n.287 del 11.09.2024 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg.le n. 41/01 art. 5 e seguenti e L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii. – Groppi Fabio - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo del torrente Tidone in comune di Alta Val Tidone (PC), ad uso domestico, e per l'attraversamento di aree demaniali con condotta - Proc: PC23A0046 – SINADOC 18551/2023

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire al Sig. Groppi Fabio (C.F.: GRPFBA86P19C261Z), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo del Torrente Tidone, con attraversamento di terreni demaniali, codice pratica PC23A0046, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001 e dell’art. 20 della L.R. 7/2004, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso uso domestico; 

portata massima di esercizio pari a 0,5 l/s;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 1.489 mc/anno (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2034; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7- obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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