n.104 del 22.06.2012 (Parte Prima)
NOTE
Note all’art. 1
Comma 1
1) il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 1 - Finalità e modalità attuative
(omissis)
3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18. »
Comma 2
2) il testo del comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 1 - Finalità e modalità attuative
(omissis)
3-bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.».
Nota all’art. 2
Comma 1
1) il testo dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 2 - Nido d'infanzia
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido ha finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 3 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.
4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonché i nidi indicati all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002), in relazione ai tempi di apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettività possono essere anche micro-nidi. La ricettività minima e massima del micro-nido è stabilita con direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
5. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.».
Nota all’art. 3
Comma 1
1) il testo dell'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 3 - Servizi integrativi e sperimentali
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.
2. Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli spazi bambini.
3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti.
4. Gli spazi bambini hanno finalità educative e di socializzazione e offrono accoglienza giornaliera ai bambini in età dodici - trentasei mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell'utenza, secondo modalità stabilite di fruizione.
5. I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte.
6. I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto garantiscono tempi e modalità di funzionamento più ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.
7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento è determinata la durata massima della sperimentazione.
8. Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge l'attività in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio o in altro contesto a ciò dedicato, e dell'educatore familiare. L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis il Consiglio regionale stabilisce i requisiti del servizio di educatore domiciliare.».
Nota all’art. 4
Comma 1
1) il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 4 - Sistema educativo integrato
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi e i servizi sperimentali, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.
3. La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo i princìpi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.».
Note all’art. 5
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 6 - Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi
1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e agevolano l'inserimento di bambini stranieri.».
Comma 2
2) il testo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 6 - Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi
(omissis)
2. L'accesso ai servizi integrativi è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.».
Comma 3
3) il testo del comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 6 - Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi
(omissis)
2-bis. Nei nidi indicati all'articolo 70 della legge n. 448/2001 che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.».
Nota all’art. 6
Comma 1
1) il testo dell'articolo 7 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 7 - Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende Unità sanitarie locali e con i servizi sociali dei comuni, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende Unità sanitarie locali e i comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio - culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute. ».
Nota all’art. 7
Comma 1
1) il testo dell'articolo 9 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 9 - Servizi ricreativi
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. I servizi già funzionanti devono trasmettere la denuncia di attività entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori".
5. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi di cui al comma 1.».
Nota all’art. 8
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 10 - Funzioni della Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.».
Comma 2
2) il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 10 - Funzioni della Regione
(omissis)
2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:
a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta il relativo riparto; ».
Nota all’art. 9
Comma 1
1) il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 11 - Funzioni delle province
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
(omissis)
b) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'articolo 23;».
Nota all’art. 10
Comma 1
1) il testo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 12 - Funzioni dei comuni
1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:
(omissis)
e) attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza; ».
Note all’art. 11
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 13 - Compiti delle Aziende Unità sanitarie locali
1. Le Aziende Unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico - sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.».
Comma 2
2) il testo del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 13 - Compiti delle Aziende Unità sanitarie locali
(omissis)
2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'art. 7, comma 2.».
Nota all’art. 12
Comma 1
1) il testo dell'articolo 14 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 14 - Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle Province:
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;
b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle Province:
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.
4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 3 e comma 3-bis.».
Nota all’art. 13
Comma 1
1) il testo dell'articolo 15 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 15 - Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".».
Note all’art. 14
Comma 1
1) il testo della rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 16 - Autorizzazione al funzionamento».
Comma 2
2) il testo del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 16 - Autorizzazione al funzionamento
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi indicati all'articolo 70 della legge n. 448/2001 e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.».
Comma 3
3) il testo del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 16 - Autorizzazione al funzionamento
(omissis)
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.».
Comma 4
4) il testo del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 16 - Autorizzazione al funzionamento
(omissis)
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attività.».
Nota all’art. 15
Comma 1
1) il testo della lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 19 - Requisiti per l'accreditamento
1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:
(omissis)
f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle direttive regionali in merito.».
Nota all’art. 16
Comma 1
1) il testo dell'articolo 20 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 20 - Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 9.
2. A tal fine la Regione e i comuni trasmettono periodicamente alle province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e autodenunciatisi.
3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.».
Nota all’art. 17
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 21 - Vigilanza e sanzioni
(omissis)
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo di cui all'articolo 9 senza avere presentato la denuncia di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio. ».
Nota all’art. 18
Comma 1
1) il testo dell'articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 23 - Commissione tecnica provinciale
1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione tecnica, con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti:
a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di Presidente;
b) due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato, e un dirigente dei servizi per l'infanzia, designati dalla Provincia in accordo con i comuni;
c) due operatori dei settori igienico - sanitario e della sicurezza presenti nel territorio, designati dall'Azienda Unità sanitaria locale;
d) due tecnici del settore edilizio, con esperienze specifiche sui servizi per l'infanzia, di cui uno designato dal Comune capoluogo di provincia e l'altro dalla Provincia.
2. Qualora sul territorio provinciale esistano più Aziende Unità sanitarie locali, la designazione è effettuata di comune accordo fra le stesse.
3. Un funzionario della Provincia con competenze giuridico - amministrative svolge le funzioni di segretario.
4. Nell'espressione del parere, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione può operare anche con un numero ridotto di componenti, purché siano rappresentate tutte le professionalità indicate al comma 1.
6. Ciascuna Commissione è nominata dal Presidente della Provincia, resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale.».
Nota all’art. 19
Comma 1
1) il testo dell'articolo 24 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 24 – Compiti della Commissione tecnica provinciale
1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
b) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività autorizzatoria e di accreditamento del territorio provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.
2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.».
Nota all’art. 20
Comma 1
1) il testo dell'articolo 25 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 25 - Caratteristiche generali dell'area
1. I comuni con la pianificazione urbanistica programmano e individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.
2. I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi.
3. I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.».
Nota all’art. 21
Comma 1
1) il testo dell'articolo 26 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 26 - Integrazione tra servizi
1. Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione devono essere favorite l'integrazione e la continuità tra nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la progettazione relativa al sistema di mobilità, di accessibilità e del verde.».
Nota all’art. 22
Comma 1
1) il testo dell'articolo 27 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 27 - Criteri per la progettazione delle strutture e l'arredamento
1. La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia, fermo restando quanto previsto all'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di progettazione di opere pubbliche, si realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e fruibilità.
3. Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche.».
Nota all’art. 23
Comma 1
1) il testo del comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 28 - Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale
(omissis)
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 3.».
Nota all’art. 24
Comma 1
1) il testo dell'articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 29 – Requisiti del personale
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. Gli educatori dei servizi integrativi devono possedere lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.».
Note all’art. 25
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 30 - Compiti del personale
1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 3 gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.».
Comma 2
2) il testo del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 30 - Compiti del personale
(omissis)
3. Sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.».
Note all’art. 26
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:
«Art. 32 - Rapporto numerico tra personale e bambini
1. Il Consiglio regionale con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio - culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata compresenza.».
Comma 2
2) il testo del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 32 - Rapporto numerico tra personale e bambini
(omissis)
2. Il Consiglio regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi integrativi, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.».
Nota all’art. 27
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 33 - Coordinatori pedagogici
(omissis)
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresì compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.».
Nota all’art. 28
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 34 - Coordinamenti pedagogici
(omissis)
2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto all'attività programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.».
Nota all’art. 29
Comma 1
1) il testo dei commi 1, 2, 4, 5, 6 dell'articolo 37 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, era il seguente:
«Art. 37 - Norme transitorie e finali
1. Le norme dei titoli II e III e la normativa di attuazione di cui all'art. 1, comma 3 si applicano alle strutture destinate ai servizi per l'infanzia di cui alla presente legge di nuova realizzazione.
2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a quanto previsto dal titolo II e dal titolo III della presente legge in materia di autorizzazione al funzionamento, rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di prima attuazione.
(omissis)
4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli stessi erano in possesso in tale data.
5. Ai procedimenti di erogazione dei benefìci di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dalla presente legge.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.».