n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)
Istituzione dell'Elenco regionale dei sottoprodotti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)(Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)”;
Premesso che:
- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
- la normativa italiana di recepimento, all'articolo art.184 bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito dai maggiori portatori di interesse, per l'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo;
Dato atto che con determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il “Coordinamento permanente sottoprodotti” (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia-Romagna;
Rilevato che:
- il sopra citato Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell’art. 184 bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi;
- per favorire l'utilizzo dei sottoprodotti in linea con i principi dell'economia circolare e in un'ottica di collaborazione costruttiva tra pubblico e privato, sia opportuno predisporre un sistema che attesti il riconoscimento dell'osservanza di tali buone pratiche produttive da parte delle imprese;
- tale sistema può essere rappresentato dall'iscrizione in un apposito pubblico Elenco regionale delle imprese il cui processo produttivo e le sostanze e/o gli oggetti da esso derivanti abbiano le caratteristiche individuate dal Coordinamento e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e o oggetti come sottoprodotti;
- l'iscrizione in tale Elenco debba avvenire a seguito di istanza presentata dalle imprese che intendono volontariamente aderire a tale sistema di riconoscimento e che, in ogni caso, non pregiudica la possibilità di dimostrare, per tali sostanze o oggetti, la qualifica di sottoprodotti con le diverse modalità consentite dall'ordinamento;
Considerato che:
- per le finalità sopra evidenziate, occorre formalizzare in un atto le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti così come individuati nell'ambito del Coordinamento;
- sia necessario presentare, all'atto dell'iscrizione all'Elenco, una relazione che illustra le caratteristiche tecniche della sostanza e/o dell'oggetto, il processo produttivo da cui lo stesso origina, l'impianto o l'attività di destinazione e le modalità di gestione comprovante il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa ed in particolare dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 per la qualifica come sottoprodotto;
- in tale relazione occorre dare, altresì, conto delle modalità di movimentazione e di deposito di tali sottoprodotti che devono essere conformi alla normativa e devono, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando sversamenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali ed in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse di odori e in modo che sia garantita la congruità delle tempistiche tenendo in considerazione le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto;
- risulta opportuno rilasciare all'impresa un'attestato di iscrizione per accompagnare il trasporto, fatti salvi gli ordinari adempimenti relativi al trasporto dei sottoprodotti;
Considerato, inoltre, che per monitorare i dati relativi alla riduzione della produzione di rifiuti sia opportuno prevedere che le imprese iscritte nell'Elenco trasmettano un report con informazioni relative ai sottoprodotti originati dal proprio processo produttivo;
Dato atto che nell'ambito del Coordinamento è stata condivisa la modulistica per l'iscrizione all'Elenco, per il report annuale e per il rilascio dell'attestato di iscrizione all'Elenco;
Ritenuto quindi di:
- istituire presso la Regione Emilia-Romagna l'Elenco regionale dei sottoprodotti(di seguito Elenco);
- dare mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali di formalizzare con successive determine le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le diverse filiere individuate nell'ambito del Coordinamento;
- disporre che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;
- disporre che la richiesta di iscrizione sia accompagnata da una relazione che illustra le caratteristiche tecniche della sostanza e/o dell'oggetto, il processo produttivo da cui lo stesso origina, l'impianto o l'attività di destinazione e le modalità di gestione comprovante il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa ed in particolare dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 per la qualifica come sottoprodotto;
- disporre che nella sopra citata relazione si dia, altresì, conto delle modalità di movimentazione e di deposito di tali sottoprodotti che devono essere conformi alla normativa e devono, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando sversamenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali ed in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse di odori e in modo che sia garantita la congruità delle tempistiche tenendo in considerazione le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto;
- disporre che annualmente le aziende iscritte nell'Elenco siano tenute a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna un report con informazioni relative ai sottoprodotti originati dal proprio processo produttivo;
- prevedere il rilascio da parte dell'ufficio regionale competente di un attestato di iscrizione dell'impresa nell'Elenco per accompagnare il trasporto fatti salvi gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa per il trasporto dei sottoprodotti;
- approvare la modulistica per la richiesta di iscrizione all'Elenco regionale dei sottoprodotti, per la predisposizione del report annuale del sottoprodotto e l'attestato di iscrizione nell'Elenco regionale dei sottoprodotti;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
- di istituire presso la Regione Emilia-Romagna l'Elenco regionale dei sottoprodotti (di seguito Elenco);
- di dare mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali di formalizzare con successive determine le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento;
- di disporre che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco di cui al punto 1) nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la determina di cui al punto 2) e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e o oggetti come sottoprodotti;
- di disporre che la richiesta di iscrizione sia accompagnata da una relazione che illustri le caratteristiche tecniche della sostanza e/o dell'oggetto, il processo produttivo da cui lo stesso origina, l'impianto o l'attività di destinazione e le modalità di gestione comprovante il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa ed in particolare dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 per la qualifica come sottoprodotto;
- di disporre che nella relazione di cui al punto 4) occorra dare, altresì, conto delle modalità di movimentazione e di deposito di tali sottoprodotti che devono essere conformi alla normativa e devono, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando sversamenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali ed in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse di odori e in modo che sia garantita la congruità delle tempistiche tenendo in considerazione le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto;
- di dare atto che l'iscrizione all'Elenco di cui al punto 1) è volontaria e non pregiudica la possibilità di dimostrare con le diverse modalità consentite dall'ordinamento che le sostanze e/o gli oggetti derivanti dalle filiere individuate abbiano la qualifica di sottoprodotti;
- di disporre che annualmente le aziende iscritte nell'Elenco siano tenute a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna un report con informazioni relative ai sottoprodotti originati dal proprio processo produttivo;
- di disporre il rilascio da parte dell'ufficio regionale competente di un attestato di iscrizione dell'impresa nell'Elenco per accompagnare il trasporto fatti salvi gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa per il trasporto dei sottoprodotti;
- di approvare la modulistica per la richiesta di iscrizione all'Elenco regionale dei sottoprodotti, per la predisposizione del report annuale del sottoprodotto e l'attestato di iscrizione nell'Elenco regionale dei sottoprodotti, riportata all'allegato 1) parte integrante alla presente deliberazione;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.