n.132 del 06.05.2021 (Parte Terza)

Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito al decimo interpello

IL DIRETTORE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R. 43/01 nonché della nota Prot. 28/04/2021.0403856 dal Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa, Fabio Rombini

Richiamati:

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.;

- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);

- l’art. 1 comma 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 221 ai sensi del quale nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2.4.1968, n. 475);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);

- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Richiamate, altresì:

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, di “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:

· l’art. 2, che individua i requisiti di ammissione al concorso;

· l’art. 6, recante le cause di irricevibilità, esclusione o non ammissione al concorso;

· gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;

· l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;

· l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3/9/2019 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dagli interessati" che dispone, in particolare:

- di effettuare gli interpelli successivi al sesto senza attendere il decorso dei 180 giorni disponibili per l’apertura della farmacia nella sede assegnata nel precedente interpello, rendendo disponibili le eventuali sedi non aperte nel termine suddetto nel primo interpello utile tra i successivi interpelli;

- di effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti nella domanda di partecipazione al concorso straordinario nei confronti dei soli vincitori che accettano la sede loro offerta e, conseguentemente, procedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche subordinatamente all’esito dei suddetti controlli;

- che al termine di ciascuna procedura di interpello-accettazione attuata tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica, si procederà con:

· l’adozione di un provvedimento che rende note le sedi accettate nell’interpello svolto, le sedi disponibili per il successivo interpello e le candidature interessate a quest’ultimo interpello;

· l’avvio delle procedure tecniche necessarie per l’interpello successivo;

· l'esecuzione dei controlli di veridicità delle dichiarazioni dei vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello;

- che, al termine dell’attività di controllo, sarà adottato il provvedimento che assegna le sedi accettate da vincitori rispetto ai quali i controlli eseguiti abbiano avuto riscontri positivi e, eventualmente, in caso di controlli difformi, rettifica la graduatoria senza procedere all’assegnazione delle sedi interessate;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 22595 del 16/12/2020 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: rettifica della graduatoria finale dei candidati gia' approvata con determinazione n. 8984 del 27/5/2020, conclusione del nono interpello e individuazione sedi disponibili per il decimo";

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2814 del 17/2/2021 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: conclusione del decimo interpello e individuazione sedi disponibili per l'undicesimo";

Richiamati, inoltre:

- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone che, nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”;

- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016 “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:

· l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:

§ non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;

§ non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;

· il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato art. 10 della LR 2/2016;

· nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;

· in qualunque momento successivo all’apertura della farmacia emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;

· l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;

- l'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per effetto del quale il periodo in cui i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;

Richiamata, infine, la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017 "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2" nella quale sono indicate le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934;

Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221 e 10, comma 1 lettere b) e h), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2 deriva che i dispensari farmaceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti perché non era aperta la farmacia prevista dalla pianta organica devono venire chiusi all’apertura della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi;

Dato atto che:

- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso alcuni dei provvedimenti regionali, aventi ad oggetto la presente procedura di concorso straordinario, come più dettagliatamente indicato alla pagina http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-farmacie, ove le informazioni sono costantemente aggiornate;

- in particolare, risulta pendente davanti al TAR Emilia-Romagna – sezione di Parma - il giudizio relativo al ricorso proposto avverso la determinazione n. 2814 del 17/2/2021 nella parte in cui ha aggiornato la descrizione della sede farmaceutica n. 2 del comune di Cadeo - già inclusa nell’elenco delle sedi oggetto del decimo interpello ed accettata in esito a tale interpello - in coerenza alla modifica apportata alla descrizione della sede con la revisione 2020 della pianta organica del comune di Cadeo; rispetto a tale ricorso il TAR (sezione di Parma) con ordinanza cautelare n. 42 del 24/3/2021 ha fissato l’udienza per la decisione di merito il 26/5/2021;

- risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

Preso atto che dai controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dai farmacisti che hanno partecipato alla procedura di decimo interpello e hanno accettato tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica la sede abbinata, eseguiti in conformità a quanto disposto con la richiamata determinazione n. 15878 del 3/9/2019, non sono emerse difformità;

Considerato che:

- tra le sedi accettate in seguito al decimo interpello è compresa la sede farmaceutica n. 2 del comune di Cadeo rispetto alla quale è fissata in data 26/5/2021 l’udienza di merito per la decisione del ricorso di cui sopra;

- l’adozione del provvedimento di assegnazione della sede n. 2 di Cadeo in un momento anteriore alla data fissata per l’udienza di merito del ricorso di cui sopra determinerebbe la necessità, per la parte ricorrente, di impugnare per motivi aggiunti anche tale provvedimento e, conseguentemente, comporterebbe un probabile rinvio dell’udienza per la decisione di merito;

- per esigenze di certezza del diritto è preferibile poter disporre della decisione di merito nel tempo più breve possibile e, pertanto, rinviare ad un momento successivo l’assegnazione della sede n. 2 di Cadeo;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione delle restanti 7 candidature che hanno accettato la sede farmaceutica proposta nel decimo interpello, dando atto che:

- la descrizione delle sedi farmaceutiche assegnate, riportata nell’allegato A è quella indicata nei provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data di adozione del presente atto;

- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l’autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro-indiviso, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;

- l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia;

- le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo co-titolare comportano la decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;

- i candidati vincitori in forma associata, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11 comma 7 del DL 1/2012, dovranno costituire una società optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. 362/91, così come modificato dalla L. 124/2017, e la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;

- i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015 ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell’indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017 sopra citata;

- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;

- con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell’iscrizione degli assegnatari all’ordine dei farmacisti, al riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 "Competenze del Comune" della L.R. 2/2016;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- il regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 “Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna, dell'Agrea, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-er, dell'Ibacn e dei commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale” e in particolare l’art. 8;

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 28/1/2021 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Giunta regionale 2021-2023, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-
2023”;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG72017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, agenzie, e istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (Rasa)e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);

- n. 1050 del 24 agosto 2020 “Proroga della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (Rasa) e del responsabile per la transizione digitale regionale”;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (Rasa) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2018 del 28 dicembre 2020 di “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 20945 del 21 novembre 2020 di “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.32/1993”;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità del presente atto;

determina

1) di assegnare ai farmacisti vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al decimo interpello elencati nell'Allegato A della presente determinazione le sedi farmaceutiche a fianco degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall’art. 14 del bando, precisando che la descrizione delle sedi farmaceutiche riportata nell’allegato A è quella indicata nei provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto;

2) di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al “Modulo di accettazione della sede assegnata” di cui all'Allegato B della presente determinazione, da trasmettere al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna entro la data di apertura della farmacia;

3) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui sono ubicate le sedi assegnate e non assegnate con il presente provvedimento e ai servizi farmaceutici delle Aziende USL della Regione;

4) di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicati nell'Allegato A all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

5) di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i Comuni e le ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle farmacie, avvisando che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:

- l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni;

- l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia;

6) di notificare il presente atto ai farmacisti che hanno accettato la sede farmaceutica n. 20 del comune di Cadeo all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it ) oltreché nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it );

8) di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

9) di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Servizio

Fabio Rombini

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