n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4292 - Risoluzione circa la posizione da assumere in sede di Conferenza unificata in merito all’intesa sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, nonché circa altri interventi regionali in materia di gioco d’azzardo patologico. A firma dei Consiglieri: Bertani, Zappaterra, Zoffoli, Marchetti Daniele, Ravaioli, Tarasconi, Rontini

 Premesso che

all'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2015, è disposto che “Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata […] sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”;

le intese che si raggiungeranno in sede di Conferenza unificata rivestono grande importanza, soprattutto in ragione delle azioni che molte Regioni hanno concretamente realizzato in tema di contrasto e prevenzione all’azzardopatia e che rappresentano un grande progresso nell’ottica della tutela della salute dei cittadini che sarebbe del tutto insensato vanificare intaccando l’autonomia normativa regionale in questa materia;

l’eventuale sottrazione dai vincoli imposti dalle Regioni e dalle Province autonome dei punti vendita di gioco che sarebbero classificati in “classe A” viene valutata negativamente da ANCI Emilia-Romagna, che, in un parere trasmesso ad ANCI nazionale e alla Regione, esprime forti perplessità rispetto alla volontà esplicitata di concedere l’apertura di un numero elevato di sale di tipo A che verrebbero sottratte alla programmazione e al controllo di Regioni e Comuni, lasciando esclusivamente allo Stato la facoltà di intervenire;

in sede di Conferenza unificata, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani proporrà di “lasciare ai Comuni la competenza sulla disciplina edilizia speciale in materia di realizzazione e trasformazione delle sale […] e in collaborazione con le Regioni la competenza sulla pianificazione territoriale attraverso i piani regolatori e altri strumenti urbanistici”;

all’ordine del giorno della Conferenza unificata del 2 febbraio 2017 vi era l’intesa sul riordino dell’offerta di gioco, che è stato rinviato di una settimana per approfondimenti sulla questione delle distanze. La proposta del Governo inciderebbe negativamente sulle legislazioni regionali azzerando le norme inerenti la misura delle distanze da scuole e luoghi sensibili;

rilevato che

tra le azioni poste in essere da Regioni ed Enti locali per la prevenzione e il contrasto all’azzardopatia rientrano tra le altre: l’introduzione di limitazioni alla installazione e diffusione delle apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito che contemplino distanze minime da luoghi sensibili, quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, luoghi di aggregazione giovanile, luoghi di cura; l’introduzione di limiti alla pubblicizzazione del gioco d'azzardo lecito; la previsione di limitazioni di orario dell'offerta di giochi con vincite in denaro; la revisione di forme incentivanti, anche fiscali, a sostegno di iniziative istituzionali e associative, ivi incluse forme di sostegno agli esercizi pubblici che rinuncino o non installino offerte di gioco;

appare evidente, alla luce delle descritte azioni e delle ulteriori messe in campo ai fini del contrasto all’azzardopatia da Regioni ed Enti locali, la necessità di preservare e di incentivare le buone azioni regionali garantendo, anche con l'introduzione della futura cornice normativa di livello statale, la salvaguardia della normativa regionale preesistente conservando e consolidando l'autonomia normativa regionale in materia;

le considerazioni sopracitate sono peraltro contenute insieme a numerose altre all’interno di un documento definito “Manifesto delle Regioni per la lotta alla ludopatia”, già sottoscritto dalle Regioni Lombardia, Liguria, Veneto e Basilicata, volto a favorire il contributo più ampio possibile al fine di innalzare il livello minimo di contrasto all'azzardo, condiviso da tutte le Regioni sul tema della lotta all’azzardopatia;

viste

la legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;

la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”, in particolare l’articolo 48, che vieta l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili (gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori), delegando i Comuni ad individuare altri luoghi sensibili;

la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”, in particolare l’articolo 22 che ha vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito, in particolare quelli meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption);

l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente

ad assumere, in sede di Conferenza unificata, una posizione volta a garantire e preservare, oltre alla normativa regionale vigente, anche la potestà normativa e regolamentare di Regioni ed Enti locali in materia di contrasto all’azzardopatia, pur in presenza di una disciplina di livello statale in materia, con particolare riferimento alla possibilità di introdurre limiti di distanza dei punti di offerta di gioco dai luoghi sensibili anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale;

a dare immediata applicazione al disposto del comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale n. 18 del 2016;

affinché il regime di liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi non precluda ai Sindaci l’esercizio del potere di inibizione delle attività per motivi imperativi di interesse generale, in caso di accertato pericolo di pregiudizio di valori di rilevanza costituzionale quali la sicurezza, l’ordine pubblico, la libertà, la dignità umana, l’utilità sociale e la salute, ad avviare per i Sindaci che lo richiedano studi sull’incidenza del fenomeno del gioco d’azzardo sul territorio interessato e la trasmissione dei dati delle Ausl circa gli effetti del gioco patologico sul relativo territorio comunale, affinché possano ben motivare i propri atti limitativi degli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento delle relative apparecchiature durante gli orari di apertura degli esercizi in cui le stesse sono installate.

Approvata a maggioranza dei presenti dalla Commissione IV Politiche per la Salute e Politiche Sociali nella seduta del 14 marzo 2017.

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