n.316 del 26.10.2022 periodico Parte Seconda

PSR 2014/2020 - Tipo operazione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" - Bando unico regionale per l'anno 2022 di cui alla deliberazione n. 222/2022 - Differimento termini procedimentali

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;

Atteso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 222 del 21 febbraio 2022 è stato approvato il bando unico regionale che dà attuazione, per l'anno 2022, al Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020 – approccio individuale;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 308 del 7 marzo 2022, sono state fornite alcune specificazioni in ordine al bando unico regionale di cui al precedente alinea;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 979 del 13 giugno 2022, sono state fornite ulteriori specificazioni in ordine al bando unico regionale per l'anno 2022 di cui alla deliberazione n. 222/2022 e ridefiniti i termini di presentazione delle domande di sostegno;

Rilevato che il predetto Bando unico regionale - come modificato dalle citate deliberazioni n. 308/2022 e n. 979/2022 - stabilisce, in particolare nella Sezione II - Procedimento e obblighi generali, quanto segue:

- al punto 17.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno:

“Qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l) ed m), non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all’Ente competente e sarà cura del Servizio territoriale richiedere la documentazione o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria. Il richiedente dovrà presentare quanto indicato dai Servizi territoriali entro e non oltre 60 giorni, pena la decadenza della domanda.

Per quanto concerne la dichiarazione di cui alla lettera q), il Servizio territoriale trasmetterà la richiesta e il richiedente dovrà ottemperare entro e non oltre 60 giorni, pena l’inammissibilità dell’investimento.”;

- al punto 17.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione degli elenchi delle domande ammissibili – secondo capoverso:

“L'istruttoria di ammissibilità verrà svolta solo per le domande che, sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti, siano collocate in posizione utile ai fini del finanziamento rispetto alle risorse disponibili. A tal fine il responsabile del procedimento regionale, sulla base del suddetto elenco, individua – rispettando l’ordine - un numero congruo di domande da sottoporre a istruttoria che consenta il pieno utilizzo della dotazione disponibile prevista dal bando. Nel gruppo delle domande da sottoporre ad istruttoria verranno inseriti anche tutti i soggetti pari merito, anche qualora ciò comporti il superamento della disponibilità assegnata al settore/raggruppamento di settori. Dell’operazione verrà redatto apposito verbale. Gli elenchi saranno trasmessi ai Servizi territoriali competenti, che comunicheranno tramite PEC alle imprese selezionate l’avvio del procedimento.”;

- al medesimo punto 17.3 – quinto capoverso:

“Il Servizio Territoriale dovrà altresì richiedere la documentazione relativa alle eventuali autorizzazioni /dichiarazioni di cui al precedente punto 17.2, lettere k), l), m) e q), che il beneficiario avrà l’onere di presentare entro e non oltre 60 giorni.”;

- al medesimo punto 17.3 – nono capoverso: “A conclusione dell’attività istruttoria, e comunque entro 120 giorni dalla trasmissione degli elenchi, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con riferimento al settore a cui afferiscono, con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze. Nel medesimo atto sono altresì indicate - esclusivamente tramite numero univoco di domanda AGREA - le istanze ammissibili, ma non finanziabili perché il punteggio attribuito risulta inferiore al punteggio-soglia che ne ha consentito l’istruttoria, nonché quelle ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.”;

Dato atto che, in ottemperanza alla previsione del soprarichiamato secondo capoverso del punto 17.3 del bando di cui trattasi, con comunicazione n. Prot. 01/08/2022.0707137.I il Settore Competitività delle imprese e diffusione dell’innovazione ha provveduto ad inviare ai competenti Settori Agricoltura, caccia e pesca - ambiti territoriali gli elenchi delle domande di sostegno da sottoporre ad istruttoria di ammissibilità;

Preso atto che, con note acquisite al protocollo regionale
n. prot. 08/09/2022.0825482.E, n. prot. 12/09/2022.0840192.E e n. prot. 12/09/2022.0841492.E, alcune Organizzazioni professionali agricole hanno rappresentato difficoltà e rallentamenti da parte della Pubbliche Amministrazioni competenti nel rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di alcune tipologie di investimento, tali da non consentire il rispetto del termine di 60 giorni decorrenti dalla richiesta del Settore competente che risulta essere termine ultimo per la presentazione delle prescritte autorizzazioni;

Dato atto che il punto 3) del dispositivo della predetta deliberazione n. 222/2022 prevede che eventuali specifiche precisazioni tecniche e chiarimenti di quanto indicato nel Bando unico regionale, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata per le fasi procedimentali, possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Settore Competitività delle imprese e diffusione dell’innovazione;

Dato atto, altresì, che il rispetto del sopra citato termine per comunicare al Settore Territoriale di riferimento l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni/dichiarazioni previste per la realizzazione degli interventi ed i dati relativi alle stesse costituisce condizione di ammissibilità della domanda di sostegno;

Considerate le difficoltà evidenziate dalle Organizzazioni professionali agricole regionali e valutata l’opportunità di offrire al maggior numero possibile di imprese agricole la facoltà di fruire del sostegno dedicato per il Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”;

Ritenuto necessario, pertanto, differire i termini procedimentali definiti con la predetta deliberazione di Giunta regionale n. 222/2022, come di seguito specificato:

- al punto 17.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno il termine entro il quale il richiedente dovrà presentare quanto indicato dai Servizi territoriali al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l), m) e q) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, è rideterminato in 90 giorni, anziché 60 giorni quali attualmente previsti.

- al quinto capoverso del punto 17.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione degli elenchi delle domande ammissibili il termine entro il quale il richiedente avrà l’onere di presentare al Settore Agricoltura, caccia e pesca territorialmente competente la documentazione relativa alle eventuali autorizzazioni /dichiarazioni di cui al punto 17.2, lettere k), l), m) e q), è rideterminato in 90 giorni, anziché 60 giorni quali precedentemente previsti;

- al nono capoverso del medesimo punto 17.3, per effetto di tale proroga, il termine entro il quale, a conclusione dell’attività istruttoria, i Settori Agricoltura, caccia e pesca territorialmente competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con riferimento al settore a cui afferiscono, con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze è fissato al 18 gennaio 2023;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella citata nella deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 13814 del 18/7/2022 ad oggetto: “Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

- la determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n. 14754 del 28/7/2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

determina

1. di differire i termini procedimentali già definiti dal Bando unico regionale attuativo, per l'anno 2022, del Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 222/2022 come di seguito riportato:

- al punto 17.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno il termine entro il quale il richiedente dovrà presentare quanto indicato dal Settore Agricoltura, caccia e pesca territorialmente competente al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l), m) e q) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, è rideterminato in 90 giorni, anziché 60 giorni quali attualmente previsti;

- al quinto capoversodelpunto 17.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione degli elenchi delle domande ammissibili il termine entro il quale il richiedente avrà l’onere di presentare al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente la documentazione relativa alle eventuali autorizzazioni /dichiarazioni di cui al punto 17.2, lettere k), l), m) e q), è rideterminato in 90 giorni, anziché 60 giorni quali precedentemente previsti;

- al nono capoverso del medesimo punto 17.3 il termine entro il quale, a conclusione dell’attività istruttoria, i Settori Agricoltura caccia e pesca territorialmente competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con riferimento al settore a cui afferiscono, con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze è fissato al 18 gennaio 2023;

2. di dare atto che resta confermato quant'altro stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. 222/2022;

3. di dare atto, inoltre, che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione, in attuazione degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022;

4. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina