n.203 del 30.07.2025 periodico (Parte Seconda)
Sospensione dell'efficacia della DGR 1638/2024 in attuazione delle norme di cui all'articolo 36 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Indicazioni operative
Richiamati:
- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm. e ii., ed in particolare l’articolo 38 “Erogazione dei servizi mediante accreditamento”;
- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e in particolare gli articoli 8 bis, 8-quater “Accreditamento istituzionale” e 8-quinquies “Accordi contrattuali” in base ai quali sia l’esercizio delle attività sanitarie che le attività socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale sono assoggettate, oltre che al rilascio delle autorizzazioni, anche all’accreditamento istituzionale nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali;
Precisato che l’art. 8 quinquies comma 1 bis ha previsto che la selezione dei soggetti privati con i quali stipulare gli accordi contrattuali conseguenti all’accreditamento debba avvenire mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni da erogare;
Visti:
- l’art. 4, comma 7-bis del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazione nella Legge 23 febbraio 2024 n. 18, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- la legge 23 febbraio 2025, n.15 di modifica e conversione del DL 202/2024 che ha allineato al 31 dicembre 2026 il termine alle Regioni per adeguare i propri ordinamenti agli articoli 8 quater comma 7 e 8 quinquies comma 1 bis D.lgs. 502/1992;
Richiamate:
la DGR n. 514 del 20 aprile 2009 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” con la quale sono stati in particolare definite:
- le tipologie di prestazioni e servizi sociosanitari per la cui erogazione può essere concesso l’accreditamento, sulla base dell’elenco dei servizi soggetti al regime dell’accreditamento approvato con la DGR n. 772 del 2007;
- i requisiti, criteri, procedure e tempi per l’avvio dell’accreditamento definitivo di servizi e strutture sociosanitarie;
la DGR n. 1638 del 8 luglio 2024 “Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie” con la quale sono state – tra l’altro - adeguate le disposizioni regionali in materia di accreditamento sociosanitario alle norme di cui ai citati articoli 8-quater e 8-quinquies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel rispetto del termine di cui al sopra citato D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, fissato al 31 dicembre 2024;
la DGR n. 1045 del 30 giugno 2025 “Fondo regionale per la non autosufficienza. Programma e riparto risorse anno 2025” che prevede che le risorse aggiuntive ad incremento del FRNA vengano destinate alla sostenibilità dei servizi, in particolare agli adeguamenti tariffari dei servizi sociosanitari accreditati, nonché all’incremento dell’offerta dei servizi sociosanitari rivolti a persone non autosufficienti;
Visti:
- il decreto del Ministero della salute 19 dicembre 2022 “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;
- l’articolo 36, comma 1 “Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale” della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, che dispone che: “Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.”;
Dato atto che:
- la stragrande maggioranza degli accreditamenti e degli accordi contrattuali era in scadenza al 31 dicembre 2024;
- gli Enti competenti per ciascun ambito distrettuale hanno provveduto ad avviare, in ragione delle sopravvenute scadenze, le procedure di accreditamento e, nella maggioranza dei casi, a pubblicare anche gli avvisi per giungere all’accreditamento e alla contrattualizzazione dei servizi sociosanitari in attuazione della DGR n. 1638 del 2024;
Considerato che:
- alla luce della sospensione disposta dalla L. 193/2024 si è reso necessario svolgere specifici approfondimenti giuridici per valutare l’impatto della disposizione di cui all’articolo 36 sui procedimenti previsti dalla citata DGR n. 1638 del 2024;
- si è ritenuto pertanto, nelle more dei suddetti approfondimenti, di invitare gli Enti territoriali competenti al rilascio degli accreditamenti a sospendere temporaneamente e/o postergare le procedure di accreditamento e di contrattualizzazione ai sensi della disciplina previgente alla L. 193/2024 come da note in atti prot. n.0026564.U del 13/01/2025 e nota prot. n. 0297302 del 24/03/2025;
- all’esito degli approfondimenti giuridici e delle conseguenti interlocuzioni con i soggetti competenti, si è reso necessario chiedere chiarimenti direttamente ai ministeri competenti al fine di condividere l’indirizzo prospettato ovvero l’avvio di nuove procedure selettive con apposizione agli accreditamenti e relativi accordi contrattuali di un termine di durata limitato e compatibile con la tempistica della preannunciata riforma e porre termine alle sospensioni o postergazioni dei procedimenti selettivi in coerenza con quanto previsto dell’articolo 36 della Legge 193/2024;
- il Ministero della salute ha riscontrato la suddetta richiesta di chiarimenti chiedendo integrazione istruttoria e non fornendo chiarimenti definitivi circa la soluzione ipotizzata;
Ritenuto allo stato necessario garantire continuità nell’erogazione dei servizi sociosanitari e dare corpo allo sviluppo dell’offerta secondo le necessità espresse dalla programmazione regionale e locale;
Valutato necessario fornire indicazioni ai Soggetti istituzionali competenti al rilascio dell’accreditamento sociosanitario sulle procedure da utilizzare nel caso di ampliamento dell’offerta territoriale dei servizi accreditati;
Richiamati:
- i principi generali di cui al D.lgs. n. 36 del 2023 ed in particolare gli articoli 3 “Principio dell'accesso al mercato”; articolo 5 “Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”, articolo 10 “Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione”;
- l’articolo 38 della L.R. 2/2003 che prevede al comma 4 che: “i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione, pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui all'articolo 29 per il territorio interessato”;
- le DGR 772/2007 e DGR 514/2009, applicative dell’articolo 38 sopra citato, secondo le quali nelle procedure di accreditamento vanno richiamati e rispettati, i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, ovvero quei criteri che – fatti propri dall’ordinamento europeo e da quello nazionale - si impongono ad ogni scelta del legislatore e dell’amministrazione regionale e locale quando provvedano a regolamentare e ad adottare provvedimenti che abilitino all’erogazione di servizi per conto della Pubblica Amministrazione;
Ritenuto necessario, nelle more della preannunciata riforma normativa nazionale in materia, a seguito degli approfondimenti effettuati e dell’interlocuzione attiva con il Ministero:
- sospendere l’efficacia della DGR n.1638/2024 nelle more della preannunciata revisione complessiva del sistema da parte del legislatore nazionale, prevista entro il 31.12.2026 e, comunque, fino all’eventuale nuovo termine, disposto da sopravvenute disposizioni normative e atti della competente Amministrazione statale;
- confermare le sospensioni/postergazioni dei procedimenti di accreditamento ai sensi della DGR 1638/2024, in attesa di addivenire a decisioni definitive, fatte salve eventuali procedure già concluse;
- dare comunque continuità ai servizi sociosanitari nel periodo interinale prorogando i provvedimenti di accreditamento e i contratti di servizio in essere;
- fornire agli Enti territoriali competenti le indicazioni necessarie nel caso di attivazione di nuovi servizi;
Visti:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale;
- n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- n. 876 del 20 maggio 2024 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°gennaio 2025”;
- n. 110 del 27 gennaio 2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024-2026 in regime di esercizio provvisorio;
- n. 279 del 27 febbraio 2025 “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare a dirigente regionale”;
Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, così come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 2376/2024;
Richiamate infine le determinazioni dirigenziali:
- n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- n. 7162 del 15 aprile 2022 “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
Dato atto del confronto in sede di Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali in data 2 luglio 2025;
Dato atto che il dirigente responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola, Isabella Conti
per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
- di sospendere l’efficacia della DGR n.1638/2024 nelle more della preannunciata revisione complessiva del sistema da parte del legislatore nazionale, fino al 31.12.2026, o, comunque, fino all’eventuale nuovo termine, disposto da sopravvenute disposizioni normative e atti della competente Amministrazione statale, precisando che trova applicazione la disciplina previgente di cui alla DGR 514/2009 e ss.mm.ii.;
- di fornire agli Enti territoriali competenti le seguenti indicazioni:
• di confermare le sospensioni/postergazioni dei procedimenti di accreditamento già disposte dagli Enti territoriali competenti ai sensi della DGR 1638/2024, in attesa di addivenire a decisioni definitive;
• di prevedere la proroga dei provvedimenti di accreditamento e dei contratti di servizio in essere per dare continuità ai servizi sociosanitari nel periodo interinale fino al 31.12.2026, o, comunque, fino all’eventuale nuovo termine, disposto da sopravvenute disposizioni normative e atti della competente Amministrazione statale;
nel caso di attivazione e/o ampliamento di nuovi servizi si conferma in particolare che:
• sono da applicare le procedure previste alla DGR 514/2009 e ss.mm.ii. Allegato 1 capitolo 7. “LA DISCIPLINA DELL’ACCREDITAMENTO PROVVISORIO”, in cui si prevedono procedure trasparenti, eque e non discriminatorie;
• viene confermata la durata di un anno prevista al paragrafo 7.3.4 “DURATA”, così come modificato dalla DGR. n.390/2011 per l’accreditamento provvisorio e la relativa contrattualizzazione;
• al termine dell’accreditamento provvisorio questo potrà essere trasformato in accreditamento definitivo per una durata compatibile con quanto previsto al citato articolo 36 della L.193/2024 e in considerazione del termine ivi richiamato ovvero il 31 dicembre 2026, prevedendo che i provvedimenti di accreditamento ed i relativi contratti di servizio abbiano una durata tale da non ingenerare comunque nei partecipanti un affidamento contrario alla buona fede contrattuale, in ragione della preannunciata revisione complessiva della materia da parte del Legislatore nazionale, prevedendo la risoluzione ipso iure dei suddetti contratti al momento dell’entrata in vigore della legge di revisione complessiva e del conseguente provvedimento regionale, e comunque non oltre i termini previsti dalla DGR n. 514/2009 (Allegato 1 paragrafo 5.3.4 “DURATA e RINNOVO”) anche in caso di ritardata entrata in vigore della riforma nazionale;
• nell’ ipotesi prevista al sopracitato paragrafo 5.3.4, ultimo capoverso, si conferma la possibilità di prevedere un provvedimento di accreditamento e relativo contratto di servizio di durata più lunga;
• in caso di variazioni relative all’accreditamento in essere, compreso l’ampliamento del numero di posti accreditati nei limiti del 20%, sono da applicare le disposizioni previste alla DGR 514/2009, così come modificata dalla DGR 664/2017 Allegato 1 paragrafo 5.3.4 “DURATA, RINNOVO E VARIAZIONI”, in particolare con riferimento all’ampliamento dei posti accreditati rientranti nel 20% si precisa che tale percentuale è riferita all’intera durata dell’accreditamento compresi il rinnovo ed eventuali proroghe. Eventuali ulteriori posti oltre il limite del 20% necessitano di una nuova procedura di accreditamento provvisorio, ai sensi del capitolo 7 “LA DISCIPLINA DELL’ACCREDITAMENTO PROVVISORIO”;
- di riservarsi di adottare ulteriori indicazioni a seguito di eventuali modifiche alla normativa nazionale applicabile;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di pubblicare la presente delibera nel B.U.R.E.R.T. (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna).