n. 267 del 05.12.2012 periodico (Parte Seconda)

Esito procedura di VIA relativa all'istanza di concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata Acquabios, in comune di Minerbio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sulla domanda di concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata Acquabios, in Comune di Minerbio, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 5 settembre 2012 è ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile il rilascio della concessione di cui al punto a) entro i limiti e rispettando le prescrizioni indicate ai punti 2.C., 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate: 

  1. la società titolare, pena la revoca del decreto ministeriale di riconoscimento delle proprietà terapeutiche per l’acqua minerale “Acquabios” dovrà far pervenire al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, al termine dei primi due anni di attività, una sperimentazione clinica controllata, eseguita secondo protocolli specifici, atta a verificare l’efficacia clinica del trattamento nelle indicazioni proposte. La predetta sperimentazione clinica sarà sottoposta alle valutazioni del Consiglio Superiore di Sanità che dovrà verificare se sussistono le condizioni per il mantenimento del riconoscimento. Conseguentemente tale condizione verrà riportata anche nell’atto di concessione “Acquabios”;
  2. la concessione viene rilasciata per l’area individuata nella proposta fornita dalla Società proponente Ciemme srl. La perimetrazione in questione prevede la delimitazione di una area di concessione attorno al pozzo Acquabios all’interno dell’area cortiliva di proprietà adibita a parcheggio e verde privato nel perimetro dello stabilimento termale. Si escludono futuri ampliamenti dell’area oggetto di concessione, in quanto incompatibili con il contesto urbano di localizzazione del giacimento;
  3. vista la dichiarazione di proprietà terapeutiche rilasciata dal Ministero della Sanità in data 14/2/2012 per usi balneo e fango terapici, trasmessa dal proponente volontariamente nel corso del procedimento avviato, si rileva che lo stabilimento non presenta, a tutt’oggi, le strutture necessarie per la fangoterapia. Qualora questo trattamento venga integrato, le modifiche dello stabilimento dovranno essere comunicate all’Amministrazione provinciale al fine del rilascio di una integrazione alla concessione di coltivazione delle acque minerali, previa verifica con la Regione Emilia-Romagna della necessità di sottoporre il nuovo uso alla procedura di Valutazione di impatto ambientale;
  4. in relazione alla concessione si dovrà esercitare direttamente l’attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all’importanza del giacimento e ad attenersi al progetto di coltivazione, che si intende contestualmente approvato. Per eventuali varianti deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione;
  5. dovranno essere inviati entro il 31 dicembre di ogni anno al Settore Ambiente della Provincia di Bologna - Ufficio Suolo e Attività Estrattive un rapporto sull’andamento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull’andamento generale della propria industria e il programma dei lavori per l’anno successivo;
  6. dovranno essere trasmessi allo stesso Settore della Provincia di Bologna gli aggiornamenti al Documento di Sicurezza e Salute previsto dal DLgs 624/96; attestando annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro;
  7. ai fini della concessione di coltivazione di acque termali e minerali la Società dovrà:
    1. attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dal soprarichiamato Settore Provinciale per il controllo ed il regolare sfruttamento della risorsa mineraria, nonché dall’Autorità sanitaria per l’utilizzazione igienica dell’acqua;
    2. corrispondere alla Provincia di Bologna il diritto proporzionale annuo anticipato pari a Euro 1481,98 (millequattrocentottantunovirgolanovantotto), come previsto dalla Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna 11354/10, relativamente agli aggiornamenti della misura dei diritti proporzionali annui anticipati dovuti per le concessioni di acque minerali e termali ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, annualità 2010-2013;
    3. esercitare la somministrazione delle acque nel rispetto delle normative regionali, art. 9 della L.R. 32/88, nazionali e comunitarie inerenti la materia, a conformare i relativi contratti allo schema tipo approvato dalla Giunta della Provincia di Bologna con Deliberazione n. 89 del 21 marzo 2006 e a determinare i prezzi massimi di cessione dell’acqua in conformità a quanto previsto dalla deliberazione soprarichiamata;
    4. far pervenire alla Provincia di Bologna copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione di concessione stessa presso l’Agenzia Provinciale del Territorio – ufficio Conservatoria, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di VIA;
  8. al fine di garantire un’adeguata tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica prelevata nei confronti delle attività antropiche di superficie, il pozzo Acquabios dovrà essere dotato di strumenti di misurazione delle portate, del livello idrico, della conducibilità elettrica e della temperatura con lettura in continuo oraria. Questi monitoraggi dovranno iniziare in un periodo antecedente rispetto all’inizio dell’attività di captazione del pozzo, e dovranno proseguire per tutto il periodo di funzionamento del pozzo stesso;
  9. i dati raccolti, come previsto al punto precedente, dovranno essere trasmessi in formato digitale con cadenza trimestrale alla Provincia di Bologna - Unità Operativa Attività Estrattive, ad ARPA Sezione Provinciale di Bologna ed alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;
  10. i dati sopra indicati dovranno inoltre essere oggetto di una relazione tecnica, contenuta nella relazione annuale, atta a verificare lo stato quali - quantitativo della captazione Acquabios con particolare attenzione ad evidenziare eventuali anomalie nelle analisi. Questa relazione verrà inoltrata annualmente alla Provincia di Bologna - Unità Operativa Attività Estrattive, ad ARPA Sezione Provinciale di Bologna ed a Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli. Qualora i dati quali - quantitativi derivanti dai monitoraggi dovessero mostrare un cambiamento significativo delle caratteristiche dell’acquifero captato, le amministrazioni competenti effettueranno le valutazioni ed analisi del caso e potranno adottare opportune azioni al fine della tutela della risorsa idrica;
  11. considerando che il profilo terapeutico-salutistico delle acque si caratterizza soprattutto per la presenza di solfuri con valori comunque deboli e un grado solfidrimetrico di poco superiore all’unità e una classificazione delle acque come mediamente mineralizzate si chiede di garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni di peculiarità chimica che ne hanno giustificato la certificazione ministeriale, effettuando annualmente analisi chimiche complete che dovranno essere inviate alla Provincia di Bologna - Unità Operativa Attività Estrattive;
  12. i prelievi da pozzo non dovranno superare la portata massima di 4 l/s, così come indicato nel progetto presentato sia in termini di consumi medi giornalieri che di consumi annuali a servizio del Centro Acquabios;
  13. l’area cortiliva dove è presente il pozzo deve essere individuata come area di tutela assoluta attorno al pozzo per non esporlo ad attività che possano determinare dispersioni di sostanze indesiderate o che possano precludere la tenuta delle relative infrastrutture (tubazioni, camicia, testata, ecc); 

c) di dare atto che il Comune di Minerbio ha rilasciato parere positivo previsto ai sensi della L.R. 9/99 relativamente al progetto in esame con PG.2012.209606 del 5/9/2012 che costituisce Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

d) di dare atto che la Provincia di Bologna con Det. n. 2064 PG 153098 del 15/10/2012, acquisto in Regione con PG.2012.247658 del 23/10/2012 ha rilasciato, ai sensi della L.R. 32/88, la concessione di Coltivazione di Acque Minerali e Termali a denominarsi “Acquabios”, sita in territorio del comune di Minerbio in Provincia di Bologna, a favore della Società Ciemme S.r.l. che costituisce Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) di dare atto che la Provincia di Bologna con lettera del 22/10/2012, acquisita in Regione con PG.2012.251095 del 26/10/2012, ha trasmesso ad integrazione della determina di concessione sopra riportata il verbale di delimitazione dell’area in concessione e il piano di delimitazione dell’area che costituisce Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

f) di dare atto che ai sensi della LR 9/1999 e ss.mm.ii. autorizzazioni rilasciate nell’ambito della Conferenza dei Servizi assumono efficacia immediata all’atto dell’approvazione della presente deliberazione;

g) di stabilire, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del presente atto;

h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Ciemme srl;

i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla provincia di Bologna, al comune di Minerbio, ad ARPA sezione provinciale di Bologna, all’AUSL di Bologna e al Servizio Geologico Sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna; 

j) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

k) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

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