n.344 del 10.10.2020 (Parte Seconda)

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi

IL PRESIDENTE 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 1, comma 6, lett. e);

Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Richiamati i propri Decreti:

- n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;

- n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;

- n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020”;

- n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

- n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;

- n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”; 

- n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;

- n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive”;

- n. 82 del 17 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 84 del 21 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 87 del 23 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 94 del 30 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 95 del 1° giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi”;

- n.98 del 6 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 109 del 12 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle attività estive fascia 9 – 36 mesi”;

- n. 113 del 17 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 120 del 25 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 137 del 3 luglio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 151 del 24 luglio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni sul distanziamento”;

- n. 156 del 4 agosto 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 157 del 7 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 159 del 12 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 160 del 14 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 161 del 25 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 166 del 7 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 175 del 18 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi.”;

- n. 176 del 21 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alla presenza del pubblico al Mondiale di Ciclismo su Strada 2020.”;

- n. 178 del 24 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi.”;

- n. 181 del 25 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 183 del 2 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi.”;

- n. 184 del 7 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi.”;

Preso atto che con il Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stata prorogata fino al 15 ottobre la vigenza delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 come integrate e modificate dal successivo DPCM del 7 settembre 2020;

Ritenuto opportuno, in attesa dell’approvazione del nuovo DPCM, provvedere a definire le autorizzazioni all’ingresso del pubblico agli eventi sportivi fino al 15 ottobre, in relazione alle disposizioni vigenti stabilite dal DPCM 7 agosto 2020 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’ordinanza regionale n. 157 del 7 agosto 2020;

Considerato che la sopra richiamata ordinanza n. 157 del 7 agosto 2020 prevede che:

- a decorrere dall’8 agosto 2020 è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale o internazionale di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento ed il controllo degli ingressi. La presenza del pubblico è consentita nel limite dei 1000 spettatori all’aperto e dei 200 al chiuso ed esclusivamente per quei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi”, indicate nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della sopracitata ordinanza;

- su specifica richiesta presentata alla Regione Emilia-Romagna, potranno essere concesse deroghe al numero massimo di spettatori per specifici eventi di interesse nazionale o internazionale secondo le indicazioni definite dalle linee guida allegate alla sopra citata ordinanza;

Ritenuto di definire il perimetro degli eventi di interesse nazionale a cui può essere applicata la deroga ai 200 spettatori al coperto, indicata dall’ordinanza 157 sopra citata, per gli sport della Pallacanestro e della Pallavolo nelle partite della Lega basket di serie A di Pallacanestro e della Superlega serie A di Pallavolo;

Ritenuto per gli eventi sportivi del gioco del Calcio, di non concedere deroghe al numero massimo dei 1000 spettatori e di limitare l’accesso del pubblico alle solo partite delle serie A, B e C della Lega Calcio, previa richiesta da parte delle società per ciascun evento e sulla base di specifici protocolli di sicurezza;

Ritenuto, per tutte le altre discipline sportive, di continuare a consentire, ai sensi di quanto già disposto dall’ordinanza 157/2020, la possibilità di ingresso di 200 spettatori al coperto e di 1000 all’aperto per tutti gli eventi di interesse nazionale;

Preso atto che la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi è altresì disciplinata dall’art. 1 comma 6 lett. e) del D.P.C.M. 7 agosto 2020

Dato atto:

- che la società Virtus Bologna ha presentato la richiesta, acquisita agli atti con prot. n. 0617159.E del 24/9/2020, di poter svolgere la partita Virtus Bologna-Cremona del campionato di Legabasket Serie A di sabato 10 ottobre, da disputarsi presso l’impianto Virtus Segafredo Arena di Bologna, con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la società Fortitudo Bologna ha presentato la richiesta, acquisita agli atti con prot. n. 0648386.E del 9/10/2020, di poter svolgere la partita Fortitudo Bologna-Trento del campionato di Legabasket Serie A di sabato 10 ottobre, da disputarsi presso l’impianto Virtus Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la società Pallacanestro Reggiana S.R.L. ha presentato la richiesta, acquisita agli atti con prot. n. 0650289.E del 9/10/2020, di poter svolgere la partita Pallacanestro Reggiana-Brindisi del campionato di Legabasket Serie A di domenica 11 ottobre, da disputarsi presso l’impianto Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la società Modena Volley ha presentato la richiesta acquisita agli atti con prot. n. 0650770.E del 9/10/2020, di poter svolgere la partita campionato di Pallavolo Serie A Modena-Milano di domenica 11 ottobre, da disputarsi presso l’impianto Palasport G. Panini di Modena, con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la società Ravenna Volley ha presentato la richiesta acquisita agli atti con prot. n. 0628708.E del 30/09/2020, di poter svolgere la partita del campionato di Pallavolo Serie A Consar Ravenna-Cisterna di domenica 11 ottobre, da disputarsi presso l’impianto Pala De Andrè di Ravenna, con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la società Piacenza Volley ha presentato la richiesta acquisita agli atti con prot. n. 0650761.E del 9/10/2020, di poter svolgere le partite campionato di Pallavolo Serie A di Pallavolo Piacenza-Itas Trentino di domenica 11 ottobre e Piacenza-Civitanova di mercoledì 14 ottobre, da disputarsi presso l’impianto PalaBanca di Piacenza, con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la sopra indicata richiesta fa riferimento a protocolli di sicurezza già presentati dalla stessa società per precedenti eventi sportivi;

Ritenuto pertanto, tenuto in debita considerazione l’andamento epidemiologico della diffusione del contagio da Covid-19, di autorizzare per la partite sopra indicate, in quanto eventi di rilevanza nazionale, l’accesso del pubblico, nel limite del 15% della capienza, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal dpcm del 7 agosto, dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi” come integrate dalla presente ordinanza e dai protocolli di sicurezza redatti dalla società che ospita la manifestazione sportiva;

Dato atto:

- che la società Cesena FC 2018 S.R.L. ha presentato la richiesta, acquisita agli atti con prot. n. 06472274.E del 8/10/2020, con la quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell’accesso allo stadio Manuzzi di Cesena di 1.000 spettatori, relativamente allo svolgimento della partita di Calcio della Lega di Serie C Cesena-Feralpi Salò in programma domenica 11 ottobre 2020;

- che la società Modena FC 1913 S.P.A. ha presentato la richiesta, acquisita agli atti con prot. n. 0641776.E del 6/10/2020, con la quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell’accesso allo stadio Braglia di Modena di 1.000 spettatori, relativamente allo svolgimento della partita di Calcio della Lega di Serie C Modena-Ravenna in programma domenica 11 ottobre 2020;

Ritenuto pertanto opportuno consentire la partecipazione del pubblico, entro il limite dei 1000 spettatori, alla partita di calcio professionistico sopra indicata, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal dpcm del 7 agosto, dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi” come integrate dalla presente ordinanza e dai protocolli di sicurezza redatti dalla società di calcio che ospita la manifestazione sportiva sopra citata;

Visto il Decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020;

Considerato che: 

  • il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
  • le Regioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 lett. b), del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
  • l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati; 

ORDINA

1. di concedere, per lo svolgimento delle partite valide per i campionati di Serie A di Volley e di Basket che si terranno sabato 10 ottobre 2020 a Bologna (Virtus Bologna-Cremona) e a Casalecchio di Reno (Fortitudo Bologna-Trento), domenica 11 ottobre 2020 a Reggio Emilia (Pallacanestro Reggiana- Brindisi), a Modena (Modena Volley-Milano) e a Piacenza (Volley Piacenza-Itas Trentino) e il 14 ottobre a Piacenza (Volley Piacenza-Civitanova) deroga al numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della ordinanza n.157/2020, consentendo l’accesso del pubblico negli impianti sportivi nel limite del 15% della capienza e a condizione che:

- il soggetto gestore si impegni, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione del protocollo proposto, nonché alla vigilanza sulla sua attuazione, che deve garantire tutte le misure organizzative atte a evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei servizi igienici, nonché al rispetto del distanziamento interpersonale, considerando anche una distanza di almeno 5 metri tra il pubblico e il campo di gioco;

- il soggetto gestore conservi per almeno 14 gg. copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing;

2. di consentire la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico di serie C in programma il giorno 11 ottobre 2020 a Cesena (Cesena-Feralpi Salò) e a Modena (Modena-Ravenna), entro il limite dei 1000 spettatori, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal dpcm del 7 agosto e dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi”, approvate con proprio precedente Decreto del 7 agosto 2020 n. 157, integrate dalle seguenti prescrizioni:

• il divieto di assistere all’evento da postazioni in piedi;

• la vendita di biglietti esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento;

• la registrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati relativi agli acquirenti e conservazione per almeno 14 gg. degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing;

• la pianificazione di un numero congruo di varchi per l’accesso del pubblico così da evitare assembramenti nel momento del controllo temperatura e biglietti;

• il divieto di introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale;

• il divieto di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita;

• uno scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato;

• la presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali;

• il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione dei protocolli predisposti allegati alle note citate in premessa, nonché alla vigilanza sulla loro attuazione, che deve garantire tutte le misure organizzative atte a evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei servizi igienici;

3. di confermare, ai sensi di quanto già disposto dall’ordinanza 157/2020 e fino al 15 di ottobre 2020, per tutte le discipline sportive ad esclusione del Calcio, la possibilità di ingresso di 200 spettatori al coperto e di 1000 all’aperto per tutti gli eventi di interesse nazionale;

4. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4, del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13, della L. n. 689/1981;

5. la presente ordinanza è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Il Presidente

Stefano Bonaccini 

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