n.1 del 05.01.2022 periodico (Parte Seconda)

FEAMP 2014-2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Misura 2.55 Paragrafo 1 lettera b) "Misure sanitarie" compensazione emergenza COVID-19 - annualità 2021 - precisazioni relativamente all'ambito di applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'Avviso pubblico di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1791/2021

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” (PO FEAMP), nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, che identifica, tra l'altro, le Regioni quali Organismi intermedi delegati all'attuazione di parte del Programma stesso, modificato con Decisione di Esecuzione n. C (2021)6481 del 31 agosto 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1791 del 2/11/2021 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione Avviso pubblico di attuazione della misura 2.55 par. 1 lett. B) "Misure sanitarie” Compensazione emergenza Covid-19 – Annualità 2021”, nella quale:

- al paragrafo 5 “Soggetti ammissibili a finanziamento” ultimo alinea, nonché nell’Allegato B) al medesimo Avviso, viene disposto tra l’altro quanto di seguito riportato:

“Ai fini del presente avviso dall’attività di acquacoltura sono escluse le operazioni propedeutiche alla commercializzazione, quali: lavatura, pulitura, calibratura, depurazione e confezionamento dei prodotti”;

- al paragrafo 6 “Requisiti per l’ammissibilità” ultimo alinea, viene disposto tra l’altro quanto di seguito riportato:

“Inoltre, per le imprese di molluschicoltura, il richiedente deve essere socio della cooperativa titolare di regolare concessione dell’area produttiva per il periodo per il quale chiede la compensazione”;

Dato atto che il predetto Avviso al paragrafo 20 prevede la possibilità di porre quesiti propedeutici alla presentazione delle domande di compensazione;

Preso atto che sono pervenute richieste di delucidazioni in merito all’applicazione di quanto disposto dall’Avviso pubblico relativamente:

- alle operazioni escluse dall’attività di acquacoltura, ed in particolare, è stato chiesto se possano essere considerate ai fini della valutazione della perdita di reddito, le operazioni di lavatura, pulitura, calibratura dei prodotti quando effettuate da un soggetto allevatore a bordo dell’imbarcazione;

- ai requisiti che deve possedere il richiedente per poter presentare domanda di compensazione ed in particolare, è stato chiesto:

- se una cooperativa che esercita attività prevalente nel settore dell’acquacoltura, con soci che hanno avuto una perdita dovuta alla sospensione dell’attività da COVID-19, può presentare domanda e se i soci della medesima cooperativa anch’essi possono presentare domanda;

- se, fermo restando che presentare domanda sia da parte di impresa concessionaria (cooperativa) che da parte delle singole imprese associate, costituirebbe una duplicazione illegittima del beneficio, può la cooperativa concessionaria dell'area, ovviamente in possesso dei requisiti previsti per l’ammissibilità, essere l'unica istante beneficiaria in luogo degli associati;

Dato atto che al punto 4 del dispositivo della sopra richiamata Deliberazione di Giunta regionale n. 1791/2021, viene stabilito che “il Responsabile del Servizio Attività faunistico - venatorie e pesca, in qualità di Referente dell’O.I. Regione Emilia-Romagna dell’AdG, disponga le eventuali specifiche precisazioni a chiarimento di quanto indicato nell’Avviso oggetto di approvazione …”;

Ritenuto necessario, al fine di dare uniformità attuativa all’Avviso in merito ai quesiti posti come sopra riportato, fornire precisazioni relativamente all’ambito di applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell’Avviso pubblico;

Considerato quanto sopra esposto, i paragrafi sopra citati della Deliberazione di Giunta regionale n. 1791/2021, devono essere intesi e applicati come di seguito riportato:

- il paragrafo 5, ultimo alinea:

“Ai fini del presente avviso dall’attività di acquacoltura sono escluse le operazioni propedeutiche alla commercializzazione, quali: lavatura, pulitura, calibratura, depurazione e confezionamento dei prodotti, in quanto considerate attività di trasformazione. L’allegato B deve quindi riportare valori riferiti esclusivamente a perdite dovute all’attività di allevamento. Gli importi qualora non ricavabili direttamente dalla contabilità dell’azienda dovranno essere stimati dal sottoscrittore della dichiarazione con idonea metodologia, quantificando il valore aggiunto derivante dalle attività connesse all’allevamento rispetto al prodotto grezzo.”;

- il paragrafo 6, ultimo alinea:

“Inoltre, per le imprese di molluschicoltura, il richiedente deve essere socio della cooperativa titolare di regolare concessione dell’area produttiva per il periodo per il quale chiede la compensazione. Il richiedente può essere quindi esclusivamente l’impresa associata se dotata anche di tutti gli altri requisiti previsti per l’ammissibilità, mentre la cooperativa concessionaria dell'area, non può presentare domanda in luogo dei soci in quanto difetta dei requisiti previsti per l’ammissibilità”;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” e in particolare l'allegato D), recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 24 maggio 2021, con la quale è stato tra l’altro disposto di conferire l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui al citato art. 1, comma 3-bis, lettera b), della L.R. n. 43/2001;

Viste altresì:

- la determinazione n. 10333 del 31 maggio 2021 recante: “Conferimento di incarichi dirigenziali e proroga di incarichi ad interim nell’ambito della Direzione Generale, Agricoltura, Caccia e Pesca”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di precisare che i paragrafi di seguito riportati della Deliberazione di Giunta regionale n. 1791/2021, devono essere intesi e applicati come di seguito riportato:

- il paragrafo 5, ultimo alinea:

“Ai fini del presente avviso dall’attività di acquacoltura sono escluse le operazioni propedeutiche alla commercializzazione, quali: lavatura, pulitura, calibratura, depurazione e confezionamento dei prodotti, in quanto considerate attività di trasformazione. L’allegato B deve quindi riportare valori riferiti esclusivamente a perdite dovute all’attività di allevamento. Gli importi qualora non ricavabili direttamente dalla contabilità dell’azienda dovranno essere stimati dal sottoscrittore della dichiarazione con idonea metodologia, quantificando il valore aggiunto derivante dalle attività connesse all’allevamento rispetto al prodotto grezzo.”;

- il paragrafo 6, ultimo alinea:

“Inoltre, per le imprese di molluschicoltura, il richiedente deve essere socio della cooperativa titolare di regolare concessione dell’area produttiva per il periodo per il quale chiede la compensazione. Il richiedente può essere quindi esclusivamente l’impresa associata se dotata anche di tutti gli altri requisiti previsti per l’ammissibilità, mentre la cooperativa concessionaria dell'area, non può presentare domanda in luogo dei soci in quanto difetta dei requisiti previsti per l’ammissibilità”;

2. di confermare in ogni altra parte quanto disposto nella sopracitata Deliberazione di Giunta regionale n. 1791/2021;

3. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 ed alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;

4. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne diffusione anche sul sito internet della Regione Emilia-Romagna – Agricoltura, caccia e pesca.

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