n.300 del 12.10.2022 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto di recupero di sottoprodotti di origine animale e rifiuti per la produzione di biomassa a uso energetico", localizzato in loc. Colombaro nel comune di Formighine (MO) proposto da Ecologia Campioli S.r.l.

I L DIRIGENTE FIRMATARIO

Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Cristina Govoni

(omissis)

determina

a) di assoggettare alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto di recupero di sottoprodotti di origine animale e rifiuti per la produzione di biomassa a uso energetico” localizzato in loc. Colombaro nel comune di Formigine (MO), proposto da Ecologia Campioli S.r.l. poiché, visti i criteri pertinenti indicati nell’Allegato V alla Parte II del d.lgs 152/06,in considerazione delle mitigazioni previste nel progetto ritenute insufficienti, effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull’ambiente, in particolare:

- l’impatto sulla componente atmosfera è da considerarsi significativo e necessita di approfondimenti, da attuarsi in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, in merito alle emissioni odorigene ed al traffico indotto, in particolare:

i. la valutazione modellistica non risulta cautelativa e sottostima il reale impatto odorigeno nei confronti del quartiere residenziale collocato nelle immediate vicinanze dell’impianto, anche considerate le criticità progettuali evidenziate. Inoltre, l’impianto in progetto comporterà un impatto odorigeno potenzialmente non trascurabile, nei confronti di recettori sensibili quali le molteplici abitazioni residenziali limitrofe e la scuola e quindi possibili effetti negativi sull’ambiente;

ii. il confronto delle emissioni derivanti dal traffico indotto dal progetto con quelle prodotte dal macrosettore “Trasporti su strada” dell’inventario Inemar 2017 per il comune di Formigine evidenzia un incremento emissivo non trascurabile pari al 6,2% per gli NOx, 1,0% per PM10 e 1,2% per il CO; corrispondenti ad un incremento del 4,7% per gli NOx, dello 0,2% per PM10 e 0,6% per il CO sulle emissioni totali del comune di Formigine. Inoltre, per una corretta valutazione dell’impatto, deve essere riformulata, anche sulla base di una più approfondita analisi riguardante l’approvvigionamento di sottoprodotti e rifiuti, nonché della destinazione del “prodotto” in uscita dall’impianto, una valutazione più precisa degli orari di transito, delle strade coinvolte e di quant’altro sia necessario per minimizzare l’impatto sul traffico veicolare dell’area (es: eventuali percorsi alternativi, scelta di viabilità più sicura, ecc.);

- considerato il previsto utilizzo di acqua per la diluizione di sostanze secche all’interno del biotrituratore (7 tonnellate di acqua per 2,6 tonnellate di rifiuto trattato dal biotrituratore), non si considerano irrisori i quantitativi ipotizzati dal proponente a tale scopo. Inoltre, si ritiene che il proponente non abbia considerato gli eventuali scarichi derivanti dalle operazioni di lavaggio dei mezzi di trasporto, delle aree di stoccaggio, nonché delle attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti. Pertanto, si ritiene che l’impatto sulla componente acque sia significativo;

- per quanto riguarda l’impatto su popolazione e salute, considerata la presenza di una zona residenziale collocata nelle immediate vicinanze dell’impianto, i potenziali significativi impatti in termini di emissioni odorigene possono avere ripercussioni sul benessere della popolazione residente nell’intorno e questo aspetto dovrà essere ulteriormente approfondito in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;

- la valutazione previsionale di impatto acustico presentata, pur dimostrando il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali, presenta un margine di incertezza non trascurabile, inoltre non sono state effettuate le misure di rumore residuo nella fase ante operam e tutta la fase di calcolo modellistico è stata eseguita per approssimazione. l’impatto sulla componente rumore non è stato adeguatamente analizzato e dovrà essere ulteriormente approfondito in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;

- dal punto di vista progettuale, il proponente ha ipotizzato che dalla operazione di trattamento possano originarsi sia una EoW (nel qual caso si tratterebbe operazione di recupero R3) che un rifiuto (operazione di recupero R12); tale indeterminazione, che di fatto rappresenta una incognita sull’effettiva conclusione del ciclo di recupero dei rifiuti oggetto di trattamento e in modo particolare sulla individuazione degli impianti di destinazione finale a cui inviare il liquido alimentare energetico, non permette di identificare le interazioni che le attività gestionali potranno comportare sulle diverse componenti ambientali. Inoltre, per quanto attiene l’impiego di SOA di categoria 3 occorre verificare e dimostrare che il loro previsto utilizzo è conforme con quelli previsti della specifica normativa di riferimento;

- dal punto di vista urbanistico, la ditta ha introdotto nell’elenco dei prodotti trattati anche gli scarti di origine animale (EER 0202) e per entrambe le tipologie (EER 0202 e EER 0203) intende effettuare, dopo la rimozione degli imballi, il loro trattamento (triturazione e miscelazione con acqua); si ritiene che questo non sia compatibile con le prescrizioni di cui al vigente RUE;

b) di trasmettere copia della presente determina al proponente Ecologia Campioli S.r.l., al Comune di Formigine, al Comune di Castelnuovo Rangone, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, all'ARPAE di Modena;

c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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