n. 378 del 18.12.2013 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento del "Centro semiresidenziale Arcobaleno", afferente alla UOC dipendenze patologiche del Dipartimento salute mentale - dipendenze patologiche dell'Azienda USL di Imola

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Richiamata la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultime L.R. n. 4/2008, che all’art. 10: 

  • pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

Visto il decreto dell’Assessore alle Politiche per la Salute n. 30 del 29 settembre 2006 con il quale è stato concesso l’Accreditamento del DSM (Dipartimento salute mentale) dell’Azienda USL di Imola;

Vista la propria determinazione n. 11693 del 27 settembre 2011 con la quale è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento delle Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Imola, precedentemente accreditate con il citato decreto n. 30/2006 e l’accreditamento provvisorio della UOC dipendenze patologiche;

Vista la propria determinazione n. 1525 del 15 febbraio 2012 con la quale è stato concesso l’accreditamento istituzionale della UOC dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Imola;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 3 settembre 2012, e protocollata con n. PG/2012/0211503 del 7 settembre 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante dell’Azienda USL di Imola, con sede legale a Imola, Via Amendola n. 2, chiede l’accreditamento della struttura semiresidenziale pedagogico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Centro semiresidenziale Arcobaleno”, con capienza 15 posti, ubicata a Imola, Via Casola Canina n. 1, afferente alla UOC dipendenze patologiche del Dipartimento salute mentale - dipendenze patologiche, già accreditato con le citate determinazioni n. 11693/2011 e n. 1525/2012;

Preso atto che l’Azienda USL di Imola risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente per la struttura “Centro semiresidenziale Arcobaleno”;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 22 novembre 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, con protocollo NP/2013/0002772 del 5 marzo 2013, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipende Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Vista le deliberazioni di Giunta regionale n. 1891/2010 e n. 624/2013 che hanno definito gli indirizzi della programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture per la salute mentale e le dipendenze patologiche e di altre strutture sanitarie;

Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria per la salute mentale e le dipendenze patologiche; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato

 determina:

  1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento istituzionale della struttura semiresidenziale pedagogico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Centro semiresidenziale Arcobaleno”, con capienza 15 posti, ubicata a Imola, Via Casola Canina n. 1, afferente alla UOC dipendenze patologiche del Dipartimento salute mentale - dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Imola, già accreditato con le citate determinazioni n. 11693/2011 e n. 1525/2012;
  2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
  3. di dare atto che l’accreditamento della struttura “Centro semiresidenziale Arcobaleno”, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ha validità quadriennale;
  4. di mantenere inalterate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione n. 11693/2011 integrata dalla determinazione n. 1525/2012;
  5. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e che non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.;
  6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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