n. 123 del 05.08.2011 (Parte Seconda)
Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 969 del 4 luglio 2011, recante in oggetto “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. Proposta all’Assemblea legislativa”;
Preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente “Territorio, Ambiente, Mobilità”, giusta nota prot. n. 24386 in data 21 luglio 2011,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;
Visti:
- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;
- la Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ”;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, n. 1600/2002/CE “Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente”;
- la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 22 settembre 2006, “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”;
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228,“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- il Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, così come modificato dal Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56, “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione alla direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”;
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2009”;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 14 novembre 2007, n. 141 “Approvazione del piano energetico regionale”;
- la Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”;
- la Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 28 luglio 2008 “Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”. Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss. mm. e DM del 17/10/07”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1198 del 26 luglio 2010 “Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 344 del 14 marzo 2011 “Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria, ambiente e per un’aria più pulita in Europa, attuata con DLGS 13 agosto 2010, n. 155. Richiesta di proroga del termine per il conseguimento e deroga all’obbligo di applicare determinati valori limite per il biossido di azoto e per il PM10”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa progr. n. 50 del 26 luglio 2011 “Secondo piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013”;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, con la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010, ha dato attuazione alle Linee Guida nazionali, limitatamente alla individuazione delle aree e dei siti per l’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaico, rinviando ad un successivo atto la regolamentazione per le altre tipologie di fonti rinnovabili;
Considerato:
- che la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e la Direttiva 2009/28/CE recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE impongono l’obiettivo di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica;
- che il Regolamento CE n. 1698/2005 predefinisce i fini generali dello sviluppo rurale coerentemente con la triade economia-ambiente-aspetti sociali propria dello sviluppo sostenibile e che si sostanziano nei seguenti punti:
- accrescere la competitività del settore agricolo e forestale;
- valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;
- migliorare la qualità della vita nelle zone rurali promuovendo la diversificazione delle attività economiche;
- che il Decreto Legislativo n. 387 del 2003 ha il fine di attuare la direttiva 2001/77/CE promuovendo l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
- che la Legge regionale n. 26 del 2004 pone tra gli obiettivi della programmazione energetica regionale lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche, nella convinzione che l’innalzamento della competitività regionale non debba prescindere dalla sostenibilità ambientale e territoriale del sistema energetico;
- che il Piano Energetico Regionale (PER) nel fissare precisi obiettivi di risparmio e di razionalizzazione energetica nel settore agricolo prevede che una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica sia prodotta attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili;
- che il Piano di Sviluppo Rurale dell’Emilia-Romagna pone fra i suoi obiettivi quello di indirizzare e integrare le risorse e gli strumenti disponibili a favore di uno sviluppo economico sostenibile in termini ambientali, tale da garantire una maggiore competitività del sistema agricolo e la necessaria coesione sociale;
- che i temi della qualità dell’aria, del risparmio energetico, della tutela dell’acqua, della riduzione del consumo del suolo e dell’uso di energie rinnovabili sono tra quelli posti come prioritari dal programma di governo presentato dall’Assemblea legislativa dal Presidente Errani per la IX legislatura;
Rilevato che l’indubbia rilevanza che il legislatore comunitario e nazionale hanno inteso attribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili vada coordinata con l’ulteriore principio, sempre di derivazione comunitaria, di tutela e valorizzazione del suolo in maniera sostenibile, in modo da conservarne le capacità di fornire servizi di tipo ecologico, economico e sociale e di mantenerne le funzioni fra cui, quelle proprie del settore agricolo;
Ritenuto:
- che, conformemente alle caratteristiche e alle potenzialità del settore agricolo e agli obiettivi comunitari e nazionali sullo sviluppo del settore rurale sostenibile, la produzione di energia elettrica nel settore agricolo debba privilegiare l’utilizzo delle biomasse di origine agro-forestale;
- che, conseguentemente, la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1198 del 26 luglio 2010 ha introdotto misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola, provvedendo così ad incentivare la produzione di energia elettrica da biomasse provenienti da attività agricola, concorrendo così ad integrare il reddito in ambito agricolo, ed ha disciplinato l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti e dei residui della fermentazione anaerobica per la produzione di biogas;
Constatato:
- che l’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387 del 2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14;
- che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, (da qui in avanti denominato “Linee Guida nazionali”) in attuazione dell’art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387 del 2003, ha previsto:
- al paragrafo 17, punto 1, che, al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, “le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3”;
- al paragrafo 17, punto 3, che, “nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2”;
- all’allegato 3, lettera f), che le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, tra le quali quelle seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:
- zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all’ articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico- funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrale nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
- all’allegato 4, gli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio degli impianti da energia rinnovabile eolica;
Visti:
- la Convenzione Europea sul Paesaggio, siglata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”);
- le Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvate con la deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993, e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Considerato che le Linee Guida nazionali, nel fissare i criteri finalizzati alla ubicazione degli impianti in oggetto, al punto 15.3, fanno salve le previsioni dei Piani paesaggistici e delle prescrizioni d’uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004;
Constatato:
- che la Regione Emilia-Romagna è dotata dal 1993 del P.T.P.R., piano generale urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, i cui contenuti sono stati attuati dalla pianificazione provinciale e comunale;
- che le Norme di attuazione del PTPR costituiscono il fondamentale riferimento per la definizione dei livelli di trasformazione ammissibili, in rapporto alle diverse caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio regionale;
- che il PTPR, in particolare, stabilisce, in ragione dei diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, specifiche tutele per gli ambiti del territorio di notevole valore paesaggistico, volte ad escludere o limitare la realizzazione di nuovi insediamenti, avendo cura, in ogni caso, di attenuare l’impatto negativo degli interventi ammessi per renderli compatibili con i valori tutelati;
Considerato, inoltre, che, dall’esame del regolamento di alimentazione dei bovini da latte, previsto dal Disciplinare di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano a Denominazione di origine protetta (DOP), si rileva che:
- all’art. 5 viene stabilito che: “Nell’alimentazione delle vacche da latte è vietato: l’impiego di insilati di ogni tipo, ivi compresi i pastoni. Inoltre, per evitare che, attraverso la catena alimentare, gli insilati possano contaminare l’ambiente di stalla, è altresì vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba e di alcuni sottoprodotti quali le polpe di bietola, l’erba di pisello da seme, le trebbie di birra, le buccette di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche”;
- all’art. 9 viene stabilito che: “Nelle aziende agricole che conferiscono latte destinato alla produzione di Parmigiano-Reggiano, soltanto alle manze entro il sesto mese di gravidanza (ed eventualmente agli animali da carne) possono essere somministrati insilati (di mais, silomais e pastoni), purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) l’allevamento di questi animali deve attuarsi in ambienti diversi da quelli in cui si trovano le vacche da latte e la gestione dell’insilato deve avvenire in modo da non imbrattare le aree e gli attrezzi adibiti al governo delle lattifere;
b) al prelevamento ed alla distribuzione degli insilati devono essere destinate attrezzature diverse da quelle utilizzate per le vacche da latte; in ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare le possibili contaminazioni;
c) lo spandimento delle deiezioni solide e liquide provenienti dalle stalle in cui si fa uso di insilati non può avvenire sui prati in produzione, per evitare la contaminazione delle foraggere e l’effetto di accumulo legato al ciclo delle spore.”;
Ritenuto, pertanto, al fine di non alterare i processi produttivi del Parmigiano Reggiano, che costituisce una delle più importanti e peculiari produzioni tipiche della Regione Emilia-Romagna, ed in coerenza con il citato Disciplinare, di prevedere una specifica disciplina per l’utilizzo di insilati di ogni tipo nella gestione degli impianti a biogas all’interno del Comprensorio di produzione dello stesso formaggio Parmigiano-Reggiano DOP (Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova destra Po e Bologna sinistra Reno);
Considerato:
- che nonostante la situazione sia in costante miglioramento, l’inquinamento atmosferico rimane per l’Emilia-Romagna una criticità da affrontare;
- che le problematiche dell’Emilia-Romagna riguardano principalmente inquinanti secondari o prevalentemente tali (particolato atmosferico, ossidi di azoto, ozono) e che la qualità dell’aria è fortemente influenzata anche dalle emissioni derivanti dalla combustione di biomasse, se si considera che una quota significativa delle emissioni regionali di PM10 proviene dall’utilizzo di biomasse nel settore combustione non industriale (riscaldamento);
- che per il particolato atmosferico PM10 e il biossido di azoto (NO2) i dati rilevati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria hanno evidenziato in varie aree del territorio il superamento dei valori limite stabiliti dalla Direttiva 2008/50/CE, attuata con D. Lgs. 155/2010;
- che sulla base di tali dati sono state effettuate elaborazioni che hanno condotto alla individuazione di aree di superamento zonizzate su base comunale;
- che la cartografia contenente le aree di superamento per il PM10 e l’NO2 è stata approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 344 del 14 marzo 2011 e costituisce la base conoscitiva per le autorità competenti in materia di gestione della qualità dell’aria ambiente per l’individuazione e l’attivazione delle misure e degli interventi necessari al conseguimento dei valori limite nel periodo più breve possibile;
Dato atto che la DGR 344/2011, oltre ad approvare le cartografie tematiche relative alle aree di superamento su base comunale di PM10 e NO2 dà atto che al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente contribuiscono anche gli strumenti di pianificazione regionale settoriale, in particolare nei settori dei trasporti, energia, industria, agricoltura, edilizia ed urbanistica, e che pertanto nella redazione di detti strumenti e delle loro revisioni la Regione debba tenere conto, nell’individuazione delle misure e degli interventi che li caratterizzano, anche della necessità del conseguimento dei valori limite per il biossido di azoto ed il PM10 nei termini previsti dalla normativa comunitaria;
Considerato quindi che l’approccio seguito è quello di regolare le possibili fonti di generazione di inquinamento atmosferico in rapporto con la zonizzazione dei superamenti di PM10 ed NO2 e che l’applicazione agli impianti di produzione di energia alimentati a biomasse di criteri di localizzazione connessi a detta zonizzazione costituisce pertanto attuazione di quanto già stabilito dalla DGR n. 344 del 14 marzo 2011;
Ritenuto pertanto di allegare al documento “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica” la cartografia recante la rappresentazione della situazione emissiva relativa al PM10 e NO2, delegando la Giunta regionale a formulare in relazione alla criticità delle diverse aree e alla conseguente individuazione delle condizioni di localizzazione i criteri per l’individuazione del computo emissivo per gli impianti di potenza maggiore a 250 kWt;
Considerato che, nel fornire criteri per la localizzazione degli impianti in oggetto, in modo da conciliare l’istanza di tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e storico-culturali del territorio con l’esigenza della valorizzazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sono stati individuati altresì i seguenti obiettivi generali:
- per quanto riguarda gli impianti da energia eolica, si è ritenuto di favorire la realizzazione di quelli che risultino di elevata efficienza in termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore di funzionamento alla piena potenza nominale;
- per quanto riguarda gli impianti da biogas e da biomasse, che, oltre al rispetto di quanto già stabilito dalla DGR n. 1198 del 2010, si è ritenuto di fissare prescrizioni finalizzate alla tutela della qualità dell’aria, ad evitare il cumulo degli impianti e la dispersione insediativa degli stessi, e, in specifico per gli impianti a biogas, sono stati stabiliti livelli di attenzione per i territori relativi al Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano e per le zone di coltivazione dei prati stabili;
- per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia idroelettrica, che, oltre al rispetto di quanto già stabilito dalla DGR n. 1793 del 2008, si è ritenuto di tutelare i caratteri di naturalità e paesaggistici e la funzionalità idraulica delle zone interessate, e prevedendo la realizzazione di impianti interrati, per minimizzare gli impatti paesaggistici;
Ritenuto, pertanto, opportuno fornire in parte allegata, sulla base del quadro normativo di cui al presente atto, l’ individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica energetiche;
Visti inoltre:
- l’articolo 28, comma 4, lettera d) dello Statuto regionale, in base al quale spetta all’Assemblea legislativa regionale “approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale”;
- l’articolo 46, comma 5, dello Statuto regionale, in base al quale la Giunta regionale ha “la facoltà di proporre, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell’Assemblea”;
Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all’Assemblea legislativa, n. 969 del 4 luglio 2011, qui allegati;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
a) l’approvazione, in attuazione delle linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, dell’Allegato I parte integrante del presente provvedimento, “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”;
b) di prevedere che i criteri di localizzazione di cui all’Allegato I non si applichino, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT, a quelli che risultino formalmente avviati in data antecedente alla medesima pubblicazione, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente. E’ altresì esclusa dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato 1 l’installazione degli impianti nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate già ammessi a finanziamento pubblico attraverso delibera di Giunta n.142/2010 e successivi provvedimenti attuativi in quanto l’assetto energetico di tali aree è ottimizzato anche riguardo alle emissioni in atmosfera, nonché gli impianti degli Enti Locali già finanziati con delibera di Giunta n. 2056/2010, ritenuti rispondenti alle richieste di riduzione delle emissioni come da relativo Bando assunto con delibera di Giunta n. 417/2009.
c) di prevedere che non siano soggetti alle disposizioni del presente atto, ai soli fini localizzativi e fermo restando l’obbligo del rispetto delle prescrizioni tecniche previste ai sensi del presente atto, i procedimenti per l’istallazione degli impianti:
- per i quali, alla data di pubblicazione nel BURERT del presente atto, sia stata presentata domanda di accesso a finanziamento pubblico;
- che siano previsti nei progetti di sviluppo o riconversione del settore bieticolo-saccarifero, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia, ivi compresi gli impianti derivanti dagli accordi interprofessionali sottoscritti in data 15 novembre 2010 fra le Associazioni bieticole con Eridania-Sadam COPROB/Italia Zuccheri, e Unionzucchero;
d) di stabilire che per gli impianti da biogas e di produzione di biometano e per quelli da biomasse di cui alla precedente lettera b) del presente deliberato o esistenti, in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, l’adeguamento alle prescrizioni tecniche di cui rispettivamente al paragrafo 3, lettera G)a), e al paragrafo 4, lettera E)a), potrà essere oggetto di un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione;
e) di stabilire che l’obbligo di prevedere un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, di cui al paragrafo 3, lettera G) a), dell’Allegato I alla presente deliberazione, trova applicazione anche per gli impianti a biogas esistenti e per quelli per i quali, alla data di pubblicazione nel BURERT del presente atto, il procedimento di autorizzazione unica sia stato concluso o risulti formalmente avviato;
f) di stabilire che le Province, con apposita deliberazione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURERT, possano confermare, previa intesa con la Regione, la disciplina più restrittiva specificatamente prevista dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), circa la non idoneità alla localizzazione di impianti eolici o idroelettrici;
g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.