n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)
Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, i termini e le modalità per il riconoscimento di misure di assistenza e dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione in conseguenza di un evento calamitoso
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- il decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- la legge regionale n. 2 del 30 aprile 2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”;
Visto in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 1/2005, ai sensi del quale - anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi regionale o di emergenza di cui all’articolo 8 della medesima legge regionale, in cui si richiama per le emergenze di rilevo nazionale la legge n. 225/1992 – al verificarsi o nell’imminenza di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità del bilancio dell’Agenzia regionale a ciò specificamente destinati nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
Visto l’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 2 del 30 aprile 2015 che ha modificato l’art. 10 della legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, prevedendo tra i provvedimenti amministrativi necessari ed adottabili dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile quelli concernenti le misure temporanee di assistenza ai nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili;
Richiamata le propria delibera n. 388 del 26 marzo 2007 e s.m.i., con cui, in applicazione dell’art. 10 della legge regionale n. 1/2005, è stata approvata una direttiva contenente le disposizioni generali, le finalità ed i soggetti beneficiari del concorso finanziario finalizzato all’esecuzione dei lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti – tra cui le misure volte all’esecuzione di opere urgenti e all’acquisizione in via d’urgenza di beni e servizi, compresi quelli necessari ad assicurare forme di prima assistenza alla popolazione colpita da un evento calamitoso - nonché le procedure per l’assegnazione all’Agenzia regionale di protezione civile delle risorse finanziarie e le modalità di assegnazione e liquidazione del concorso finanziario da parte dell’Agenzia ai soggetti beneficiari;
Evidenziato che:
- la soprarichiamata direttiva ha dettato disposizioni applicative coerenti con il dettato normativo all’epoca vigente e, pertanto, prima della modifica dell’articolo 10 ad opera della legge regionale n. 2/2015, le misure di assistenza alla popolazione sono state assicurate nell’immediatezza degli eventi come risposta indifferibile ed urgente della Regione a situazioni di criticità abitativa conseguente prevalentemente a fenomeni di dissesto idrogeologico peraltro localmente circoscritti;
- negli ultimi anni si è assistito all’intensificarsi di fenomeni ed avversità atmosferiche che hanno assunto un carattere estremo ed eccezionale ed interessato aree sempre più estese del territorio regionale, necessitando spesso della deliberazione di stati di emergenza di rilievo nazionale;
- in caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/1992, i primi fondi stanziati dallo Stato, dopo la riforma di tale legge ad opera del decreto-legge n. 93/2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119/2013, sono appena sufficienti a far fronte alle prime necessità di spesa, peraltro autorizzata per gli interventi prioritari e più urgenti, comprese le prime misure di assistenza alla popolazione, ma non per gli interventi strutturali di ripristino delle abitazioni distrutte o comunque inagibili o per la messa in sicurezza di versanti su cui insistono anche unità abitative, per i quali la normativa citata rinvia a successivi provvedimenti statali il cui varo, almeno in questa prima fase di applicazione della riforma, sta richiedendo tempi piuttosto lunghi;
- le misure di assistenza alla popolazione, quali i contributi per la sistemazione abitativa temporanea di nuclei familiari sgomberati dalle abitazioni inagibili, sono autorizzate dai provvedimenti statali di norma per la durata dello stato di emergenza che, in assenza di appositi provvedimenti legislativi, non va oltre l’anno previsto dall’articolo 5 della legge n. 225/1992 e che, unitamente alla mancanza di fondi per gli interventi di ripristino, determina situazioni di criticità abitativa prolungate nel tempo;
Ravvisata la necessità, alla luce della nuova disposizione introdotta nell’art. 10 della legge regionale n. 1/2005, dall’art. 6, comma 1, della richiamata legge regionale n. 2/2015, ed anche per esigenze di uniforme applicazione delle procedure sul territorio regionale, di definire, coma da direttiva in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri, i termini e le modalità per assicurare da parte della Regione un sostegno economico alle famiglie evacuate dalle proprie abitazioni inagibili in conseguenza di eventi calamitosi, ancorché per tali eventi non sia dichiarato lo stato di crisi regionale o lo stato di emergenza nazionale, o di eventi calamitosi relativamente ai quali, ancorché sia dichiarato lo stato di emergenza, la durata delle misure di assistenza alla popolazione prevista da provvedimenti statali non sia sufficiente per le ragioni sopraindicate ad assicurare un sostegno economico per prolungate situazioni di criticità abitativa;
Ritenuto di definire le modalità per l’accesso alle misure in parola, come indicato al punto 2 del dispositivo del presente atto;
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e smi;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 65 del 24 gennaio 2011 “Revisione di disposizioni organizzative relative all’Agenzia di protezione”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la direttiva in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplinante i criteri, i termini e le modalità per assicurare da parte della Regione un sostegno economico alle famiglie evacuate dalle proprie abitazioni inagibili in conseguenza di eventi calamitosi, ancorché per tali eventi non sia dichiarato lo stato di crisi regionale o lo stato di emergenza nazionale, o di eventi calamitosi relativamente ai quali, ancorché sia dichiarato lo stato di emergenza, la durata delle misure di assistenza alla popolazione prevista da provvedimenti statali non sia sufficiente ad assicurare un sostegno economico per prolungate situazioni di criticità abitativa;
2. di stabilire:
a) che le misure di assistenza alla popolazione secondo i criteri, i termini e le modalità stabiliti nella direttiva in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, da autorizzarsi con appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile nei limiti delle disponibilità dei capitoli di bilancio dell’Agenzia a ciò specificamente destinati in applicazione dell’articolo 10 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, possano essere riconosciute - anche in anticipazione di eventuali stanziamenti dello Stato in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale - fino ad un periodo massimo di tre anni dalla data del provvedimento di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione accertata in ogni caso dall’amministrazione comunale e ferma restando la cessazione della misura alla data di ultimazione degli interventi di ripristino dell’agibilità se eseguiti prima del decorso dei tre anni;
b) che il finanziamento delle misure in parola è subordinato, oltre che alla esistenza della necessaria disponibilità finanziaria, ad una espressa richiesta, in applicazione dell’articolo 10 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, all’Agenzia regionale di protezione civile da parte dei Comuni che hanno adottato ordinanze di sgombero da abitazioni inagibili in conseguenza di un evento calamitoso; la richiesta deve riportare una esauriente descrizione dell’evento e del relativo impatto sul territorio e l’indicazione dei provvedimenti sindacali di sgombero adottati, della data effettiva di sgombero, del numero sia dei nuclei familiari interessati che dei loro componenti e della eventuale presenza di componenti portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%;
c) che il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile accoglie la richiesta di copertura finanziaria previo accertamento della necessaria disponibilità finanziaria ed il Comune entro 30 giorni successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta, informa i nuclei familiari sgomberati della possibilità di accedere al contributo per l’autonoma sistemazione; il Comune fornisce l’informazione, a seconda del numero dei nuclei sgomberati, mediante un avviso pubblico o una comunicazione personale, allegando all’avviso o alla comunicazione la direttiva approvata con il presente atto e puntualizzando l’obbligo per i nuclei di presentare a tal fine apposita domanda entro un termine perentorio stabilito dal medesimo Comune non superiore, comunque, a 60 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso o al ricevimento della comunicazione personale;
d) che, nel caso di nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni inagibili in conseguenza di eventi calamitosi per i quali è stato o venisse dichiarato lo stato di emergenza nazionale e che usufruiscano di contributi per l’autonoma sistemazione o che siano sistemati temporaneamente in alloggi reperiti dai Comuni con oneri rimborsabili a valere su risorse stanziate dallo Stato per un periodo inferiore ai tre anni, senza che entro tale periodo si sia potuto provvedere al ripristino dell’agibilità dell’abitazione sgomberata per le ragioni indicate in premessa, con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile di cui alla precedente lettera a), e tenuto conto di quanto ivi previsto, può essere riconosciuta, su richiesta dei Comuni interessati, la copertura finanziaria di tali misure per il restante periodo fino al raggiungimento dei tre anni;
e) che, una volta accolta la richiesta di finanziamento pervenuta dai Comuni interessati, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile provvederà, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, con propri atti all’impegno e alla liquidazione della spesa nei limiti della disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio dell’Agenzia destinato a tali misure in riferimento al periodo per il quale è riconosciuta la copertura finanziaria delle stesse;
3. di pubblicare il presente atto e la direttiva in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Allegato 1
Direttiva disciplinante i criteri, i termini e le modalità per il riconoscimento di misure di assistenza e dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione in conseguenza di un evento calamitoso.
Art. 1
Ambito di applicazione
- La presente direttiva disciplina i criteri, i termini e le modalità per la concessione del contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari, la cui abitazione principale, abituale e continuativa in conseguenza di un evento calamitoso sia stata dichiarata inagibile con provvedimento della competente autorità.
Art. 2
Data e luogo di presentazione della domanda di contributo
- Per la concessione del contributo per l’autonoma sistemazione, gli interessati, residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente alla data dell’evento calamitoso nell’abitazione sgomberata con ordinanza sindacale, devono presentare domanda al Comune di residenza entro il termine perentorio stabilito dal medesimo Comune, utilizzando apposito modulo che sarà reso disponibile dall’Agenzia regionale di protezione civile.
- La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. In quest’ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
- La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede con raccomandata a.r. l'integrazione in sede di istruttoria fissando a tal fine un congruo termine non superiore comunque a 20 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito viene data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
Art. 3
Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa
- Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data dell’evento calamitoso risulta stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
- Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l’effettiva dimora abituale nell’abitazione dichiarata inagibile in cui risulta stabilita alla data dell’evento calamitoso la residenza anagrafica, il Comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non inferiore comunque a 20 giorni, decorso inutilmente il quale il contributo non è riconoscibile e di tale esito viene data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
- Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data dell’evento calamitoso nell’abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dall’interessato o comunque accertato dal Comune.
Art. 4
Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata
- Il contributo è previsto a favore del nucleo familiare che provvede autonomamente alla propria sistemazione abitativa temporanea.
- Il contributo può essere concesso ai nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione a causa di un evento calamitoso, ancorché per tale evento non sia stato dichiarato lo stato di crisi regionale o di emergenza nazionale, a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale fino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione sgomberata e comunque fino ad un massimo di 3 anni.
- Ai nuclei familiari che hanno usufruito del contributo per l’autonoma sistemazione per un periodo inferiore a 3 anni in applicazione di provvedimenti statali conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, il contributo di cui alla presente direttiva, per il quale non è necessario presentare una ulteriore domanda, può essere concesso fino ad un ulteriore periodo che, sommato a quello per il quale hanno già usufruito dell’assistenza, non superi i 3 anni, ferma restando la cessazione del contributo alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità se eseguiti prima dei 3 anni.
- Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, dalla data di fine dei lavori di ripristino dell’agibilità si intende automaticamente revocata l’ordinanza di sgombero.
Art. 5
Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni
- I Comuni, previa verifica del rispetto del termine perentorio previsto per la presentazione delle domande di contributo, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare i controlli di legge circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.
- Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate entro il termine previsto.
- In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione - se l’amministrazione comunale procedente non coincide con quella certificante - ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, i Comuni provvedono a comunicare agli interessati l’inammissibilità della domanda all’indirizzo ivi indicato.
Art. 6
Importo mensile del contributo
- Il contributo è concesso nella misura di € 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare ed entro il massimale mensile di € 600,00.
- Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è concesso nella misura di € 300,00 mensili.
- Il contributo è aumentato € 200,00 mensili per ogni nuovo nato e per il componente il nucleo familiare che risulti alla data dell’evento calamitoso:
- portatore di handicap;
- disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
- La quota aggiuntiva di cui al comma 3 rimane di importo pari ad € 200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti.
- Il contributo mensile, comprensivo dell’eventuale quota aggiuntiva di cui al comma 3, non può comunque superare il limite massimo di € 600,00 mensili.
- Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l’importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall’abitazione.
- Fermi restando i termini temporali di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, il contributo è erogato, per periodi semestrali dal Comune nei cui ambito territoriale è ubicata l’abitazione sgomberata e secondo le modalità di cui all’articolo 12.
Art. 7
Casi di riduzione e aumento del contributo
- Il contributo mensile, fermo restando quanto previsto all’articolo 6, è ridotto:
- dal giorno successivo al decesso di un componente; il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo al decesso di uno di essi il contributo è riconosciuto all’altro componente nella misura di € 300,00;
- dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione;
- dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell’abitazione, salvo il ricongiungimento di quest’ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell’agibilità dell’abitazione; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo alla fuoriuscita di uno di essi il contributo è riconosciuto all’altro componente nella misura di € 300,00.
- Il contributo mensile, fermo restando quanto previsto all’articolo 6, è aumentato:
- dalla data di nascita di un nuovo componente;
- dalla data in cui il componente trasferito dall’abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione si ricongiunga prima del ripristino dell’agibilità dell’abitazione con il nucleo familiare in autonoma sistemazione.
- Le variazioni comportanti l’aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro 10 giorni dalla data in cui si verificano.
Art. 8
Oneri sostenuti direttamente dai Comuni per il reperimento diretto di alloggi o per contributi riconosciuti ai nuclei familiari sgomberati in via di anticipazione
- Nel caso di oneri sostenuti dai Comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione, alla relativa copertura finanziaria si provvede nella misura non superiore all’importo del contributo mensile per l’autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell’articolo 6 e fermi restando i termini temporali di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.
- In caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell’importo del contributo mensile per l’autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell’articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare e fermi restando i termini temporali di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.
- Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi 1 e 2, i Comuni trasmettono all’Agenzia regionale di protezione civile la relativa rendicontazione con le modalità previste all’articolo 13.
Art. 9
Sioluzione alloggiativa mista
- Nel caso di soluzione alloggiativa mista, ovvero di sistemazione abitativa autonoma e sistemazione in alloggi o strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alla presente direttiva, spetta solo per il periodo di autonoma sistemazione.
Art. 10
Casi di esclusione e sospensione del contributo
- Il contributo non spetta:
- al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l’autonoma sistemazione entro il termine perentorio previsto dal Comune;
- al nucleo familiare che rientri nell’abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori necessari al ripristino dell’agibilità;
- al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9;
- al nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;
- alla persona trasferita da una struttura di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad un’altra struttura di riposo o socio-sanitaria;
- al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera c);
- al componente del nucleo familiare trasferito dall’abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 2, lettera b);
- al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare - che alla data dell’evento calamitoso abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest’ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
- al nucleo familiare che alla data del provvedimento di sgombero abbia la disponibilità di altra abitazione libera nel territorio del comune di residenza, o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); l’abitazione non si considera libera qualora eventuali altri contitolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello stesso nucleo familiare sgomberato non diano il proprio consenso per il relativo utilizzo, ovvero qualora l’abitazione alla data del provvedimento di sgombero sia occupata da terzi ovvero sia oggetto di un preliminare di vendita o di un mandato per la vendita o per la locazione; se, durante il decorso dei termini temporali di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, il nucleo familiare sgomberato venisse a trovarsi nella disponibilità di altra abitazione libera dai vincoli in parola, il contributo spetta fino a 30 giorni successivi alla piena disponibilità giuridica dell’abitazione e fermi restando i termini temporali suddetti.
- al nucleo familiare che venda l’abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell’agibilità.
- Non sono cumulabili i contributi per l’autonoma sistemazione connessi a diversi eventi calamitosi.
Art. 11
Comunicazione variazioni
- Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l’abitazione sgomberata, entro 10 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.
Art. 12
Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi per l’ autonoma sistemazione
- Fermi restando i limiti temporali di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, i Comuni trasmettono all’Agenzia regionale di protezione civile, entro il 31 luglio per il semestre gennaio-giugno ed entro il 31 gennaio per il semestre luglio-dicembre, un elenco riepilogativo degli aventi titolo al contributo - utilizzando un apposito modulo che sarà reso disponibile dall’Agenzia regionale di protezione civile - unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie.
- Nel semestre riportato nell’elenco riepilogativo di cui al comma 1 il periodo per il quale è riconosciuto il contributo può essere diverso per ciascun nucleo familiare, a seconda della data di sgombero dalla quale decorre il contributo e della data di cessazione dello stesso per le cause previste dalla presente direttiva.
- I Comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati.
Art. 13
Modalità di rendicontazione e liquidazione degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni
- Fermi restando i limiti temporali di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai Comuni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, per i contributi da essi erogati a titolo di anticipazione ai nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione, i relativi dati sono riportati dal Comune nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 12, comma 1, da trasmettersi all’Agenzia regionale di protezione civile, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse necessarie, entro i termini ivi previsti.
- Nel caso di sistemazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, di nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni con oneri a proprio carico, ai fini della rendicontazione e della liquidazione della relativa spesa i Comuni interessati provvedono a quantificarne l’ammontare - tenuto conto dei limiti di importo previsti nel predetto articolo 8, comma 2 - in apposito atto amministrativo in cui devono essere specificati: l’importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori; gli estremi degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati; il numero dei nuclei familiari, il numero e la data di nascita dei relativi componenti e se, tra questi, siano presenti soggetti che alla data dell’evento calamitoso erano portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
- Fermi restando i limiti temporali di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, alla erogazione delle risorse finanziarie a copertura degli oneri di cui al precedente comma 2 si provvede dietro presentazione da parte dei Comuni interessati di apposita richiesta, corredata di copia conforme all’originale dell’atto amministrativo ivi previsto, da trasmettersi all’Agenzia regionale di protezione civile entro i termini di cui all’articolo 12, comma 1, relativamente a ciascun semestre per il quale è riconosciuto il rimborso degli oneri.