n. 113 del 04.07.2012 periodico (Parte Seconda)
Evento sismico del 23 /12/2008 nelle Province di Parma, Reggio Emilia e Modena. (OPCM n. 3744/09). Disposizioni relative all'impiego delle economie derivanti da ribassi di gara
IL PRESIDENTE
in qualità di Commissario delegato
Visti:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
Premesso che:
- il giorno 23 dicembre 2008 il territorio della regione Emilia-Romagna ed in particolare l’area appenninica fra il parmense, reggiano e modenese è stata interessata da una scossa sismica di magnitudo 5.1, con repliche verificatesi nella stessa giornata ed in quelle successive, che hanno provocato danni ingenti e diffusi a strutture pubbliche e private;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, pubblicato nella G.U. n. 21 del 27 gennaio 2009, è stato dichiarato per l’evento in parola lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, prorogato fino al 31 dicembre 2010 con D.P.C.M. del 13 gennaio 2010, pubblicato nella G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010 e, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. del 21 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. n. 24 del 31/1/2011;
- con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009, pubblicata nella G. U. n. 55 del 7 marzo 2009, lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza ed incaricato di procedere, in particolare, alla preliminare individuazione dei comuni interessati, ricadenti negli ambiti territoriali delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena ed all’adozione di un piano di interventi straordinari finalizzati al ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate e alla ricostruzione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati, tenendo conto della normativa in materia di miglioramento sismico da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dato atto:
- che in applicazione dell’ordinanza 3744/09 sono stati approvati, previo nulla osta del Dipartimento nazionale della protezione civile, Stralci e Rimodulazioni del Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica con propri decreti di seguito elencati:
- 122/09 - Primo stralcio;
- 146/09 - Secondo Stralcio;
- 35/10 - Terzo Stralcio;
- 18/11 - Prima Rimodulazione;
- 168/11 - Seconda Rimodulazione;
- che nell’ambito dei piani richiamati sono stati individuati gli interventi necessari con l’indicazione degli enti attuatori e del finanziamento concesso;
- che al capitolo 6 del Secondo Stralcio del Piano sono riportate le disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi pianificati;
- che, per quanto qui rileva, si richiama la disposizione di cui al punto 6.2.2, ultimo capoverso, del citato capitolo 6 del Secondo Stralcio del Piano che reca:«le economie di spesa dei singoli interventi derivanti da eventuali ribassi d’asta o dall’utilizzo parziale del finanziamento concesso tornano nella disponibilità del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato»;
- che scopo di tale disposizione era quello di assicurare, con le eventuali economie di spesa, la copertura finanziaria degli interventi su edifici danneggiati dal sisma che, in base al quadro delle priorità a suo tempo definito, erano stati inizialmente esclusi dal finanziamento;
Preso atto che diversi enti attuatori degli interventi pianificati hanno richiesto l’autorizzazione all’impiego delle economie derivanti dai ribassi di gara per la copertura finanziaria di varianti in corso d’opera;
Considerato che in sede di Prima e Seconda Rimodulazione del Piano si è potuto far fronte al finanziamento di tutti gli interventi sugli edifici pubblici danneggiati inizialmente esclusi dal finanziamento, grazie alle disponibilità finanziarie derivanti da minori spese accertate in sede di istrutoria, liquidazione e monitoraggio dello stato di avanzamento di un rilevante numero di interventi programmati nei precedenti Stralci del Piano;
Ritenuto, conseguentemente:
- di autorizzare, per ragioni di economia procedimentale, in via generale l’impiego delle economie derivanti da ribassi di gara per l’esecuzione delle varianti in corso d’opera di cui all’art. 132 del DLgs 163/06;
- di stabiire che, ai fini dell’acquisizione del visto di congruità tecnico-economica - se trattasi di variante sostanziale al progetto - da rilasciarsi a cura del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente della Regione Emilia-Romagna (STB), oltre che ai fini della comunicazione a tale Servizio di ogni variazione del quadro tecnico-economico, si rinvia a quanto previsto al punto 6.3.3, primo e secondo capoverso, del capitolo 6 del richiamato Secondo Stralcio del Piano, ferma restando l’acquisizione sulla perizia di variante degli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura di altre amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalle vigenti normative di settore;
Evidenziato, peraltro, che non sempre in sede di piano è stato possibile determinare per gli interventi sugli edifici daneggiati una stima puntuale degli oneri finanziari per la relativa riparazione;
Evidenziato,altresì:
- che ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 3744/2009 per gli interventi pianificati si deve tenere conto della normativa in materia di miglioramento sismico;
- che il finanziamento degli interventi pianificati, oltre che alla riparazione dei danni, è finalizzato quindi anche al conseguimento del miglioramento sismico ovvero di una maggiore capacità di risposta di un edificio alle azioni sismiche future;
- che la capacità di risposta alle azioni sismiche future aumenta in conseguenza dell’aumento del grado di miglioramento sismico conseguibile da un edificio in base anche alla quantità di opere realizzate;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’impiego delle economie derivanti dai ribassi di gara anche per l’esecuzione di opere aggiuntive se finalizzate al conseguimento di un maggior grado di miglioramento sismico o alla riparazione dei danni che non hano trovato in sede di piano piena copertura finanziaria, stabilendo che l’ente attuatore trasmetta, in tali casi, il nuovo quadro tecnico-economico prima della relativa approvazione, al Servizio Tecnico di Bacino teritorialmente competente ai fini della verifica della idoneità delle opere al conseguimento di detto miglioramento o della loro necessità per la riparazione dei suddetti danni e della relativa congruità tecnico-economica, ferma restando l’acquisizione su tali opere aggiuntive degli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura di altre amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalle vigenti normative di settore;
Preso atto, peraltro, che alcuni enti attuatori hanno già utilizzato le economie derivanti da ribassi di gara sia per far fronte a varianti in corso d’opera sia per maggiori lavorazioni approvate a seguito delle procedure di gara;
Ritenuto di stabilire, pertanto, che nei casi di economie da ribassi di gara già utilizzati:
- la perizia di variante o il quadro tecnico-economico comprensivo delle maggiori lavorazioni approvati dall’ente attuatore siano trasmessi, unitamente ai relativi atti di approvazione, al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente per la verifica della sussistenza dei presupposti della variante in corso d’opera e della relativa congruità tecnico-economica o dell’idoneità delle opere aggiuntive al conseguimento di un maggiore grado di miglioramento sismico dell’edificio danneggiato o, della loro necessità per la riparazione dei danni che non hanno trovato in sede di piano piena copertura finanziaria e della relativa congruità tecnico-economica;
- l’esito di tale verifica sia comunicato dal Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente all’Agenzia regionale di protezione civile, la quale, in caso di esito negativo, non potrà procedere alla liquidazione della quota del finanziamento corrispondente all’importo dei ribassi utilizzati e, ove tale quota fosse stata già liquidata, dovrà procedere al recupero della stessa;
Evidenziato che il presente decreto va trasmesso alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994, aggiunta dal comma 2-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 225/2010 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 10/2011;
Dato atto del parere allegato;
decreta:
Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di autorizzare, relativamente agli interventi previsti nei piani richiamati in premessa, l’impiego delle economie derivanti da ribassi di gara per l’esecuzione delle varianti in corso d’opera di cui all’art. 132 del DLgs 163/06 o per l’esecuzione di opere aggiuntive se finalizzate al conseguimento di un maggiore grado di miglioramento sismico o alla riparazione dei danni che non hanno trovato in sede di piano piena copertura finanziaria, stabilendo che:
- ai fini dell’acquisizione sulla perizia di variante – se trattasi di variante sostanziale al progetto - del visto di congruità tecnico-economica da rilasciarsi a cura de Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente della Regione Emilia-Romagna, oltre che ai fini della comunicazione a tale Servizio di ogni variazione del quadro tecnico-economico, si rinvia a quanto previsto al punto 6.3.3, primo e secondo capoverso, del capitolo 6 del richiamato Secondo Stralcio del Piano, ferma restando l’acquisizione sulla perizia di variante degli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura di altre amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalle vigenti normative di settore;
- ai fini della verifica della idoneità delle opere aggiuntive al conseguimento del predetto miglioramento sismico o della loro necessità per la riparazione dei suddetti danni e della relativa congruità tecnico-economica, l’ente attuatore trasmetta il nuovo guadro tecnico-economico prima della relativa approvazione, al Servizio Tecnico di Bacino teritorialmente competente, ferma restando l’acquisizione su tali opere aggiuntive degli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura di altre amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalle vigenti normative di settore;
- il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente trasmetta copia del visto o la comunicazione dell’esito delle suddette verifiche all’Agenzia regionale di protezione civile;
2. di stabilire che, nei casi in cui le economie derivanti dai ribassi di gara siano gia state impiegate da un ente attuatore per l’esecuzione di una perizia di variante in corso d’opera o per l’esecuzione di maggiori lavorazioni:
- la perizia di variante o il quadro tecnico-economico comprensivo delle maggiori lavorazioni approvati dall’ente attuatore siano trasmessi al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente affinché quest’ultimo verifichi la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 132 del DLgs 163/06 per l’esecuzione della variante in corso d’opera e la relativa congruità tecnico-economica o la sussistenza dell’idoneità delle lavorazioni aggiuntive al conseguimento di un maggiore grado di miglioramento sismico dell’edificio danneggiato o della loro necessità per la riparazione dei danni che non hanno trovato in sede di piano piena copertura finanziaria e la relativa congruità tecnico-economica;
- l’esito di tale verifica sia comunicato dal Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente all’Agenzia regionale di protezione civile, la quale, in caso di esito negativo, non potrà procedere alla liquidazione della quota del finanziamento corrispondente all’importo dei ribassi utilizzati e, ove tale quota fosse stata già liquidata, dovrà procedere al recupero della stessa;
3. di trasmettere il presente decreto alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994, aggiunta dal comma 2-sexies dell’art. 2 del D.L. 225/10 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 10/11;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Presidente
Vasco Errani
Trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di cui alla lett.c - bis art. 3, comma 1, della Legge 20/94 con nota prot. n. PG/2012/0132805 del 28/5/2012. Restituto con nota prot. n. 2556 del 7/6/2012 come atto non soggetto a controllo come da comunicazione acquisita agli atti con Prot n. PG/2012/0141831 dell' 8/6/2012.