n.365 del 09.12.2013 (Parte Seconda)

Disposizione in merito alla prosecuzione dell’operato del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal 8 dicembre 2013 sino al 31 marzo 2014, nel territorio interessato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 36 del 24 gennaio 2013, con la quale si dispone di prorogare il termine di apertura delle contabilità speciali intestate ai Direttori Regionali di cui all’art. 1, comma 2, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 1 comma 6 dell’ OCDPC n. 3/2012, disponendone la scadenza in concomitanza con il termine dello stato di emergenza;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione, di seguito denominato per brevità Fondo, ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

EVIDENZIATO che con decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni in L. 71/2013, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2014;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la notaprot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18 luglio 2012 con cui, nelle more dell’adozione dell’apposita ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile volta a disciplinare le modalità del subentro di cui sopra, l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, si dispone che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;

- alla medesima data cessano anche le funzioni dei “Soggetti responsabili dell’assistenza alla popolazione”, individuati con OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia Regionale;

- le contabilità speciali, di cui all’art. 7, comma 2, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 7, comma2, dell’OCDPC n. 3/2012, rimangono aperte sino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Di.Coma.C. ed i titolari delle predette contabilità provvedono alla rendicontazione delle spese, ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di accoglienza ed assistenza alla popolazione, gravano sul Fondo, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato Fondo prevista dal D.P.C.M. 4 luglio 2012 per ciascuna delle tre Regioni interessate;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 17 del 2 agosto 2012, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, n. 21 del 10 agosto 2012 e n. 52 del 9 ottobre 2012, come modificata con ordinanza n. 68 del 9 novembre 2012 e n. 89 del 10 dicembre 2012, con le quali, al fine di assicurare la prosecuzione fino al 20 dicembre 2012 da parte dei Vigili del Fuoco delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti (demolizioni e messa in sicurezza), nei limiti dei contingenti del personale ivi specificati, è stata programmata una spesa di € 7.017.840,00;

RICHIAMATE inoltre le proprie ordinanze n. 8 del 11 febbraio 2013, n. 39 del 28 marzo 2013, n. 71 del 12 giugno 2013 e n. 100 del 10 settembre 2013 con le quali, al fine di assicurare le attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti (demolizioni e messa in sicurezza) svolte da parte dei Vigili del Fuoco per il periodo dal 14 gennaio al 7 dicembre 2013, nei limiti dei contingenti ivi specificati, è stata programmata una spesa di € 8.431.920,00;

RICHIAMATE le proprie note prot. n. CR.2012.2133 del 30 agosto 2012, n. CR.2012.5773 del 29 settembre 2012, n. CR.2012.5774 del 29 ottobre 2012, n. CR.2012.7456 del 27 novembre 2012, n. CR.2012.8513 del 10 dicembre 2012 con le quali, in applicazione di quanto disposto dalle proprie citate ordinanze n. 17 del 2 agosto 2012, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, n. 21 del 10 agosto 2012 e n. 52 del 9 ottobre 2012, come modificata con ordinanza n. 68 del 9 novembre 2012 e n. 89 del 10 Dicembre 2012, sono stati autorizzati gli interventi provvisionali nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, per i periodi ivi specificati;

RICHIAMATE le proprie note prot. n. CR.2013.20630 del 18 settembre 2013 e n. CR.2013.24073 del 17 ottobre 2013 con le quali, in applicazione di quanto disposto dalle proprie citate ordinanze n. 8 del 11 febbraio 2013, n. 39 del 28 marzo 2013, n. 71 del 12 giugno 2013 e n. 100 del 10 settembre 2013, sono stati autorizzati gli interventi provvisionali nelle province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, per i periodi ivi specificati;

RICHIAMATA la nota del Direttore dell’Agenzia Regionale di protezione civile prot. n. PC.2012.0022735 del 07/12/2012 con la quale si conferma che l’attività a favore della Soprintendenza rientra tra le attività ammissibili eseguite dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

RICHIAMATO il Decreto n. 239 del 8 aprile 2013 con il quale si stabiliscono le procedure per l’erogazione, nei limiti della programmazione di spesa, delle somme a copertura degli oneri previsti per gli interventi del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

RICHIAMATO il Decreto n. 1280 del 8 novembre 2013 con il quale si stabiliscono le procedure per l’erogazione, a titolo di anticipazione, del 90% dell’importo programmato con propria ordinanza n. 100 del 10 settembre 2013 per il periodo dal 8 ottobre al 7 dicembre 2013 al fine di assicurare la liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti più urgenti, a copertura degli oneri previsti per gli interventi del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

RICHIAMATE le note della Direzione Regionale VV.F per l’Emilia-Romagna - Comando di Cratere per l’emergenza “Sisma Emilia” prot. 18569 del 14 novembre 2013, acquisita agli atti dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile con prot. n. PC.2013.15021 del 18 novembre 2013, prot. 19600 del 29 novembre 2013, acquisita agli atti dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile con prot. n. PC.2013.15701 del 2 dicembre 2013 e prot. 19951 del 5 dicembre 2013, acquisita agli atti dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile con prot. n. PC.2013.15902 del 5 dicembre 2013, con le quali si definisce, per lo svolgimento delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti (demolizioni e messa in sicurezza) in taluni comuni della provincia di Modena e nel comune di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia, un fabbisogno di personale pari a 70 unità per il periodo 8 - 23 dicembre 2013 e un fabbisogno di personale pari a 42 unità per il periodo 7 gennaio - 31 marzo 2014;

CONSIDERATO quindi che, per quanto riguarda il contingente di personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si rende necessario il relativo impiego dal 8 al 23 dicembre 2013 e dal 7gennaio al 31 marzo 2014, in taluni comuni della provincia di Modena e nel comune di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia, al fine di assicurare senza soluzione di continuità il completamento delle opere provvisionali urgenti (demolizioni e messa in sicurezza) già in esecuzione, l’assistenza specialistica per l’accesso agli edifici inagibili e il recupero beni;

DATO ATTO che si rende necessario, pertanto, prevedere con il presente atto la copertura finanziaria degli oneri relativi al personale dei Vigili del Fuoco per i periodi sopra citati;

DATO ATTO che si rende necessario prevedere per il periodo dal 8 al 23 dicembre 2013 un contingente pari a n. 70 unità di personale e per il periodo dal 7 gennaio al 31 marzo 2014 un contingente pari a n. 42 unità di personale che saranno impiegati per la prosecuzione delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza già in esecuzione in taluni comuni della provincia di Modena e nel comune di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia;

EVIDENZIATO che per la prosecuzione delle attività di cui trattasi fino al 31 marzo 2014, gli oneri aggiuntivi sono quantificati in € 360,00, da intendersi come somma omnicomprensiva del costo giornaliero per unità di personale e per il relativo impiego degli automezzi, delle attrezzature e della manutenzione, per una spesa complessiva di € 1.643.040,00

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di programmare l’impiego di un contingente di Vigili del Fuoco pari a n. 70 unità di personale dal 8 al 23 dicembre 2013 e l’impiego di un contingente pari a n. 42 unità di personale dal 7 gennaio al 31 marzo 2014, per un importo di € 360,00 da intendersi come somma omnicomprensiva del costo giornaliero per unità di personale e per il relativo impiego degli automezzi, delle attrezzature e della manutenzione che sarà impiegato per la prosecuzione delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza, oggetto di specifica autorizzazione con propria successiva nota in taluni comuni della provincia di Modena e nel comune di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia, per una spesa complessiva di € 1.643.040,00;
  2. che gli oneri necessari a completamento delle opere provvisionale di messa in sicurezza già in esecuzione e l’assistenza specialistica per l’accesso agli edifici inagibili e il recupero beni di cui al punto 1 trovano copertura nelle somme rivenienti nel Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, trasferite alla contabilità speciale n. 5699 intestata allo scrivente in qualità di Commissario delegato, che presenta la necessaria disponibilità;
  3. di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile;
  4. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 9 dicembre 2013

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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