n.136 del 22.05.2013 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di verifica (Screening) relativa all'attività di recupero inerti provenienti da demolizione tramite impianto mobile sito in Via Canaletta, località Salvaterra in comune di Casalgrande (RE) da parte della ditta Ravazzini Srl (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.e., come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati impatti ambientali attesi, il progetto di “recupero rifiuti speciali inerti provenienti dalla demolizione esercitata dalla Ditta nei propri cantieri e sia dal conferimento da parte di soggetti terzi tramite impianto mobile collocato in postazione stabile all’interno dell’area di lavorazione in località Salvaterra” in comune di Casalgrande (RE) della DittaRavazzini Srl” da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  2. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione e lavorazione dei rifiuti; a tale riguardo la Ditta si dovrà attenere in particolare a quanto verrà indicato nell’autorizzazione alle emissioni diffuse;
  3. devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti presso il sito in esame in base alle vigenti disposizioni in materia;
  4. la Ditta dovrà effettuare le manutenzioni necessarie ad assicurare il corretto deflusso delle acque meteoriche raccolte nella canalizzazione perimetrale dell’impianto;
  5. tutta l’area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l’accesso agli estranei;
  6. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
  7. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:
  • durante le attività di recupero di rifiuti dovranno essere svolte nel pieno rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., sia dal punto di vista dei quantitativi di rifiuti massimi da sottoporre ad operazioni di recupero, sia in termini di tipologie di attività di recupero a cui tali rifiuti possono essere sottoposti, sia in riferimento alle modalità operative;
  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • prima della cessazione definitiva dell’attività, dovrà essere predisposto e trasmesso a Provincia, Comune ed ARPA territorialmente competenti, un piano di dismissione finalizzato all'eliminazione dei potenziali rischi ambientali e al ripristino dei luoghi nel rispetto anche delle eventuali previsioni del PAE vigente all’atto della cessazione;

2) sia comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, tra cui quelli relativi alla normativa in materia di prevenzione incendi;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Ravazzini Srl; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Casalgrande; all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL di Reggio Emilia;

4) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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