n.204 del 29.07.2026 periodico (Parte Seconda)
Modalità di remunerazione e determinazione delle tariffe per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS
Visti:
- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. n. 19 12 maggio 1994 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, e successive modifiche, che prevede che questa Regione, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;
Richiamati:
- la legge regionale 16 giugno 1988, n. 25, recante “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” e, in particolare, l’art. 8;
- la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
- il decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1991, recante "Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
- il “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS” adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio 1991 n. 375, così come modificato con delibera consiliare n. 940 dell’8 luglio 1998;
- la propria deliberazione 8 febbraio 1999 n. 124, recante “Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari”;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2400 dell'8 marzo 1995 e la propria deliberazione n. 2002 del 30.7.1996, relative all'attività di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e patologie correlate;
- la propria deliberazione n. 564 del 1.03.2000 "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, in attuazione della l.r. 12/10/1998, n. 34”;
- la propria deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005 “Applicazione della l.r. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso- ulteriori precisazioni”;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015), all’art. 1, comma 560, ha disposto che, a decorrere dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti, tra le altre, dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale di cui all’art. 26 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard;
Richiamata la propria deliberazione 11 ottobre 2018 n. 1649, che ha disposto alla revisione delle rette per l’assistenza residenziale in funzione delle condizioni di disabilità, severità clinica e assistenziale, dei pazienti, nonché la revisione delle rette per l’assistenza nei centri diurni e dell’assistenza domiciliare;
Rilevato che le Aziende USL di questa Regione stipulano convenzioni con Associazioni di volontariato e altro privato sociale per la gestione dell’assistenza residenziale poste sul territorio regionale, idonee al trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria deliberazione n. 564 del 1° marzo 2000;
Ritenuto di dover disporre con il presente atto per l’assistenza extra-ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate destinate all’assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS nell’anno 2026;
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende USL: rette giornaliere correlate alla complessità della casistica, mobilità infraregionale, intensità assistenziale sanitaria e sociale;
Riscontrato che:
- per l’anno 2026 le Aziende USL di questa Regione hanno stipulato convenzioni con Associazioni di volontariato e altro privato sociale per la gestione dell’assistenza residenziale e che tali strutture, poste sul territorio regionale e riportate nel successivo prospetto, sono idonee al trattamento sociosanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria deliberazione n. 564 del 1 marzo 2000:
Azienda USL |
Associazione convenzionata |
N. posti letto |
N. posti di assistenza diurna |
Piacenza |
“La Pellegrina” |
10 |
|
Parma |
“Betania” |
12 |
|
Reggio Emilia |
“C.E.I.S.” di Reggio Emilia |
10 |
|
Modena |
“Casa S. Lazzaro” |
15 |
2 |
Bologna |
“Casa Padre Marella” di Sala Bolognese |
14 |
|
Romagna |
“Comunità di S. Patrignano” |
30 |
20 |
- l’Azienda USL di Bologna ha in gestione un Centro Diurno per persone HIV positive di n. 24 posti;
- pertanto, l’offerta complessiva sul territorio regionale ad inizio 2026 è di 91 posti residenziali e di 46 posti semiresidenziali;
Considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato e con il privato sociale sono conformi a quanto previsto dall'allegato B (Schema tipo di convenzione per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di aids e patologie correlate, da parte di residenze collettive o case alloggio) al citato decreto del Ministero della Sanità 13.09.1991 e risultano agli atti del Settore Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare;
Dato atto che le Aziende USL consentono l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni in argomento di persone provenienti da qualunque Azienda USL della Regione e, in subordine, dalle altre Regioni;
Tenuto conto della necessità di rivedere l’importo delle rette medie giornaliere per l’assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio anche in considerazione del mutato contesto economico nel quale operano i soggetti gestori delle strutture residenziali e semi-residenziali, mantenendo la differenziazione per la complessità assistenziale dei singoli pazienti;
Ritenuto opportuno, infine, coinvolgere attivamente, in una logica partecipativa, gli enti gestori delle strutture sopracitate in tavoli tecnici finalizzati alla progettazione, monitoraggio, verifica nonché ad attività di revisione dei modelli di servizio e innovazione e formazione.
Vista l’interlocuzione delle strutture sopra citate con l’Assessorato alle Politiche per la Salute e la Direzione Generale della persona, salute e welfare;
Ritenuto pertanto opportuno rideterminare le tariffe pro/die per grado di complessità assistenziale come di seguito indicato:
- EURO 85,00 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio per pazienti con punteggio AIDASS inferiore a 150
- EURO 125,00 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio per pazienti con punteggio AIDASS compreso tra 150 e 350
- EURO 137,00 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio per pazienti con punteggio AIDASS superiore a 350
- Considerato quanto sopra, si ritiene inoltre necessario rivedere gli importi delle rette medie giornaliere per ciascuna giornata di assistenza, come di seguito indicati:
- EURO 65,00 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;
- EURO 85,00 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;
Dato atto inoltre che:
- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che già siano inserite in strutture residenziali autorizzate per trattamenti da dipendenze patologiche ai sensi della propria deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005 o in strutture residenziali con meno di 7 posti di cui alla propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000, gestite da Enti ausiliari, è possibile erogare le prestazioni sociosanitarie previste dall'allegato A del citato D.M. Sanità del 13.09.1991, prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni socio-sanitarie previste dal sopraccitato D.M. 13.09.1991. In tal caso, la retta per l'attività di cui trattasi sostituisce quella stabilita per gli altri ospiti delle strutture di cui sopra;
- le Aziende USL interessate possono stipulare apposite convenzioni, oltre che con Associazioni di volontariato e organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli Enti ausiliari che gestiscono strutture residenziali (comunità terapeutiche), in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;
Considerato che per quanto riguarda l’assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunità terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che, nel caso in cui per un periodo superiore alla metà delle giornate di effettiva assistenza vengano erogate – per ciascun paziente considerato – prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta viene diminuita del 50%;
Precisato che:
- la valutazione della complessità della casistica, da effettuarsi con le modalità previste nella propria delibera 11 ottobre 2018 n. 1649, deve essere a carico dell’Azienda USL sul cui territorio di competenza ha sede la struttura convenzionata;
- per l’attività a favore dei pazienti residenti nella Regione Emilia-Romagna le strutture residenziali e semiresidenziali fatturino i costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere stabilite dalle Aziende USL con le quali sono convenzionate, secondo le modalità e la periodicità stabilite fra le parti, e che la suddetta Azienda USL recuperi i costi derivanti dall’assistenza ai pazienti residenti nelle restanti Aziende USL della Regione tramite fatturazione diretta all’Azienda USL di residenza;
- per le attività rese a favore di soggetti provenienti da altre Regioni e il recupero dei costi delle rette dei servizi erogati le strutture convenzionate provvederanno con fatturazione diretta all’Azienda Usl di residenza del soggetto ricoverato, previa richiesta di autorizzazione, inviata dalla struttura convenzionata, di presa in carico del paziente, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28.1.1997 e dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 06.06.2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale. Anno 2002", e sulla base delle rette giornaliere stabilite per l’anno di riferimento;
Atteso che:
- alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento provvedono le Aziende USL che hanno convenzioni con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;
- il costo, tra l’altro, dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL verrà rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza del paziente, all’Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002, n. 20 del 12.12.2003 e n. 3 del 22.02.2007, nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (Farmaci ad Erogazione Diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;
- le strutture socio-sanitarie garantiscono la presenza di personale nell'arco delle 24 ore, assicurando le seguenti attività:
- assistenza medico-infermieristica;
- assistenza domestica;
- animazione socio-culturale;
- assistenza psicologica;
Rilevato che le Aziende USL regionali provvedono annualmente a trasmettere al Settore regionale competente le relazioni relative alla attività erogata nell’anno precedente, verificate per regolarità e congruità dal medesimo Settore;
Visti:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie Deliberazioni:
- 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- 279 del 27 febbraio 2025, recante “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a dirigente regionale”;
- 100 del 30 gennaio 2026, recante “XII Legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”;
- 278 del 27 febbraio 2026, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”, nonché le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- 656 del 27 aprile 2026 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028: Primo aggiornamento”;
Richiamate infine le determine dirigenziali:
- 2335 del 09/02/2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- 2272 del 05 febbraio 2026, recante “Micro-organizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
- 4297 del 27 febbraio 2026, recante “Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente richiamate:
1. di attribuire alle Aziende USL ove ha sede la struttura residenziale e/o semiresidenziale convenzionata la competenza ad effettuare il calcolo delle somme da liquidare alle strutture convenzionate, tenendo conto della effettiva occupazione dei posti letto;
2. di stabilire che le Aziende USL convenzionate con le strutture di cui trattasi e secondo le modalità e le periodicità stabilite fra le parti, provvedano alla liquidazione della somma corrispondente alle prestazioni effettivamente erogate a favore delle strutture con cui hanno stipulato le relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime di apposita relazione e documentazione;
3. di stabilire che, per le attività rese a favore di soggetti provenienti da altre Regioni e per il recupero dei costi delle rette dei servizi erogati le strutture convenzionate provvederanno con fatturazione diretta all’Azienda Usl di residenza del soggetto ricoverato, previa richiesta di autorizzazione, inviata dalla struttura convenzionata, di presa in carico del paziente, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28.1.1997 e dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 06.06.2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale. Anno 2002", e sulla base delle rette giornaliere stabilite per l’anno di riferimento;
4. di stabilire che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL venga rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza paziente, alla Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002, n. 20 del 12.12.2003 e n. 3 del 22.02.2007, nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (farmaci ad erogazione diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;
5. di stabilire che le Aziende USL, entro il mese di giugno di ogni anno, provvedano ad inviare al Settore Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare la specifica rendicontazione e relazione per documentare analiticamente l’assistenza prestata a domicilio, presso case alloggio e centri diurni a favore dei malati di AIDS nell'anno precedente;
6. di stabilire che, a partire dal 1 agosto 2026 e fino ad eventuale revisione delle stesse:
a) le rette giornaliere per l’assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate siano le seguenti:
- EURO 85,00 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio per pazienti con punteggio AIDASS inferiore a 150
- EURO 125,00 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio per pazienti con punteggio AIDASS compreso tra 150 e 350
- EURO 137,00 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio per pazienti con punteggio AIDASS superiore a 35
b) le rette giornaliere siano le seguenti:
- EURO 65,00 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;
- EURO 85,00 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;
7. di affidare la valutazione della complessità della casistica, da effettuarsi con le modalità previste dalla DGR 1649 del 11 ottobre 2018, all’Azienda USL presso la quale ha sede la struttura convenzionata;
8. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come riportato nella determinazione dirigenziale n. 2335/2022;
9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico