n.103 del 13.04.2022 periodico (Parte Seconda)
Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 e in deroga all'art. 49 per l'intervento di qualificazione energetico e ristrutturazione edilizia all'interno del volume dell'edificio residenziale ubicato in comune di Gualtieri (RE) e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Parma - Suzzara
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
1. Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. 753/80 e in deroga all’articolo 49 del medesimo D.P.R., l'intervento qualificazione energetica e ristrutturazione edilizia all’interno del volume dell’edificio residenziale in Comune di Gualtieri (Re) richiesto dai soggetti 1 e 2, come risultano identificati nella scheda privacy, allegata al presente atto e di esso parte integrante, come specificato negli elaborati acquisiti agli atti con numero di protocollo n. 1072937.E del 22/11/2021
2. Di provvedere a trasmettere al procuratore dell’istanza indicato nella domanda della proprietà, al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria e agli uffici del Comune interessato la presente autorizzazione e i seguenti elaborati progettuali, acquisiti da questo servizio e sulla base dei quali viene rilasciata la medesima autorizzazione:
- relazione tecnica-illustrativa,
- tav 1,
- tav 2,
- tav 3. g-r,
- tav 4.
3. Di stabilire, a pena di decadenza del presente atto, le seguenti prescrizioni:
a) i titolari tramite il professionista delegato alla ricezione dell’atto autorizzativo dovranno comunicare al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria l’inizio dei lavori e l’avvenuta esecuzione degli stessi;
b) i titolari, tramite il professionista delegato alla ricezione dell’atto autorizzativo a fine lavori dovranno trasmettere al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria la dichiarazione firmata dal tecnico progettista attestante la conformità dell’intervento rispetto al progetto autorizzato col presente atto;
c) i titolari dovranno sostenere le spese per eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti, in conseguenza della costruzione oggetto del presente provvedimento, riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria;
d) a fine lavori dell’opera oggetto della presente richiesta di deroga, la proprietà dovrà trasmettere a FER la dichiarazione a firma del tecnico progettista attestante la conformità dell’intervento rispetto al progetto approvato
e) I titolari dovranno conservare la presente autorizzazione ed esibirla ad ogni eventuale richiesta di presa visione da parte del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria.
4. Di affidare a FER s.r.l., in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia durante l’esecuzione dei lavori sia a conclusione dei medesimi.
5. Di disporre la decadenza dell’autorizzazione qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.
6. Di disporre altresì la decadenza dell’autorizzazione se entro due anni dalla data del suo rilascio non sono avviate, presso il comune competente, le procedure abilitative per la realizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 14.6 delle Linee guida regionali.
7. Di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dall’articolo 7 bis del D. Lgs. 33/2013, in esecuzione del piano regionale di prevenzione della corruzione
8. Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna entro sessanta giorni decorrenti dall’avvenuta notifica.