n.237 del 17.07.2024 periodico (Parte Seconda)
Valorizzazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile - istituzione del Registro regionale dei servizi ecosistemici forestali
Visti:
- la Comunicazione della Commissione UE 21 maggio 2003, “L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)”, COM (2003)251, e il Regolamento del Consiglio 20 dicembre 2005 n. 2173/2005 “relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità Europea”;
- il Regolamento (UE) 20 ottobre 2010 (EUTR), n. 995 “che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”;
- la Comunicazione denominata “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020”, approvata dalla Commissione UE nel maggio 2011;
- la Nuova Strategia per le Foreste adottata dalla Commissione UE in data 20 settembre 2013;
- il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018, n. 841 “relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia”;
- la Strategia UE per la Biodiversità al 2030 adottata dalla Commissione UE in data 20 maggio 2020;
- la Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 adottata dalla Commissione UE in data 16 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 31 maggio 2023, n. 2023 “sui prodotti a deforestazione zero, che mira a garantire che i prodotti utilizzati dai cittadini dell'UE non contribuiscano alla deforestazione o al degrado forestale in nessuna parte del mondo”;
- il Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) previsto dal comma 1082, art.1, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, che persegue l'obiettivo di armonizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale (CBD, MCPFE, UNFCCC, Protocollo di Kyoto, ecc.);
- il Decreto-legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
- la Strategia Italiana per la Bioeconomia 20 aprile 2017 e relativo Piano d’azione (2020-2025);
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e, in particolare l’articolo 7 commi 8 e 9 nei quali si specifica:
o che le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell’Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali;
o che la promozione di sistemi PSE deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali di volontarietà dell’accordo oltre a definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio, l’addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi e la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell’accordo.
- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2021, “Approvazione della Strategia Forestale Nazionale” e in particolare gli obiettivi dell’Azione Operativa A.2 - Servizi e pagamenti ecosistemici;
- l’articolo 45, comma 2 quater del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modifiche con Legge il 21 aprile 2023, n. 41 con il quale si Istituisce il Registro Pubblico dei Crediti Di Carbonio;
- la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 approvata con Decreto Ministeriale 3 agosto 2023, n. 252;
- la Legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6”;
- il Regolamento Regionale 01 agosto 2018, n. 3 “Approvazione del Regolamento Forestale regionale in attuazione dell’art. 13 della L.r. n. 30/1981”;
- La Delibera di Giunta 28 settembre 2022, n. 1629 “Filiera Foresta – Legno: Buone pratiche atte a ridurre le emissioni di CO2 nel ciclo produttivo, ad incrementarne lo stoccaggio nell’ecosistema foresta e nel prodotto legno”, che ha approvato le buone pratiche da promuoversi nella filiera foresta–legno al fine di ridurre le emissioni di CO2 nel ciclo produttivo e incrementarne lo stoccaggio nell’ecosistema foresta e nel prodotto legno ottenuto dalle foreste regionali, e fornito indirizzi specifici rinviando a successivi propri provvedimenti di Giunta per la relativa attuazione;
- la Determina Dirigenziale 16 maggio 2024, n. 9846 “Istituzione del tavolo di settore forestale come previsto dall'articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Delibera di Giunta Regionale 17 giugno 2024, n. 1142 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026. Aggiornamento anno 2024”;
Considerato che:
- Il Common International Classification System of Ecosystem Services (CICES) definisce i servizi ecosistemici quali benefici tangibili e intangibili che l’umanità ottiene dagli ecosistemi naturali e li distingue in quattro grandi categorie:
a) di supporto alla vita, come il ciclo dei nutrienti, la produzione di ossigeno, la formazione del suolo, ecc.;
b) di approvvigionamento, come la produzione di materiale legnoso, a fini strutturali ed energetici, e non legnoso a fini non solo alimentari (castagne, funghi, bacche, fiori e frutti, erbe medicinali, sughero, cortecce, resine ed essenze, ecc.), la fornitura di acqua potabile, ecc.;
c) di regolazione del clima, dell’umidità e delle temperature, nella depurazione dell’aria e dell’acqua, nell’impollinazione e controllo delle infestanti, di protezione del suolo e dell’assetto idrogeologico, ecc.;
d) di valori culturali, fra cui quelli estetico-paesaggistici, spirituali, educativi e ricreativi.
Premesso che:
- Le foreste non forniscono solo materiali e prodotti legnosi e non legnosi, ma anche molteplici benefici per la collettività tra quelli ricompresi nella citata definizione di servizi ecosistemici, sempre più riconosciuti come indispensabili per combattere il cambiamento climatico, tutelare la conservazione di Habitat, biodiversità e paesaggio, contrastare i fenomeni di dissesto e prevenire i danni da eventi estremi, nonché per contribuire alla transizione verso una bioeconomia circolare e una società sana.
- Nella Nuova Strategia forestale dell’UE per il 2030 (COM (2021) n. 572 final del 16 luglio 2021) viene riconosciuto il ruolo centrale delle foreste, dei selvicoltori e dell’intera catena di valore basata sulle foreste nel raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo;
- La Strategia Forestale Nazionale (G.U. Serie Generale 09 febbraio 2022, n.33- 22A00834) ricorda che:
o i servizi ecosistemici legati ai territori forestali rappresentano un riferimento unificante per promuovere l’integrità del patrimonio naturale, la gestione forestale sostenibile e l’offerta di beni materiali e servizi all’intera società, e nell’ambito dell’obiettivo A (Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste);
o è necessario favorire la GFS e il ruolo multifunzionale delle foreste, per garantire, a scala nazionale, ecoregionale, regionale e locale, la fornitura equilibrata di beni e servizi ecosistemici e per fare ciò viene prevista una Azione Operativa (A.2.1) volta a riconoscere e remunerare i servizi di interesse pubblico, ambientale e sociale forniti dalle foreste e mantenuti ed accresciuti dalla Gestione Forestale Sostenibile.
- La Strategia Regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile approvata con Delibera di Giunta 8 novembre 2021, n. 1840 ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 152/2006 indica tra i propri obiettivi strategici entro il 2030:
a) attuare un percorso regionale per la neutralità carbonica, comprendente le strategie di azione integrate per tutti i settori, volte all’assorbimento e riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) incrementare la “Gestione Sostenibile delle Foreste”, attraverso politiche multiobiettivo, nel segno della gestione sostenibile e della conservazione della biodiversità;
c) tutelare, valorizzare, e incrementare il verde e il patrimonio forestale, qualificando il patrimonio esistente, aumentando il verde delle città al fine di contribuire a pulire l’aria e tutelare la biodiversità, con il coinvolgimento degli Enti locali, dei cittadini e degli operatori economici.
- Il Regolamento (UE) 2 dicembre 2021 n. 2115 per la nuova PAC e sostegno allo sviluppo rurale, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, apre il nuovo ciclo quinquennale di programmazione (2023-2027), introducendo importanti novità, sia dal punto di vista programmatico che dal punto di vista procedurale.
- Il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) punta ad un più coerente impegno “sociale” e “verde” al fine di favorire una buona coerenza tra le politiche agricole e di sviluppo rurale con il Green Deal europeo, con la strategia europea per la biodiversità, con la strategia europea per le foreste e con la strategia “Farm to Fork” e che la nuova fase di programmazione prevede, per il perseguimento dell’Obiettivo specifico OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi, una serie di interventi a favore del settore forestale, finalizzati al perseguimento, inoltre, degli obiettivi previsti dalle strategie europee per le Foreste (COM/2021/572 final) e Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dalla Strategia Forestale Nazionale (SFN) approvata nel febbraio del 2022 e adottata dai Programmi Forestali delle Regioni e delle Provincie Autonome e che gli interventi forestali proposti dal Complemento di programmazione della regione Emilia-Romagna, concorrono direttamente alla tutela del patrimonio forestale regionale, alla valorizzazione nell’erogazione dei servizi ecosistemici e alla promozione dello sviluppo sostenibile delle filiere forestali (ambientali, produttive e socioculturali).
Assunto che il perseguimento di tali obiettivi non può prescindere da un forte impegno da parte di tutti i proprietari e gestori di foreste e terreni, e dei produttori e trasformatori dei prodotti forestali e che il loro ruolo nella fornitura di determinati servizi ecosistemici di interesse pubblico generale è fondamentale e, pertanto, deve essere in primo luogo riconosciuto e valorizzato. In coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale, in conformità e nel rispetto del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, rientrano tra gli obiettivi di questa Regione:
a) incrementare il valore dei boschi e dei suoi prodotti e servizi, salvaguardando il patrimonio boschivo e la sua biodiversità, che rappresentano il volano per lo sviluppo di differenti filiere produttive di natura economica, ambientale e sociale.
b) promuovere la Gestione Forestale Sostenibile (GFS), multifunzionale e protettiva del patrimonio forestale regionale, come definita all’articolo 3, comma 2, lettera b) del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34;
c) riconoscere gli impegni sostenuti dai proprietari e i gestori delle foreste, per generare servizi ecosistemici forestali, evidenziando la qualità dei progetti e gli impegni aggiuntivi sostenuti rispetto alla gestione ordinaria, come previsto all’articolo 7 comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34;
d) valorizzare le filiere produttive locali del legno, nonché dei relativi prodotti legnosi e non legnosi derivanti dai comparti agroforestale, artigianale ed industriale, perseguendo una politica di filiera basata sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica e la competitività.
Visto
- che il Regolamento forestale regionale 1 agosto 2018, n.3, in attuazione dell'art. 13 della L.r. n. 30/1981 disciplina gli interventi di gestione cura, manutenzione e valorizzazione delle aree boschive al fine di garantire la crescita dell'economia del bosco, l'equilibrio tra produttività e conservazione della biodiversità, il potenziamento dei servizi ecosistemici, sicurezza del territorio e la tutela degli immobili, dei ruderi e di tutti gli elementi di interesse storico e culturale presenti nelle aree forestali (tratturi, mulattiere, cippi confinari, ruderi di edifici rurali).
Considerato:
- che in una società altamente urbanizzata la fornitura costante e continua di Servizi ecosistemici materiali e immateriali, ricopre un ruolo sempre più importante per l’economia del paese e il benessere della società. La loro fornitura non può prescindere da un’azione coordinata tra le politiche che sia volta alla promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale come leva non solo per l’ulteriore sviluppo e il mantenimento delle economie delle aree rurali e interne, ma anche per la tutela idrogeologica, la regolazione del ciclo dell’acqua, la conservazione del paesaggio e della biodiversità, la mitigazione del cambiamento climatico, contrastando la deforestazione;
- che i servizi ecosistemici forniscono un’ampia gamma di benefici alla società in generale e la loro valutazione può essere espressa in molteplici modi, sia in termini fisici, sia in termini di valore economico, attraverso il cosiddetto pluralismo dei valori degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici;
- che la possibilità di garantire servizi che tutti possano utilizzare gratuitamente dipende anche da una corretta e continua gestione ambientale da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera forestale, con oneri conseguenti;
- che attualmente sono state sviluppate metodologie per la valorizzazione economica anche dei servizi ecosistemici. In particolare, gli strumenti sviluppati dagli enti di normazione della certificazione forestale (PEFC e FSC) permettono ai proprietari e ai gestori forestali di valorizzare anche in termini economici i servizi ecosistemici generati da una gestione forestale responsabile, aprendo a nuovi indirizzi di gestione, al monitoraggio/verifica degli impatti delle attività di gestione;
- che con gli strumenti di certificazione i proprietari e i gestori forestali partecipano attivamente alla salvaguardia e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici per la collettività, avvantaggiandosi, contemporaneamente, della possibilità di accedere ai mercati emergenti dei servizi ecosistemici;
- che il legislatore italiano ha introdotto il concetto di pagamenti per i servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) con l’art. 70 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221), che nel delegare al Governo l’adozione di uno o più decreti legislativi ha indicato i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
j) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi;
- che il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” ha previsto all’articolo 7 comma 8 che le Regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, recepita dalla Strategia Forestale Nazionale del 2022, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile, e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali e che la promozione di sistemi PSE deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;
b) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo;
- che la Strategia Forestale Nazionale, pubblicata nel 2022 promuove con l’Azione Operativa A.2 - Servizi e pagamenti ecosistemici, l’implementazione da parte delle regioni delle seguenti linee di intervento:
o A.2.1 - Riconoscere e remunerare i servizi di interesse pubblico, ambientale e sociale forniti dalle foreste e mantenuti ed accresciuti dalla GFS, attraverso:
o A.2.1.a) Definendo schemi volontari di pagamento per l’offerta addizionale di Servizi ecosistemici che permettano lo sviluppo di mercati volontari locali dei servizi generati dalla GFS quali la fissazione di carbonio, il miglioramento della qualità del suolo, delle risorse idriche, l’aumento del valore ambientale e socioculturale dei boschi.
o A.2.1.b) Promuovendo l’organizzazione di nuovi mercati, accordi, soluzioni contrattuali e altri strumenti volontari per il riconoscimento di forme di remunerazione diretta o indiretta dei prodotti e dei servizi generati dalla GFS.
o A.2.1.c) Promuovendo la diversificazione produttiva che preveda anche l’erogazione di Servizi ecosistemici di interesse collettivo generati dalla GFS.
o A.2.1.d) Incentivando la certificazione forestale dei prodotti legnosi e non legnosi e dei Servizi ecosistemici.
o A.2.1.e) Promuovendo forme innovative di gestione associata dei boschi in relazione alle esigenze di erogazione di prodotti e servizi per lo sviluppo di filiere forestali sostenibili.
o A.2.1.f) Introducendo azioni economiche e fiscali a supporto dei gestori e degli operatori del settore che forniscono Servizi ecosistemici senza mercato (compensazioni monetarie, agevolazioni fiscali e defiscalizzazioni delle pratiche selvicolturali per il miglioramento dell’ecosistema forestale, per interventi di manutenzione idraulico-forestale, di prevenzione dei danni alle foreste, di recupero dei boschi danneggiati da eventi estremi ecc.).
o A.2.1.g) Promuovendo l’utilizzo di strumenti di responsabilità ambientale e sociale da parte dei proprietari e delle imprese nella gestione delle risorse forestali, anche per attirare verso le attività di GFS investimenti etici di operatori esterni al settore.
o A.2.1.h) Riconoscendo i Servizi ecosistemici nella conservazione e tutela della biodiversità, degli habitat e degli ecotoni generati dalla GFS attraverso sistemi di monitoraggio e valutazione univoci e integrati, per ottenere valori concreti e utili a migliorare la pianificazione e gestione forestale.
o A.2.1.i) Riconoscendo e promuovendo i servizi di interesse pubblico di investimenti forestali nell’ambito delle Nature-based solutions quali il fitorisanamento dei suoli contaminati, la depurazione delle acque, la protezione delle opere civili, la messa in sicurezza delle discariche, ecc.
o A.2.1.j) Promuovendo il ruolo delle aree protette e in particolare dei Parchi Nazionali e Regionali, anche per lo sviluppo di strumenti innovativi di gestione quali i mercati volontari dei Servizi ecosistemici e la loro certificazione, con le connesse attività di comunicazione e di marketing territoriale
o A.2.1.l) Promuovendo, in coerenza con gli impegni assunti con l’Accordo di Parigi, il mercato non istituzionale dei crediti di carbonio e degli altri Servizi ecosistemici con, ad esempio, la definizione di standard, la creazione di un Pubblico Registro Nazionale dei crediti generati da investimenti forestali.
- che la Regione Emilia-Romagna riconosce l’importanza dei servizi ecosistemici e al fine di selezionare, mantenere e valorizzare queste esternalità a beneficio delle generazioni attuali e future, ha avviato, nel corso degli ultimi anni, un importante processo normativo per lo sviluppo dei pagamenti per i Servizi Ecosistemici (PES) che rappresentano un modo alternativo e volontario per garantire il mantenimento dei Servizi ecosistemici, considerando gli impegni addizionali di cui si fanno carico i proprietari pubblici, privati e collettivi, rispetto alle normali pratiche selvicolturali,;
- che la regione Emilia-Romagna, con Deliberazione di Giunta n. 1629/2022 ha approvato le buone pratiche da promuoversi nella filiera foresta–legno al fine di ridurre le emissioni di CO2 nel ciclo produttivo e incrementarne lo stoccaggio nell’ecosistema foresta e nel prodotto legno ottenuto dalle foreste regionali, e fornito indirizzi specifici rinviando a successivi propri provvedimenti di Giunta per la relativa attuazione;
- che con determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 9846 del 16/5/2024 è stato istituito il Tavolo regionale delle Foreste e delle Filiere Forestali in attuazione dell’articolo 14 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
Sentito, in merito alla proposta oggetto del presente atto, il Tavolo regionale delle Foreste e delle Filiere Forestali, appositamente convocato in data 17 giugno 2024;
Ritenuto quindi di dover dare attuazione ad azioni in grado di valorizzare i servizi ecosistemici forestali in coerenza con la normativa citata e con la propria Delibera n. 1629/2022 si intende pertanto, in questo contesto, istituire un “Registro regionale dei servizi ecosistemici forestali” di interesse pubblico mantenuti e incrementati grazie ad attività e impegni silvoambientali assunti nella gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale e aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Regolamento forestale regionale del 1 agosto 2018, n.3
Richiamate:
- la Delibera di Giunta Regionale 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2023, n. 2317 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- la Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2023, n. 2319 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta Regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- la Determinazione dirigenziale 25 marzo 2022, n. 5615, “Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- la Determinazione Dirigenziale 28 giugno 2023, n. 14172 “Conferimento incarico dirigenziale presso la Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
Visti:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale:
- 27 novembre 2023, n. 2077 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- 29 gennaio 2024, n. 157 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
Richiamate inoltre:
- la Determina dirigenziale 9 febbraio 2022, n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessora alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori
Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di istituire un “Registro regionale dei servizi ecosistemici forestali”, per la valorizzazione dei servizi ecosistemici connessi alla gestione sostenibile delle foreste, come disciplinato nell’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
2. di demandare al Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente la definizione delle specifiche tecniche e dei criteri per la redazione, presentazione e valutazione dei Progetti di gestione forestale, nonché delle procedure tecniche e procedurali per l’iscrizione di questi al Registro come previsto nell’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
3. che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO nonché dalla Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.