n.47 del 25.02.2026 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Modifiche all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi", localizzato in loc. Casetta di Torrechiara nel comune di Langhirano (PR), proposto da Zinelli F.lli snc

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina 

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “modifiche all’impianto di recupero rifiuti non pericolosi”, localizzato in loc. Casetta di Torrechiara nel Comune di Langhirano (PR) proposto da Zinelli F.lli snc sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. produrre nell’ambito e a corredo della documentazione di istanza per il rilascio del pertinente titolo autorizzativo (modifica o rinnovo AU ex Art. 208 d.lgs. 152/06), uno studio che preveda la riorganizzazione generale degli scarichi presenti in sito in un’ottica generale di ottimizzazione e adeguamento degli impianti, con puntuale dimensionamento dell’impianto di trattamento dei reflui tenendo conto del principio di invarianza idraulica;

2. condurre specifico collaudo dell’impatto acustico sull’assetto post-operam dell'intero impianto, entro 60 giorni dalla messa a regime delle attività e degli impianti oggetto di questa procedura, a seguito del rilascio dell’eventuale pertinente titolo autorizzativo (modifica AU ex Art. 208 d.lgs. 152/06);

3. redigere uno specifico studio di compatibilità idraulica ai sensi delle NdA del PAI e PTCP, aggiornato all’attuale scenario di riferimento, sia in termini di regimi pluviometrici e parametrici idraulici-topografici, anche al fine di fornire i dati di input utili ad un indispensabile approfondimento del piano di emergenza e gestione delle attività produttive che il proponente dovrà condurre, in particolare per quanto riguarda la necessità di adozione di eventuali misure di difesa passiva e attiva calibrate sui nuovi scenari di rischio;

lo studio di compatibilità idraulica e il piano d’emergenza e gestione delle attività produttive andrà fornito nell’ambito e a corredo della documentazione di istanza per il rilascio del pertinente titolo autorizzativo (modifica o rinnovo AU ex art. 208 d.lgs. 152/06);

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3, dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC di Parma e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Zinelli F.lli snc, al Comune di Langhirano, all’Unione Montana Appennino Parma est, alla Provincia di Parma, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, all'AUSL - SISP SPSAL Distretto Sud-Est, all’ Agenzia regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile di Parma, all'ARPAE di Parma;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6714);

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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