n.4 del 07.01.2014 (Parte Seconda)
Decreto di estinzione della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. 9/13
IL PRESIDENTE
(omissis)
decreta:
Art. 1
Estinzione della Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno
1) La Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno è estinta per trasformazione in Unione di comuni montani denominata “Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno” composta dai Comuni di Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de’ Melegari, Varsi.
2) L'estinzione della Comunità montana avrà effetto dalla data di insediamento del Consiglio dell'“Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno”.Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta.
Art. 2
Effetti dell’estinzione
1) L’“Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno” continua ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni montani precedentemente aderenti alla medesima Comunità montana, ossia per i Comuni di Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de’ Melegari, Varsi, Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Fornovo di Taro, Solignano, Valmozzola ed è destinataria delle relative risorse; essa subentra altresì nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all’esercizio di tali funzioni.
2) Allo stesso modo tale Unione esercita altresì le ulteriori competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
Art. 3
Piano successorio
1) Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell’Unione, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all’art. 11 della legge regionale n. 21/2012.
2) La proposta di piano successorio:
a) dispone che il riparto del patrimonio e delle risultanze contabili dell’ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data dell’1 gennaio 2013, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale ovvero sulla base di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio, anche al fine di integrare lo squilibrio tra popolazione e territorio. La proposta di piano successorio prevede, altresì, che il riparto o il conguaglio delle sopravvenienze attive e passive derivanti dagli esiti giudiziari, stragiudiziari o di altra natura sia effettuato tra tutti gli enti aderenti alla preesistente Comunità montana sulla base dei medesimi criteri utilizzati per il riparto del patrimonio e delle risultanze contabili;
b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
c) dispone il subentro dell’“Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno” alla Comunità montana con riguardo ai contributi già assegnati e/o concessi alla medesima a qualsiasi titolo dalla Regione derivanti da risorse proprie, statali, o dall’Unione Europea; l’Unione subentrante si impegna a portare a termine i progetti finanziati, anche in collaborazione coi Comuni interessati non aderenti alla stessa, provvedendo ove occorra, all’aggior-namento degli atti di programmazione;
d) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio della preesistente Comunità montana, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità montana;
e) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare e quali tra essi siano a carico degli enti subentranti.
3) La proposta di piano successorio individua inoltre gli enti che subentrano nella titolarità e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:
a) diritti reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell’immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
d) quote di partecipazione societaria di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
g) attività e passività – ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall’esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di dette funzioni.
4) La proposta di piano successorio è trasmessa tempestivamente, e comunque in tempo utile per l’ultima seduta, al Consiglio della Comunità montana che ne prende atto. Contestualmente essa è trasmessa all’” Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno” subentrante che provvede in merito all’approvazione della medesima nella seduta di convalida dei consiglieri. La proposta è altresì trasmessa ai comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Fornovo di Taro, Solignano, Valmozzola che deliberano in merito alla sua approvazione, per quanto di competenza, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa. Decorsi inutilmente tali termini, si applica l’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 21/2012. Le delibere degli enti in merito all’approvazione del piano e la delibera di presa d’atto della Comunità montana devono essere trasmesse alla Regione entro il giorno successivo.
5) Il Consiglio comunitario, nell’ultima seduta utile prima dell’estinzione della Comunità montana procede altresì a indicare le operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione o modifica del piano di successione.
6) La Giunta della Comunità montana approva, altresì, il verbale di chiusura dell’esercizio finanziario in corso, sentito l’organo di revisione contabile in carica.
7) Il piano successorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:
a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti;
b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
c) detta disposizioni per l’assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana estinta.
8) Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il Presidente della Regione diffida il Presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi dieci giorni, decorsi i quali, persistendo l’inadempimen-to, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano entro i successivi venti giorni.
Art. 4
Personale
1) Nel rispetto dei criteri per l’assegnazione del personale definiti, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 21/2012, con l’apposito Protocollo di intesa stipulato in data 10 dicembre 2013, la Comunità montana:
a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l’individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990.
2) Il piano contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.
3) Il piano è approvato e reso efficace con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4) Il trasferimento del personale opera senza soluzione di continuità a far data dal primo giorno successivo alla data di estinzione della Comunità Montana "Taro e Ceno”; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell’art. 2112 c.c.
Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell’ente subentrante.
I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.
Art. 5
Somme da introitare da parte della Regione
1) Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno sono posti a carico dell’”Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno”.
Art. 6
Pubblicazione
1) Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.