n.111 del 06.05.2026 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 8/1994 - Istituzione di Zona soggetta a limitazione ai sensi dell'art. 51, nel comune di Valsamoggia (BO)
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’art. 10, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartire dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994:
- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;
- l’art. 5, comma 1, il quale dispone che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della Legge statale, nonché alla Legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;
- l’art. 51, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvalutate particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Dato inoltre atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 (di seguito PFVR 2018-2023) e prorogato “fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025-2026” con deliberazione della stessa Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023;
Richiamato il Regolamento Regionale 28 giugno 1996, n. 22 “Costituzione e gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica” il quale, all’art. 6, comma 3, dispone che “In caso di revoca dell’autorizzazione o rinuncia da parte del titolare, è vietato per un anno l’esercizio venatorio sul corrispondente territorio”;
Preso atto che il Settore Attività Faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, a seguito della rinuncia del titolare dell’autorizzazione a Centro Privato di Riproduzione della Fauna Selvatica (CPRFS) denominato “San Michele”, di superficie catastale rurale pari a ettari 165.77.50, in comune di Valsamoggia (BO) istituito con determinazione n. 12814 del 12 luglio 2019, ne ha disposto la decadenza con determinazione n. 6334 del 31 marzo 2026;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’istituzione della zona soggetta a limitazioni ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994, in attuazione dell’art. 6, comma 3, del Regolamento Regionale n. 22/1996, sui territori corrispondenti a quelli del decaduto Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica denominato “San Michele”, nel comune di Valsamoggia (BO), così come rappresentato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, altresì, di stabilire sulla indicata zona, sulla base delle valutazioni svolte dal Settore Attività Faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, il divieto di tutte le forme di prelievo venatorio e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n. 157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché le attività di cattura cui dovrà essere riconosciuta la priorità al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole, con liberazione degli individui catturati in zone di tutela presenti nel territorio provinciale di Bologna;
Ritenuto, infine, di stabilire che il vincolo limitativo previsto dall’art. 51 della citata Legge Regionale n. 8/1994 sulla zona denominata “San Michele” abbia validità di un anno a partire dall’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Regionale n. 22/1996;
Richiamati, inoltre, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;
Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;
1. di istituire la Zona soggetta a limitazioni ai sensi dell’articolo 51 della Legge Regionale n. 8/1994, in attuazione dell’art. 6, comma 3, del Regolamento Regionale n. 22/1996, denominata “San Michele” di superficie catastale rurale pari a ettari 165.77.50, ricadente nel comune di Valsamoggia (BO), così come rappresentata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, nella zona di cui al punto 1, il divieto di tutte le forme di prelievo venatorio e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n. 157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché le attività di cattura cui dovrà essere riconosciuta la priorità al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole con liberazione degli individui catturati in zone di tutela presenti nel territorio provinciale di Bologna;
3. di stabilire, altresì, che il vincolo limitativo della zona “San Michele”, di cui al punto 1, abbia validità di un anno a partire dall’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Regionale n. 22/1996;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.