n.283 del 05.09.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante il progetto di "Modifica all'attività di recupero rifiuti non pericolosi presso il sito di Via 2 Agosto 1980, n.28/30" nel comune di Valsamoggia (BO). Proponente: Salvioli Snc

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Bologna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot.PGBO/18768/2018 del 13/08/2018, che costituisce l’Allegato 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e smi, il progetto denominato “Modifica all'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta presso il sito di via 2 Agosto 1980, n. 28/30" in comune di Valsamoggia dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1) la realizzazione/installazione di un presidio per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali o per lo svuotamento delle acque di lavaggio ancora contenute in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche quali, per esempio, lavatrici e lavastoviglie (es. pozzo cieco a tenuta, sistemi di contenimento con griglia di appoggio delle apparecchiature);

2) la dotazione di rilevatore di radioattività in ingresso all’impianto, anche portatile, per individuare materiali radioattivi eventualmente presenti nei RAEE;

3) la detenzione per un tempo massimo di 5 giorni inclusi i giorni non lavorativi dei rifiuti identificati dal CER 200201;

4) per i rifiuti combustibili, fermo restano le eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero essere impartite dal Comando provinciale VV.FF. a seguito del sopralluogo di verifica, dovranno essere rispettate le capacità di stoccaggio istantanee indicate nella relazione tecnica allegata alla segnalazione di inizio attività:

  • carta/cartone: 50 t;
  • plastica: 18 t;
  • pneumatici: 5 t;
  • cavi elettrici: 3 t;
  • isolanti: 3 t;

5) a seguito della riattivazione della procedura di domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il proponente è tenuto a:

  • integrare la documentazione presentata degli elaborati eventualmente necessari in conformità a quanto trasmesso nella procedura di verifica ambientale ed alle decisioni finali;
  • valutare gli effettivi quantitativi di rifiuti assoggettati all’operazione R12 ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie;
  • proporre un’altezza massima dei rifiuti combustibili (rifiuti a base di carta, plastica, legno, pneumatici, cavi e rifiuti misti combustibili) stoccati alla rinfusa o impilati, posti sia all’interno del capannone che sotto le tettoie, in base agli indirizzi operativi della Circolare Ministero Ambiente Prot. 0004064 del 15/3/2018;

c) ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e smi, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

d) la documentazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Bologna;

e) che la presente modifica sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere autorizzata dalle amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in conformità;

f) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo correttamente versato ad ARPAE all’avvio del procedimento;

g) di trasmettere copia della presente determina al proponente, all’ARPAE SAC di Bologna e ARPAE Sezione Provinciale, al Comune di Valsamoggia, all’Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Sanità Pubblica;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

i) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina