n.227 del 30.10.2012 (Parte Seconda)

Modifiche all’Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”. Aggiornamento del termine di presentazione delle domande

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto l’articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto…..”(in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012);

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L n.74/2012, che all’art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l’art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (in seguito D.L. 95/2012);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa);

Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” ed in particolare l’art. 8 comma 1 che ha previsto che la domanda di contributo dovesse essere presentata tramite la compilazione e la validazione della stessa su un applicativo web appositamente predisposto e disponibile dal 29 ottobre 2012 sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto;

Richiamato, altresì, l’art. 3 della medesima Ordinanza, che prevede che i Nuclei di valutazione delle domande di contributo siano composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese e che i suddetti componenti potranno essere nominati dal Commissario, fra il personale dell’Amministrazione regionale e delle sue società in house, di altre Pubbliche Amministrazioni nonché di loro società, delle Università, dei Laboratori regionali accreditati e dei Centri di ricerca e fra gli iscritti degli Ordini e dei Collegi professionali;

Considerata la necessità:

- di coinvolgere nella fase istruttoria personale esterno all’Amministrazione Regionale, la cui selezione risulta di particolare complessità, data la specificità delle materie oggetto di valutazione e dei settori di appartenenza delle imprese;

- di completare le attività, particolarmente articolate, necessarie alla compilazione e alla valutazione delle domande e conseguentemente alla concessione e alla gestione dei contributi, di cui all’Ordinanza commissariale n. 57/2012, con riferimento specifico alla messa a punto dell’applicativo web, attraverso cui presentare la domanda di contributo, come previsto all’art. 8, comma 1 dell’Ordinanza stessa; 

Ritenuto, pertanto, necessario, per le motivazioni esposte, posticipare al giorno 15 novembre 2012 il termine di presentazione delle domande di contributo, di cui all’art.8 comma 1 dell’Ordinanza commissariale n. 57/2012 e già fissato al 29 ottobre 2012;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012);

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000 n.340;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

A) di posticipare al giorno 15 novembre 2012 il termine di presentazione delle domande di contributo, di cui all’art. 8 comma 1 dell’Ordinanza commissariale n. 57/2012 e già fissato al 29 ottobre 2012, al fine di:

- consentire il coinvolgimento nella fase istruttoria di personale esterno all’Amministrazione regionale, la cui selezione risulta di particolare complessità, data la specificità delle materie oggetto di valutazione e dei settori di appartenenza delle imprese;

- completare la definizione delle attività, necessarie alla corretta compilazione delle domande con riferimento specifico alla messa a punto dell’applicativo web, attraverso cui presentare la domanda di contributo, come previsto all’art. 8, comma 1 dell’Ordinanza stessa;

B) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace si sensi della L. 24.11.2000, n. 340 e di disporre l‘invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge n. 20/1994.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 29 ottobre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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