n.252 del 20.09.2017 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 753/80 per la realizzazione di interventi per superamento di barriere architettoniche e sanatoria di locale tecnico ad uso centrale termica unicato nel comune di Boretto e ricadente nella fascia di rispetto ferroviaria Parma - Suzzara

IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della LR 43/2001 nonché della nota n. NP.2017.13468 del 8/3/2013 dal Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico Locale, Mobilità Integrata e Ciclabile, Alessandro Meggiato

(omissis)

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento finalizzato alla esecuzione di sopralzo in porzione di fabbricato esistente adibito a civile abitazione, la realizzazione di impianto elevatore per superamento barriere architettoniche e la sanatoria per la costruzione di un locale tecnico ad uso centrale termica ubicato nel Comune di Boretto (Re) in Via Don D. Bacchi e distinto catastalmente al Fg. 9 map. n. 78 ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con PEC di prot. n. PG/2017/0420226 del 7/6/2017 e depositati presso l’archivio informatico del Servizio Trasporto Ferroviario della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:

  • tav.2a planimetria stato di progetto - modificato;
  • tav.4a piante prospetti sezioni stato di progetto – modificato;

3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

4. di stabilire inoltre quanto segue;

  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

“E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’60 del DPR 753/80”;

  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
  • il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
  • al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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