atti al prot. n. 20/12/2024_1387800.E, la proposta di modifica del disciplinare della IGP Salame Cremona dalle Aziende produttrici di salame Cremona Igp;

Considerato che:

  • tale proposta di modifica è relativa innanzitutto alle fasi di allevamento e macellazione. Le variazioni sono state attuate in conformità alle disposizioni recentemente approvate nel disciplinare del Prosciutto di Parma Dop – che sono alla base di gran parte del sistema di produzione dei salumi Dop e Igp italiani – e riguardano principalmente: l’uso esclusivo del suino pesante di categoria Heavy, la valutazione della genetica degli animali e la definizione di una nuova lista di alimenti ammessi e vietati. È inoltre aggiunta una variazione riguardante il confezionamento nonché alcuni aggiornamenti normativi e adeguamenti del testo;
  • di conseguenza sono stati proposti coerentemente gli aggiornamenti del documento unico;
  • la modifica proposta non rientra nella definizione di modifica dell’Unione perché, ai sensi dell’art. 24 paragrafo 3 del Reg. UE 1143/2024, il cambiamento del documento unico non comporta una modifica del nome, non rischia di annullare il legame con la zona geografica e non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto;
  • in assenza di un Consorzio di Tutela incaricato, le Aziende produttrici di salame Cremona Igp richiedenti rappresentano almeno il 51% della produzione controllata dell’ultimo anno solare nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo ed è pertanto soddisfatta la condizione di rappresentatività prevista dall’articolo 13 commi 1 e 2 del DM 14 ottobre 2013;

Considerato inoltre che:

  • il giorno 29 gennaio 2025 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 21 il Comunicato del Responsabile del Settore Organizzazioni di Mercato, Qualità e Promozione relativo alla modifica del disciplinare della IGP « Salame Cremona », e contestualmente la comunicazione è stata pubblicata anche nel portale della Regione Emilia-Romagna “Agricoltura, caccia e pesca”, nella sezione Dop, Igp e produzioni di qualità;
  • nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

Acquisito agli atti al Prot. 06/03/2025.0227329.I apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;

Considerato che la proposta di modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1143/2024, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1523/2022;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica sopra citata è trattenuta agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:

  • la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è evidenziata dall’opportunità di attuare adeguamenti necessari al fine di uniformare il processo produttivo del Salame Cremona al circuito del suino pesante per l’approvvigionamento della materia prima e soddisfare le richieste di mercato adottando regole di valutazione genetica precise;
  • la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dall’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla valorizzazione del ruolo delle produzioni zootecniche all’interno della filiera agroalimentare;
  • la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;
  • non si rilevano eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere l’approvazione della modifica;

Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della IGP Salame Cremona;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026” e successive modifiche nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 27 gennaio 2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio;

Dato atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013;

Viste, inoltre:

  • ­la deliberazione di Giunta regionale n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025.”;
  • ­la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25/03/2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022" nonché la successiva determinazione n. 3884 del 25/02/2025 che proroga gli incarichi dirigenziali al 31 ottobre 2025;
  • ­la determinazione del Responsabile del Settore organizzazioni di mercato, qualità e promozione n. 2604 del 08/02/2023 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della IGP Salame Cremona, ai sensi del Regolamento (UE) 1143/2024, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dalle Aziende produttrici di Salame Cremona Igp, con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

-  assenza di interessi contrapposti;

2)  di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;

3) di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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